CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 345/A
INTERPELLANZA COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - SECHI - MORICONI - SOLINAS Antonio in merito all'affidamento del servizio di vigilanza, portierato, custodia e lavaggio autoveicoli della Regione autonoma della Sardegna.
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I sottoscritti,
premesso che:
- la Regione, con determinazione n. 35429/2724 del 30 luglio 2008
indiceva una procedura aperta "per l'affidamento del servizio di
vigilanza, portierato/custodia e lavaggio autoveicoli", per la
durata di anni quattro (con eventuale rinnovo per altri due anni) e
con un importo a base d'asta di euro 33.173.356, per
l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
- all'esito della procedura di gara, nella seduta del 22 aprile
2009, l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato al
raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società La
sicurezza notturna Srl, in proprio e quale mandataria, GPR security
srl, Over Security Oristano Srl, Over Security Sardegna; SGS
Sardegna general service Srl, Dual service Spa e Europol service
Srl, quali mandanti;
- in data 15 settembre 2009, la società Vigilanza Sardegna, altra
società partecipante alla gara, la cui offerta è risultata al
secondo posto, proponeva ricorso innanti al TAR Sardegna, volto
all'annullamento sia dell'atto di ammissione alla gara del
raggruppamento di imprese capeggiato da La sicurezza notturna Srl e
sia della aggiudicazione provvisoria a favore di questa ultima;
- il TAR Sardegna, con sentenza n. 116/2010, accoglieva il ricorso
presentato dalla Vigilanza Sardegna ed annullava i provvedimenti
impugnati;
- con distinti ricorsi in appello (n. 1811/2010 e n. 2301/2010), La
sicurezza notturna Srl quale mandataria e la SGS Sardinia general
service Srl, quale mandante del raggruppamento temporaneo di
imprese, adivano il Consiglio di Stato al fine di ottenere
l'annullamento della sentenza n. 116/2010 emessa dal TAR Sardegna;
- il Consiglio di Stato con ordinanze n. 1694 e n. 1696 del 14
aprile 2010, accogliendo le istanze delle appellanti, sosteneva,
contrariamente a quanto argomentato dal TAR Sardegna, che il gravame
proposto in primo grado dalla Vigilanza Sardegna avverso i
provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione
provvisoria, risultava essere tardivo e, pertanto, non meritevole di
accoglimento;
- successivamente, nel merito, il Consiglio di Stato dichiarava gli
appelli carenti di interesse in quanto, nel frattempo,
l'Amministrazione regionale proseguiva, correttamente e
legittimamente, nel procedimento di aggiudicazione e, a seguito
della verifica dell'offerta e dei requisiti, con determinazione in
data 5 novembre 2010, prot. n. 45404/1.4.3 Rep. n. 2367 (poi
rettificata con successiva determinazione prot. n. 45883/1.4.3 n.
2435 del 9 novembre 2010) la Direzione generale degli enti locali e
finanze, approvava gli atti e i verbali della procedura di gara e
disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore del RTI La sicurezza
notturna Srl; anche quest'ultimo provvedimento veniva impugnato
nanti il TAR Sardegna con due ricorsi (RG n. 1059 e n. 1116/2010) da
Vigilanza Sardegna Scarl e dall'Istituto di vigilanza notturna e
diurna di Cannas Bruno;
- venne, inoltre, notificato e depositato in giudizio rituale
ricorso incidentale, proposto dall'aggiudicataria La sicurezza
notturna, per l'annullamento dell'ammissione alla gara e della
conseguente mancata esclusione del costituendo RTI Vigilanza
Sardegna e, in ispecie, per l'annullamento dei verbali di gara n. 4
del 21 ottobre 2008, n. 5 del 4 novembre 2008 e n. 6 del 1° dicembre
2008;
- all'udienza pubblica del 23 marzo 2011 il TAR Sardegna, riuniti i
ricorsi, li tratteneva in decisione e, con sentenza n. 845 del 22
luglio 2011, li accoglieva rigettando quelli proposti in via
incidentale da La sicurezza notturna;
- La sicurezza notturna, in proprio ed insieme alle mandanti,
proponeva rituale appello al Consiglio di Stato che veniva iscritto
al n. 7530/2011;
- il Supremo Collegio, con ordinanza cautelare n. 4498 del 12
ottobre 2011, dapprima sospendeva l'esecutività della sentenza
impugnata; successivamente, nel merito, pronunciava sentenza n.
1732/2012, depositata il 26 marzo 2012, con la quale, riconosciuta
la fondatezza dei ricorsi incidentali proposti in primo grado dal
RTI La sicurezza notturna, così statuiva "conseguentemente, in
riforma integrale dell'impugnata sentenza, devono essere accolti i
ricorsi incidentali proposti in primo grado dall'a.t.i. capeggiata
dalla società La Sicurezza Notturna S.r.l, mentre devono essere
dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i
ricorsi principali allibrati ai nn.rrgg.1059/2010 e 1116/2010";
- pertanto, con la suesposta pronuncia il Consiglio di Stato ha
definitivamente risolto, con la copertura dell'irremovibile
giudicato, la vicenda;
- nonostante tutto, il RTI costituendo Vigilanza Sardegna, con
ricorso iscritto al n. 3371/2012, ha nuovamente adito il Consiglio
di Stato al fine di ottenere la revocazione della sentenza n.
1732/2012;
- a tutt'oggi e a seguito di ulteriori pronunce e atti incoerenti
della stessa Amministrazione regionale la gara a suo tempo bandita
per determinare l'affidamento del servizio non ha avuto alcun
effetto;
considerato che:
- la Regione ha continuato in regime di proroga da oltre tre anni a
rischio di grave violazione dei principi di buona amministrazione e
delle normative nazionali e comunitarie in materia di affidamento di
servizi alla pubblica amministrazione ormai divenuti ancora più
stringenti in relazione alle nuove disposizioni introdotte con i
provvedimenti legislativi del Governo nazionale;
- in relazione alla consolidata giurisprudenza in materia la Regione
che non ha ritenuto, nonostante il lungo e travagliato contenzioso
che si è sviluppato in relazione alla gara in argomento, di
perfezionare la procedura di affidamento, non potrà esimersi di
intervenire conclusivamente o affidando in via definitiva il
servizio a chi ne abbia effettivamente titolo o quantomeno
proponendo una nuova procedura d'appalto,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) perché la Regione non abbia provveduto a perfezionare la
procedura di gara e stipulare il contratto di appalto definitivo;
2) quali siano i provvedimenti che intendono porre in essere al fine
di rimediare nell'immediato a questa incresciosa situazione evitando
che si determinino condizioni di violazione di legge, avuto riguardo
anche alle recenti disposizioni emanate dal Governo in materia di
assegnazione a soggetti imprenditoriali privati di servizi alla
pubblica amministrazione.
Cagliari, 5 luglio 2012