CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 327/A

INTERPELLANZA COCCO Daniele Secondo - URAS - SECHI sulla situazione dell'AGRIS Sardegna.

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I sottoscritti,

premesso che:
- gli organi di stampa riportano il malcontento delle associazioni di categoria dell'agricoltura relativamente alla grave incombenza dei costi delle agenzie agricole regionali rispetto agli investimenti produttivi ed ai risultati concreti della loro azione, stante la drammatica condizione di crisi che affligge il settore in Sardegna;
- l'AGRIS è l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura che, dal 2009, ovvero da quando è cessato dall'incarico il titolare della direzione generale prof. Giuseppe Pulina, è sottoposta a commissariamento;
- con decreto n. 53 del 12 agosto 2009 il Presidente della Regione ha provveduto alla nomina del dott. Antonello Usai a commissario straordinario dell'Agenzia per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione dell'organo di amministrazione;
- con decreto n. 103 del 17 novembre 2009 il dott. Antonello Usai è stato prorogato nell'incarico di commissario straordinario dell'Agenzia AGRIS per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione dell'organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a due mesi;
- con decreto n. 20 dell'8 febbraio 2010 il dott. Antonello Usai è stato nuovamente nominato commissario straordinario dell'Agenzia AGRIS, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nomina del nuovo direttore generale e comunque non oltre tre mesi;
- con decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31 marzo 2010, veniva nominato in qualità di commissario straordinario, il dott. Efisio Floris, per il periodo strettamente necessario alla nomina del direttore generale, e comunque, non oltre tre mesi;
- con decreto presidenziale n. 99 del 9 agosto 2010 veniva stabilita la proroga del dott. Efisio Floris nell'incarico di commissario straordinario dell'Agenzia, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nomina del nuovo direttore generale e comunque per non oltre quattro mesi;
- con decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22 dicembre 2010, il dott. Efisio Floris veniva nominato commissario straordinario dell'Agenzia AGRIS sempre per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione dell'organo di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;
- con decreto n. 85 del 26 luglio 2011 del Presidente della Regione si disponeva un'ulteriore nomina del dott. Floris, quale commissario straordinario dell'Agenzia per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione dell'organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a due mesi;
- con decreto n. 137 del 24 novembre 2011 del Presidente della Regione si procede ancora una volta alla nomina di Efisio Floris a commissario straordinario dell'AGRIS per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nomina del nuovo direttore generale e comunque non oltre tre mesi;
- con delibera della Giunta regionale n. 14/46 del 4 aprile 2012 il dott. Efisio Floris è stato ancora una volta nominato commissario straordinario dell'Agenzia AGRIS;
- il commissariamento dell'AGRIS Sardegna, in tutti gli atti di riferimento, sembrerebbe semplicemente motivato da parte della Giunta, dall'esigenza di garantire la continuità nel governo dell'Agenzia, sino alla nomina del nuovo direttore generale;

tenuto conto che:
- a legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e, particolarmente, l'articolo 30 recante le norme relative alla "Sostituzione dei direttori generali e di servizio" prescrive che "in ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale";
- la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) e, particolarmente l'articolo 10, stabilisce quali sono gli organi dell'Agenzia AGRIS, ovvero il direttore generale, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti;
- l'articolo 30 della stessa legge n. 13 del 2006, al comma 4, stabilisce che, per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia;
- mediante decreto n. 1187/DecA/43 del 25 maggio 2009 si è provveduto ad emanare l'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
- mediante decreto n. 2527/DecA/103 del 9 ottobre 2009 è stato annullato il precedente decreto n. 1187/DecA/43 del 25 maggio 2009;
- mediante decreto n. 2530/DecA/104 del 12 ottobre 2009 è stato emanato un nuovo avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità per la nomina a direttore generale dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
- con determinazione n. 3541/114 del 1° marzo 2012, pur non conclusi gli atti del precedente avviso, è stato bandito un ulteriore pubblico avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla nomina di direttore generale dell'Agenzia regionale sarda per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna attualmente in svolgimento ed i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti dal giorno 20 marzo 2012;

evidenziato che:
- secondo le norme vigenti l'istituto del commissariamento può intervenire, per periodi limitati, ovvero per non oltre sei mesi, soltanto nei casi di gravi impedimenti al regolare funzionamento di "organismi vari, enti locali etc.", quali per esempio situazioni di dissesto finanziario, stato di liquidazione ed altre situazioni di carattere appunto "straordinario";
- la reiterata nomina della stessa persona nell'incarico di commissario straordinario, negli effetti pratici corrisponde ad una proroga evidentemente non consentita dalle norme;
- le norme citate in premessa intendono molto chiaramente evitare che avvengano contaminazioni dei poteri politico ed amministrativo quali quelle che, evidentemente, sono incarnate dall'istituto del commissariamento e per tale motivo non lo prevedono, indicando piuttosto il sostituto del direttore generale, individuato all'interno della struttura, come figura di garanzia nei casi di vacanza del titolare della direzione generale;
- l'Agenzia AGRIS non può svolgere correttamente la propria funzione in assenza degli organi legittimi ed in particolare del direttore generale e del comitato scientifico, specialmente in riferimento agli atti di programmazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di governo del settore;
- qualora anche venisse ammessa la possibilità di nomina di un commissario straordinario, nel caso dell'Agenzia AGRIS, per la corretta guida dell'attività finalizzata alla ricerca, questi dovrebbe avere, quantomeno, i medesimi requisiti richiesti per il direttore generale ed, in particolare, quelli dell'alta professionalità scientifica documentabile;

considerato che il procedimento attualmente in itinere per la nomina del direttore generale dell'Agenzia può e deve concludersi nei tempi più rapidi possibile e che, pertanto, non è più comprensibile l'ulteriore ricorso al commissariamento e, tantomeno, il periodo "di garanzia" di altri sei mesi evidentemente non necessari per la conclusione delle procedure,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per sapere:
1) per quali ragioni, nel lungo periodo intercorso, non si sia pervenuti alla nomina del direttore generale dell'Agenzia;
2) in quale maniera, e con quali competenze scientifiche documentabili, siano state sinora garantite da parte del commissario straordinario le funzioni tecniche dell'agenzia di ricerca in agricoltura e, soprattutto quelle certamente non vicariabili del comitato scientifico;
3) quali siano stati i costi economici di un tale perdurante stato di commissariamento per lo svolgimento di funzioni che, in vacanza del titolare, le norme attribuiscono ad una figura dirigenziale strutturata;
4) quali siano le tempistiche per provvedere alla risoluzione di tale incombente.

Cagliari, 11 aprile 2012