CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 338/C-1

INTERPELLANZA PLANETTA sulle selezioni interne svolte dall'Amministrazione regionale nell'anno 2005 e conseguenti sperequazioni subite dal personale del ruolo unico regionale inquadrato in "aree" costituite dal ruolo agenti e sottufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- nell'anno 1985, dopo i terribili incendi che martoriarono la nostra Isola, il Consiglio regionale della Sardegna approvò la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda) il cui articolo 5, comma 1, recita: "Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51";
- nell'anno 1991, dopo una serie di lungaggini burocratiche, al termine di concorso pubblico bandito nel 1986, durato oltre quattro anni che ha visto i candidati partecipare a impegnative prove selettive e al corso di formazione presso le scuole del Corpo forestale dello Stato (Città Ducale, Sabaudia e Terminillo), vennero assunte oltre 650 guardie forestali regionali inquadrate nella IV fascia funzionale del ruolo unico regionale e successivamente vennero assunti altri impiegati nell'Amministrazione regionale con qualifica di archivista e dattilografo inquadrati nella stessa IV fascia funzionale del ruolo unico regionale;
- nell'anno 1993, con il medesimo iter burocratico vennero assunti anche 250 sottufficiali, inquadrati nella V fascia funzionale dei dipendenti regionali;
- nell'anno 2001 venne approvato il contratto collettivo regionale del lavoro (CCRL) 1998/2001 dei dipendenti regionali (i dipendenti regionali amministrativi vennero inquadrati in "categorie" e gli impiegati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in "aree" costituite dai ruoli agenti, sottufficiali e ufficiali e fermo restando la conferma delle mansioni precedenti alla predetta riclassificazione);
- nell'anno 2003 vennero bandite le selezioni interne per le diverse fasce funzionali dei dipendenti regionali con i seguenti decreti dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione:
a) decreto n. 592/P "Selezione interna per 284 posti elevabili a 302 per l'accesso al livello economico iniziale della categoria D", riservata ai dipendenti regionali ad esclusione del Corpo forestale;
b) decreto n. 593/P "Selezione interna per 169 posti elevabili a 469 per l'accesso al livello economico iniziale della categoria C", riservata ai dipendenti regionali ad esclusione del Corpo forestale;
c) Decreto n. 594/P "Selezione interna per 57 posti, elevabili a 71 per l'accesso al livello economico iniziale dell'area B, dell'Amministrazione regionale", riservata agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (ovvero il ruolo agenti che può accedere al ruolo sottufficiali);
d) decreto n. 595/P "Selezione interna per 14 posti per l'accesso al livello economico iniziale dell'area C, dell'Amministrazione regionale", riservata agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (ovvero il ruolo sottufficiali che può accedere al ruolo ufficiali);
- nell'anno 2004 vennero modificati dalla Giunta Soru i numeri dei posti previsti nelle predette selezioni adottando le seguenti modifiche ai seguenti decreti assessoriali:
a) decreto n. 1297/P Modifica al decreto 592/P che riduceva i posti messi a concorso da 284 a 170 unità (amministrativi);
b) decreto n. 1298/P Modifica al decreto 593/P che riduceva i posti messi a concorso da 169 a 167 unità (amministrativi);
c) decreto n. 1300/P Modifica al decreto 594/P che riduceva i posti messi a concorso da 57 a 22 unità (Corpo Forestale e di vigilanza ambientale);
d) decreto n. 1299/P Modifica al decreto 595/P che rideterminava i posti messi a concorso da 14 a 29 unità (Corpo Forestale e di vigilanza ambientale);
- nell'anno 2005 vennero svolte le diverse selezioni ottenendo le diverse graduatorie pubblicate con le seguenti determinazioni della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Servizio reclutamento e mobilità:
a) determinazioni 624/P e 913/P per l'accesso alla categoria D dei dipendenti regionali ad esclusione del Corpo forestale (170 vincitori su 218 idonei);
b) determinazioni 131/P, 267/P e P 38337/1470 per l'accesso alla categoria C dei dipendenti regionali ad esclusione del Corpo forestale (167 vincitori su 568 idonei);
c) determinazioni 138/P, 256/P e 1074/P per l'accesso all'area B del Corpo forestale (22 vincitori su 403 idonei;
d) determinazione 478/P per l'accesso all'area C del Corpo forestale (29 vincitori su 103 idonei); ai vincitori della selezione interna per la categoria C e la categoria D (amministrativi), non veniva richiesto alcun cambiamento di sede o ufficio di lavoro, mentre ai vincitori della selezione area B e C del Corpo forestale e di vigilanza ambientale erano state imposte sedi di servizio disagiate e lontane dalla propria residenza (pena la decadenza dalla graduatoria in caso di non accettazione) con i conseguenti e ben immaginabili disagi in quanto costretti, secondo una disposizione non prevista nel bando di concorso, a cambiare sede di lavoro, quindi paese quando anche provincia, quando non a rinunciare ai benefici ottenuti come vincitori di concorso e quindi perdere l'inquadramento superiore in quanto dalle zone di residenza di Cagliari e Sassari avrebbero dovuto trasferire famiglia casa ed interessi, perché destinati agli uffici o stazioni forestali della Gallura del Nuorese e dell'Ogliastra);

