CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 344/A

INTERPELLANZA DIANA Mario sulla difesa del prezzo del latte ovino e sulle azioni per la diversificazione produttiva dal pecorino romano verso altre tipologie casearie.

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Il sottoscritto,

premesso che, con riferimento alla difesa del prezzo del latte ovino ed all'azione di diversificazione produttiva dal pecorino romano verso altre tipologie di formaggi ovvero verso la trasformazione in latte in polvere, in ottemperanza del deliberato normativo dell'articolo 7 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, sono stati recentemente adottati due atti concomitanti i cui effetti sono tali da determinare un grave danno alle industrie cooperative e private della Sardegna, oltre a gravi violazioni di legge e che tali atti sono la deliberazione n. 28/3 del 26 giugno 2012, avente per oggetto la diversificazione produttiva di cui alla legge regionale n. 15 del 2010, ed il bando Agea con procedura negoziata n. DPMU.2012.1762 del 2 luglio 2012, così come modificato per errata corrige con nota n. DPMU.2012.1809 del 3 luglio 2012, per la fornitura e il trasporto di formaggi vari in aiuto alimentare agli indigenti, che favorirebbe il pecorino romano prodotto nel Lazio a discapito di quello proveniente dalle altre aree geografiche di produzione, tra cui la Sardegna che è la Regione con la più alta produzione;

rilevato che la deliberazione, nella sua formulazione attuale, viola palesemente la volontà del legislatore di favorire la diversificazione dal pecorino romano, così come manifestamente espressa nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2010; infatti, la deliberazione consentirebbe l'accesso ai contributi de minimis ai produttori di latte ovino sardo che vendono il latte crudo al di fuori della Sardegna, fatto grave per tre ragioni facilmente comprensibili: la prima è che tale misura non è prevista nel dettato normativo della legge regionale n. 15 del 2010 tra le misure finalizzate a favorire la diversificazione e la sua introduzione costituisce pertanto una violazione di legge, la seconda è che viene punita la trasformazione in loco, con gravi danni economici ed occupazionali, e la terza è che il latte viene trasformato in prevalenza presso un'industria casearia laziale che utilizza il latte sardo per produrre proprio quel pecorino romano che al contrario, per legge, si vorrebbe ridurre;

rilevato altresì che il produttore di pecorino romano di cui sopra verrebbe favorito a scapito dei 34 caseifici sardi nell'aggiudicazione del bando Agea, senza che nessuna norma nazionale o comunitaria permetta di elargire contributi pubblici ad personam, poiché il bando prevede l'acquisto di un lotto di pecorino romano prodotto nel Lazio e di un altro lotto con provenienza generica, con il risultato che il produttore di cui sopra, a differenza delle aziende sarde, potrà concorrere per la fornitura di entrambi i lotti;

considerato che i due atti, stranamente concomitanti, sono tali da creare un nocumento grave a tutta la pastorizia sarda e che, mentre il bando Agea certifica ancora una volta che la Sardegna viene trattata dallo Stato come l'ultima delle colonie, la deliberazione dimostra che la prima a comportarsi da colonizzata è la stessa Giunta regionale,

chiede di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale affinché riferisca quali misure la Giunta regionale intenda adottare:
1) al fine di annullare e successivamente approvare ex novo, con le necessarie modifiche, la deliberazione n. 28/3 del 26 giugno 2012, affinché rispetti il dettato della legge regionale n. 15 del 2010 nella parte in cui quest'ultima si prefigge lo scopo di ridurre la produzione di pecorino romano DOP favorendo la differenziazione verso altre tipologie di formaggi, vale a dire escludendo i produttori di latte ovino sardo che vendono il latte crudo al di fuori della Sardegna dall'accesso ai contributi de minimis;
2) presso il Governo nazionale affinché il bando Agea n. DPMU.2012.1762 del 2 luglio 2012 sia modificato in maniera tale da non risultare discriminatorio nei confronti dei produttori sardi, vale a dire garantendo loro le medesime condizioni di accesso alla fornitura del pecorino romano che vengono garantite ai produttori del Lazio.

Cagliari, 5 luglio 2012