CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 323/C-5

INTERPELLANZA BIANCAREDDU sulla mancata applicazione delle norme contenute sul piano casa relative alle zone agricole.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- con la legge 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) veniva disposta in via transitoria l'applicazione nelle zone omogenee E delle direttive per le zone agricole;
- il Consiglio regionale, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha precisato con un ordine del giorno che "per le nuove costruzioni aventi carattere residenziale nelle zone omogenee E la superficie minima di intervento è stabilita in un ettaro e l'indice massimo di edificabilità è di 0,03 mc/mq, tale disposizione è cogente nei confronti degli enti locali";
- l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ha ripetutamente ribadito questo indirizzo in quanto frutto della volontà consiliare;
- vista l'inerzia degli enti locali e le interpretazioni bizantine degli uffici, il Consiglio regionale, con la legge 21 novembre 2011, n. 21 ha inequivocabilmente stabilito all'articolo 12 che "negli ambiti costieri individuati nel PPR, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile fino a un massimo di intervento di tre ettari e che l'indice massimo per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro" dettando quindi in modo chiaro ed elementare le discipline sulle zone agricole;
- nonostante tutto vi sono alcuni comuni, tra cui Olbia ed altri centri galluresi, che in modo arbitrario si rifiutano di dare esecuzione alla legge;
- addirittura l'Ufficio tutela del paesaggio vorrebbe assoggettare alle procedure dell'intesa (aggravando ulteriormente il procedimento) gli interventi ricadenti nella fascia costiera che in alcuni comuni si estende per dieci chilometri verso l'interno e comunque sostituendosi illegittimamente al legislatore regionale che, soprattutto nell'ottica della celerità, non aveva previsto quest'ulteriore e gravoso passaggio;

considerato che tutte le leggi regionali, finché sono in vigore, vincolano tutti alla loro osservanza e non spetta né ai comuni e tantomeno agli uffici regionali disapplicarle, integrarle o correggerle, poiché questa facoltà è riservata, qualora adita, alla Corte costituzionale;

valutato che l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica dovrebbe richiamare tutti gli uffici regionali alla stretta applicazione della legge e diffidare i comuni affinché mandino avanti i progetti ricevuti,

chiede di interpellare l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica a e il Presidente della Regione per conoscere quali iniziative intendano adottare affinché la volontà del Consiglio regionale espressa con legge venga rispettata.

Cagliari, 22 marzo 2012