CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 323/C-5
INTERPELLANZA BIANCAREDDU sulla mancata applicazione delle norme contenute sul piano casa relative alle zone agricole.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- con la legge 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per
il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio
e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica
per lo sviluppo) veniva disposta in via transitoria l'applicazione
nelle zone omogenee E delle direttive per le zone agricole;
- il Consiglio regionale, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha
precisato con un ordine del giorno che "per le nuove costruzioni
aventi carattere residenziale nelle zone omogenee E la superficie
minima di intervento è stabilita in un ettaro e l'indice massimo di
edificabilità è di 0,03 mc/mq, tale disposizione è cogente nei
confronti degli enti locali";
- l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica
ha ripetutamente ribadito questo indirizzo in quanto frutto della
volontà consiliare;
- vista l'inerzia degli enti locali e le interpretazioni bizantine
degli uffici, il Consiglio regionale, con la legge 21 novembre 2011,
n. 21 ha inequivocabilmente stabilito all'articolo 12 che "negli
ambiti costieri individuati nel PPR, la superficie minima di
intervento è fissata in un ettaro incrementabile fino a un massimo
di intervento di tre ettari e che l'indice massimo per le nuove
residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro" dettando quindi
in modo chiaro ed elementare le discipline sulle zone agricole;
- nonostante tutto vi sono alcuni comuni, tra cui Olbia ed altri
centri galluresi, che in modo arbitrario si rifiutano di dare
esecuzione alla legge;
- addirittura l'Ufficio tutela del paesaggio vorrebbe assoggettare
alle procedure dell'intesa (aggravando ulteriormente il
procedimento) gli interventi ricadenti nella fascia costiera che in
alcuni comuni si estende per dieci chilometri verso l'interno e
comunque sostituendosi illegittimamente al legislatore regionale
che, soprattutto nell'ottica della celerità, non aveva previsto
quest'ulteriore e gravoso passaggio;
considerato che tutte le leggi regionali, finché sono in vigore,
vincolano tutti alla loro osservanza e non spetta né ai comuni e
tantomeno agli uffici regionali disapplicarle, integrarle o
correggerle, poiché questa facoltà è riservata, qualora adita, alla
Corte costituzionale;
valutato che l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e
urbanistica dovrebbe richiamare tutti gli uffici regionali alla
stretta applicazione della legge e diffidare i comuni affinché
mandino avanti i progetti ricevuti,
chiede di interpellare l'Assessore regionale degli enti locali,
finanze e urbanistica a e il Presidente della Regione per conoscere
quali iniziative intendano adottare affinché la volontà del
Consiglio regionale espressa con legge venga rispettata.
Cagliari, 22 marzo 2012