CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 327/A
INTERPELLANZA COCCO Daniele Secondo - URAS - SECHI sulla situazione dell'AGRIS Sardegna.
***************
I sottoscritti,
premesso che:
- gli organi di stampa riportano il malcontento delle associazioni
di categoria dell'agricoltura relativamente alla grave incombenza
dei costi delle agenzie agricole regionali rispetto agli
investimenti produttivi ed ai risultati concreti della loro azione,
stante la drammatica condizione di crisi che affligge il settore in
Sardegna;
- l'AGRIS è l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura che,
dal 2009, ovvero da quando è cessato dall'incarico il titolare della
direzione generale prof. Giuseppe Pulina, è sottoposta a
commissariamento;
- con decreto n. 53 del 12 agosto 2009 il Presidente della Regione
ha provveduto alla nomina del dott. Antonello Usai a commissario
straordinario dell'Agenzia per il periodo strettamente necessario
alla ricostituzione dell'organo di amministrazione;
- con decreto n. 103 del 17 novembre 2009 il dott. Antonello Usai è
stato prorogato nell'incarico di commissario straordinario
dell'Agenzia AGRIS per il periodo strettamente necessario alla
ricostituzione dell'organo di amministrazione e, comunque, per un
periodo non superiore a due mesi;
- con decreto n. 20 dell'8 febbraio 2010 il dott. Antonello Usai è
stato nuovamente nominato commissario straordinario dell'Agenzia
AGRIS, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di nomina del nuovo direttore generale e comunque non
oltre tre mesi;
- con decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31 marzo 2010,
veniva nominato in qualità di commissario straordinario, il dott.
Efisio Floris, per il periodo strettamente necessario alla nomina
del direttore generale, e comunque, non oltre tre mesi;
- con decreto presidenziale n. 99 del 9 agosto 2010 veniva stabilita
la proroga del dott. Efisio Floris nell'incarico di commissario
straordinario dell'Agenzia, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della procedura di nomina del nuovo direttore
generale e comunque per non oltre quattro mesi;
- con decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22 dicembre
2010, il dott. Efisio Floris veniva nominato commissario
straordinario dell'Agenzia AGRIS sempre per il periodo strettamente
necessario alla ricostituzione dell'organo di amministrazione e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi;
- con decreto n. 85 del 26 luglio 2011 del Presidente della Regione
si disponeva un'ulteriore nomina del dott. Floris, quale commissario
straordinario dell'Agenzia per il periodo strettamente necessario
alla ricostituzione dell'organo di amministrazione e, comunque, per
un periodo non superiore a due mesi;
- con decreto n. 137 del 24 novembre 2011 del Presidente della
Regione si procede ancora una volta alla nomina di Efisio Floris a
commissario straordinario dell'AGRIS per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura di nomina del nuovo
direttore generale e comunque non oltre tre mesi;
- con delibera della Giunta regionale n. 14/46 del 4 aprile 2012 il
dott. Efisio Floris è stato ancora una volta nominato commissario
straordinario dell'Agenzia AGRIS;
- il commissariamento dell'AGRIS Sardegna, in tutti gli atti di
riferimento, sembrerebbe semplicemente motivato da parte della
Giunta, dall'esigenza di garantire la continuità nel governo
dell'Agenzia, sino alla nomina del nuovo direttore generale;
tenuto conto che:
- a legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del
personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione) e, particolarmente, l'articolo 30 recante le norme relative
alla "Sostituzione dei direttori generali e di servizio" prescrive
che "in ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare,
le funzioni di direttore generale sono esercitate dal dirigente con
maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla
direzione generale";
- la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti
agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle
Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) e,
particolarmente l'articolo 10, stabilisce quali sono gli organi
dell'Agenzia AGRIS, ovvero il direttore generale, il comitato
scientifico, il collegio dei revisori dei conti;
- l'articolo 30 della stessa legge n. 13 del 2006, al comma 4,
stabilisce che, per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS è
richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e
professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia;
- mediante decreto n. 1187/DecA/43 del 25 maggio 2009 si è
provveduto ad emanare l'avviso pubblico per l'acquisizione della
manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale
dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
- mediante decreto n. 2527/DecA/103 del 9 ottobre 2009 è stato
annullato il precedente decreto n. 1187/DecA/43 del 25 maggio 2009;
- mediante decreto n. 2530/DecA/104 del 12 ottobre 2009 è stato
emanato un nuovo avviso pubblico per l'acquisizione della
manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale
dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
- con determinazione n. 3541/114 del 1° marzo 2012, pur non conclusi
gli atti del precedente avviso, è stato bandito un ulteriore
pubblico avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse
alla nomina di direttore generale dell'Agenzia regionale sarda per
la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna attualmente in svolgimento
ed i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti dal
giorno 20 marzo 2012;
evidenziato che:
- secondo le norme vigenti l'istituto del commissariamento può
intervenire, per periodi limitati, ovvero per non oltre sei mesi,
soltanto nei casi di gravi impedimenti al regolare funzionamento di
"organismi vari, enti locali etc.", quali per esempio situazioni di
dissesto finanziario, stato di liquidazione ed altre situazioni di
carattere appunto "straordinario";
- la reiterata nomina della stessa persona nell'incarico di
commissario straordinario, negli effetti pratici corrisponde ad una
proroga evidentemente non consentita dalle norme;
- le norme citate in premessa intendono molto chiaramente evitare
che avvengano contaminazioni dei poteri politico ed amministrativo
quali quelle che, evidentemente, sono incarnate dall'istituto del
commissariamento e per tale motivo non lo prevedono, indicando
piuttosto il sostituto del direttore generale, individuato
all'interno della struttura, come figura di garanzia nei casi di
vacanza del titolare della direzione generale;
- l'Agenzia AGRIS non può svolgere correttamente la propria funzione
in assenza degli organi legittimi ed in particolare del direttore
generale e del comitato scientifico, specialmente in riferimento
agli atti di programmazione finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di governo del settore;
- qualora anche venisse ammessa la possibilità di nomina di un
commissario straordinario, nel caso dell'Agenzia AGRIS, per la
corretta guida dell'attività finalizzata alla ricerca, questi
dovrebbe avere, quantomeno, i medesimi requisiti richiesti per il
direttore generale ed, in particolare, quelli dell'alta
professionalità scientifica documentabile;
considerato che il procedimento attualmente in itinere per la nomina
del direttore generale dell'Agenzia può e deve concludersi nei tempi
più rapidi possibile e che, pertanto, non è più comprensibile
l'ulteriore ricorso al commissariamento e, tantomeno, il periodo "di
garanzia" di altri sei mesi evidentemente non necessari per la
conclusione delle procedure,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore
regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio per sapere:
1) per quali ragioni, nel lungo periodo intercorso, non si sia
pervenuti alla nomina del direttore generale dell'Agenzia;
2) in quale maniera, e con quali competenze scientifiche
documentabili, siano state sinora garantite da parte del commissario
straordinario le funzioni tecniche dell'agenzia di ricerca in
agricoltura e, soprattutto quelle certamente non vicariabili del
comitato scientifico;
3) quali siano stati i costi economici di un tale perdurante stato
di commissariamento per lo svolgimento di funzioni che, in vacanza
del titolare, le norme attribuiscono ad una figura dirigenziale
strutturata;
4) quali siano le tempistiche per provvedere alla risoluzione di
tale incombente.
Cagliari, 11 aprile 2012