CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 344/A
INTERPELLANZA DIANA Mario sulla difesa del prezzo del latte ovino e sulle azioni per la diversificazione produttiva dal pecorino romano verso altre tipologie casearie.
***************
Il sottoscritto,
premesso che, con riferimento alla difesa del prezzo
del latte ovino ed all'azione di diversificazione produttiva dal
pecorino romano verso altre tipologie di formaggi ovvero verso la
trasformazione in latte in polvere, in ottemperanza del deliberato
normativo dell'articolo 7 della legge regionale 17 novembre 2010, n.
15, sono stati recentemente adottati due atti concomitanti i cui
effetti sono tali da determinare un grave danno alle industrie
cooperative e private della Sardegna, oltre a gravi violazioni di
legge e che tali atti sono la deliberazione n. 28/3 del 26 giugno
2012, avente per oggetto la diversificazione produttiva di cui alla
legge regionale n. 15 del 2010, ed il bando Agea con procedura
negoziata n. DPMU.2012.1762 del 2 luglio 2012, così come modificato
per errata corrige con nota n. DPMU.2012.1809 del 3 luglio 2012, per
la fornitura e il trasporto di formaggi vari in aiuto alimentare
agli indigenti, che favorirebbe il pecorino romano prodotto nel
Lazio a discapito di quello proveniente dalle altre aree geografiche
di produzione, tra cui la Sardegna che è la Regione con la più alta
produzione;
rilevato che la deliberazione, nella sua formulazione attuale, viola
palesemente la volontà del legislatore di favorire la
diversificazione dal pecorino romano, così come manifestamente
espressa nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 15 del
2010; infatti, la deliberazione consentirebbe l'accesso ai
contributi de minimis ai produttori di latte ovino sardo che vendono
il latte crudo al di fuori della Sardegna, fatto grave per tre
ragioni facilmente comprensibili: la prima è che tale misura non è
prevista nel dettato normativo della legge regionale n. 15 del 2010
tra le misure finalizzate a favorire la diversificazione e la sua
introduzione costituisce pertanto una violazione di legge, la
seconda è che viene punita la trasformazione in loco, con gravi
danni economici ed occupazionali, e la terza è che il latte viene
trasformato in prevalenza presso un'industria casearia laziale che
utilizza il latte sardo per produrre proprio quel pecorino romano
che al contrario, per legge, si vorrebbe ridurre;
rilevato altresì che il produttore di pecorino romano di cui sopra
verrebbe favorito a scapito dei 34 caseifici sardi
nell'aggiudicazione del bando Agea, senza che nessuna norma
nazionale o comunitaria permetta di elargire contributi pubblici ad
personam, poiché il bando prevede l'acquisto di un lotto di pecorino
romano prodotto nel Lazio e di un altro lotto con provenienza
generica, con il risultato che il produttore di cui sopra, a
differenza delle aziende sarde, potrà concorrere per la fornitura di
entrambi i lotti;
considerato che i due atti, stranamente concomitanti, sono tali da
creare un nocumento grave a tutta la pastorizia sarda e che, mentre
il bando Agea certifica ancora una volta che la Sardegna viene
trattata dallo Stato come l'ultima delle colonie, la deliberazione
dimostra che la prima a comportarsi da colonizzata è la stessa
Giunta regionale,
chiede di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale affinché riferisca quali misure la Giunta
regionale intenda adottare:
1) al fine di annullare e successivamente approvare ex novo, con le
necessarie modifiche, la deliberazione n. 28/3 del 26 giugno 2012,
affinché rispetti il dettato della legge regionale n. 15 del 2010
nella parte in cui quest'ultima si prefigge lo scopo di ridurre la
produzione di pecorino romano DOP favorendo la differenziazione
verso altre tipologie di formaggi, vale a dire escludendo i
produttori di latte ovino sardo che vendono il latte crudo al di
fuori della Sardegna dall'accesso ai contributi de minimis;
2) presso il Governo nazionale affinché il bando Agea n. DPMU.2012.1762
del 2 luglio 2012 sia modificato in maniera tale da non risultare
discriminatorio nei confronti dei produttori sardi, vale a dire
garantendo loro le medesime condizioni di accesso alla fornitura del
pecorino romano che vengono garantite ai produttori del Lazio.
Cagliari, 5 luglio 2012