considerato che:
- nell'anno 2008 tutti gli idonei alla innanzi citata selezione interna per l'accesso alta categoria B vennero beneficiati dal comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2008 (legge finanziaria), che recitava testualmente: "I dipendenti dell'amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B.", con esclusione degli appartenenti al Corpo forestale, perché nel citato articolo non è stata inserita la dicitura "area" ma solamente la dicitura "categoria" e pertanto, con determinazione P 37448/1056 del 23 dicembre 2008 della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, venivano inquadrati in categoria C1 n. 261 impiegati idonei ex comma 13, articolo 3, della legge regionale n. 3 del 2008;
- nell'anno 2011 tutti gli idonei alla selezione interna per l'accesso alla categoria D e i dipendenti in possesso di laurea inquadrati in categoria C3, venivano beneficiati dal comma 3, articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011), che recitava testualmente: "I dipendenti laureati dell'amministrazione regionale attualmente in quadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi dl anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C" (dunque ancora un'esclusione degli appartenenti al Corpo forestale, perché anche nel citato articolo non è stata inserita la dicitura "area" ma solamente la dicitura "categoria") e pertanto in applicazione del citato articolo della finanziaria, con determinazione P 21441/532 del 4 agosto 2011 della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, venivano inquadrati in categoria D1 n. 66 impiegati;

considerato ancora che quanto esposto in precedenza ha generato una evidente discriminazione e una sperequazione nei confronti del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in qualità di lavoratori appartenenti alla medesima amministrazione, che ormai da tempo ha aspettativa di recuperare serenità, fiducia e dignità al pari dei colleghi inquadrati in "categorie", in ragione del fatto che attualmente tutti gli idonei al concorso interno per l'area B del Corpo forestale sono inquadrati nell'area A con il grado di assistente capo;

constatato che attualmente tutti gli idonei al concorso interno per l'area C del Corpo forestale sono inquadrati nell'area B con il grado di ispettore superiore e dai tabellari retributivi attuali previsti dal CCRL 2008/2009 si evince che l'area d'inquadramento immediatamente superiore ha un tabellare inferiore, in quanto l'assistente capo rappresenta l'ultimo gradino dell'area A, mentre l'ispettore rappresenta il primo gradino dell' area B e dunque, con il riconoscimento del livello superiore richiesto, i costi per le casse regionali sarebbero addirittura inferiori a quelli al momento sostenuti;

rilevato che l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, recita testualmente: "Il contingente numerico del sottufficiali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali",

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per sapere:
1) se la Giunta regionale intenda adottare i provvedimenti necessari e le più opportune iniziative al fine di abrogare il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, in quanto si tratta dl una norma ormai obsoleta e non corrispondente alla effettiva funzionalità organizzativa e operativa delle strutture del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, eventualmente sostituendolo con la più opportuna dicitura che si riferisce alle rispettive aree B e C:
a) "I dipendenti dell'amministrazione regionale attualmente inquadrati nell'area A, risultati idonei nelle selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 nell'area B al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche nelle sedi di servizio e nella dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nell'area B e l'uguale corrispondente riduzione dell'area A. È abrogato il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26" (per quanto riguarda il contingente di 263 idonei all'area B);
b) "I dipendenti dell'amministrazione regionale attualmente inquadrati nell'area B che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda, con decorrenza dal gennaio 2012 nell'area C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nell'area C e l'uguale corrispondente riduzione dell'area B" (per quanto riguarda il contingente di 72 idonei all'area C), data soprattutto l'evidenza del fatto che tale perequazione sarebbe un doveroso riconoscimento rispetto alle gravose mansioni attribuite al personale del Corpo forestale, il quale si assume alte responsabilità come il ruolo di capopattuglia nei diversi servizi di perlustrazione e vigilanza in tutto il territorio regionale, di autista dei mezzi di servizio e mezzi pesanti, di direttore spegnimento del fuoco sugli incendi boschivi (dos), la cui responsabilità viene posta in capo al primo appartenente al Corpo forestale che interviene sul luogo dell'incendio (sia esso un sottufficiale o un agente con 20 o 2 anni di servizio), con direzione e responsabilità su tutte le squadre che intervengono sugli incendi, siano volontari singoli o associati, protezione civile, vigili del fuoco e operai comunali o dell'Ente foreste della Sardegna, direzione sugli interventi degli elicotteri e degli aerei sugli incendi, rapporti diretti con l'autorità giudiziaria, svolgimento di pratiche tecniche di elevato livello specialistico, interventi di propaganda ambientale nelle aule scolastiche con vere e proprie lezioni didattiche.

Cagliari, 31 maggio 2012