CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 326/C-1
INTERPELLANZA PLANETTA su interventi finalizzati a rimediare sperequazioni realizzate ai danni dei dipendenti "idonei alla selezione interna per l'accesso al livello economico iniziale della cat. D" per alcune anomalie procedurali nonché a conclusione dell'iter concorsuale della "selezione interna per titoli ed esami per l'accesso al livello economico iniziale della cat. D dell'Amministrazione regionale" (decr. n. 592/P del 17 giugno 2003).
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Il sottoscritto,
premesso che:
- nel contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 1998/2001 del
15 maggio 2001, in seguito alla rideterminazione degli organici
dell'Amministrazione regionale, era stata individuata la percentuale
dei posti vacanti da mettere a concorso per l'accesso alle categorie
C e D, fissando tale percentuale nel 50 per cento dei posti
disponibili;
- con decreto n. 592/P del 17 giugno 2003 dell'Assessore degli
affari generali, personale e riforma della Regione si bandiva la
"Selezione interna per titoli ed esami per l'accesso al livello
economico iniziale della cat. D dell'Amministrazione regionale" per
il passaggio dalla "cat. C" alla "cat. D" del personale interno
dell'Amministrazione regionale, costituito prevalentemente da
tecnici in possesso di specifici requisiti, per un totale di 284
posti elevabili sino a 302;
considerato che:
- in seguito all'improvvisa deliberazione n. 45/16 del 4 novembre
2004, emanata dalla successiva Giunta regionale, sei giorni prima
delle prove concorsuali, la suddetta percentuale del 50 per cento
dei posti disponibili era stata abbassata repentinamente al 30 per
cento, adducendo come giustificazione la bassa percentuale di
laureati presenti all'interno dell'Amministrazione regionale;
- nella stessa delibera veniva disposta la pubblicazione di una
nuova e più ampia raccolta dei quesiti a risposta multipla, tuttavia
senza le risposte predeterminate, contrariamente a tutte le prove
concorsuali svolte o in corso di svolgimento negli stati dell'Unione
europea;
rilevato che la successiva Giunta regionale procedeva dunque a disporre tali ulteriori variazioni che, in particolare per questa selezione, avevano: modificato la raccolta di quesiti (decreto n. 1136/P del 23 settembre 2004), limitato notevolmente (da 284 a 170) il numero dei posti (decreto n. 1297/P del 4 novembre 2004), rinviato la selezione il giorno prima che questa fosse espletata (decreto 1302/P del 5 novembre 2004), modificato con maggior ristrettezza i criteri per raggiungere l'idoneità e i punteggi dl valutazione e, conseguentemente alla suddetta deliberazione, con il comunicato inserito sul BURAS n. 15 del 12 maggio 2005, veniva fissata la data delle prove per il giorno 14 giugno 2005;
constatato che:
- tra i 218 idonei nella "Selezione interna per titoli ed esami per
l'accesso al livello economico iniziale della cat. D
dell'Amministrazione regionale", svoltasi in data 14 giugno 2005
(graduatoria approvata dal direttore del Servizio concorsi,
assunzioni e mobilità, con determinazione n. 624/P dell'11 luglio
2005 pubblicata nel BURAS n. 23 del 25 luglio 2005, poi rettificata
con determinazione n. 9131/P del 2 settembre 2005 pubblicata nel
BURAS n. 28 del 12 settembre 2005), erano stati dichiarati vincitori
i primi 170 concorrenti;
- nel momento di stilare la graduatoria definitiva, la commissione
esaminatrice, aveva illegittimamente adottato dei diversi criteri di
valutazione dei titoli rispetto a quelli stabiliti dal bando, tra
cui: il mancato riconoscimento del punteggio relativo al possesso
dell'abilitazione professionale all'esercizio della professione e
l'arbitraria interpretazione circa i punteggi da attribuire per
l'anzianità di servizio, penalizzando in particolare, tra i tecnici,
coloro che si trovavano, a differenza di altri, in possesso anche di
tale abilitazione (n. 2 periti agrari e n. 21 geometri), e
costringendo diversi interessati a promuovere ricorso presso il TAR;
appreso che:
- il completo passaggio degli idonei dalla categoria C alla
categoria D, relativamente a questa selezione, comporterebbe tra
l'altro un modestissimo impegno economico che per tutti risulterebbe
quantificato in complessivi euro 9.500 annui; la questione, più che
di differenza economica tra una categoria e l'altra (trattandosi di
circa 17 euro mensili lordi a dipendente), è un aspettativa del
personale di recuperare serenità, fiducia e dignità, nell'occasione
venute meno;
- allo stato attuale, secondo la deliberazione n. 3/35 del 26
gennaio 2010 risultano vacanti 82 figure della categoria D1 mentre
nella graduatoria approvata con determinazione n. 913/P del 2
settembre 2005 risultano 45 idonei e nelle basi del programma
elettorale, dell'attuale Governo regionale, veniva dato adeguato
risalto alla valorizzazione e qualificazione del personale regionale
di ruolo;
appreso ancora che:
- attraverso il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1
del 19 gennaio 2011 (legge finanziaria 2011) unitamente alle
disposizioni integrative contenute nell'articolo 3 bis della legge
regionale n. 20 del 19 ottobre 2011, l'Assemblea legislativa
regionale aveva inteso autorizzare il transito senza pubblico
concorso, dalla categoria C alla categoria D, dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale muniti di laurea, ovvero di quelli
che, pur essendone sprovvisti, avessero almeno trenta mesi di
anzianità nella stessa categoria;
- con la sentenza n. 30 del 15 febbraio 2012 nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, la
Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime
una serie di norme contenute nella legge regionale innanzi citata;
- per quanto riguarda in particolare le disposizioni previste
proprio nel comma 3 dell'articolo 7, la Corte costituzionale ha
evidenziato la violazione degli articoli 97 e 3 della Costituzione,
in quanto elusive del principio del pubblico concorso a favore di
una selezione riservata, attraverso la quale viene impedito ad
altri, in contrasto col principio di eguaglianza, l'accesso
all'impiego e alla qualifica;
atteso che trattasi di principi ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'accesso dei dipendenti a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e
l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
per sapere:
1) se la Giunta regionale intenda adottare i provvedimenti necessari
per porre rimedio alle sperequazioni realizzate dalla precedente
Amministrazione anche a conclusione dell'iter concorsuale, nonché
per alcune anomalie procedurali compiute dalla preposta Commissione
esaminatrice ai danni dei dipendenti "idonei alla selezione interna
per l'accesso al livello economico iniziale della cat. D";
2) se la Giunta regionale ritenga percorribile effettuare tale
transito di categoria anche attraverso il ripristino della
percentuale dei posti riservati al personale interno, così come
prevista nel bando, quindi fino un numero di posti non superiore al
50 per cento di quelli vacanti (previsti nel n. di 284 posti), posto
che, di fatto, gli idonei effettivi sono molti meno (218 idonei).
Cagliari, 5 aprile 2012