CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 305/A

INTERPELLANZA SECHI - CUGUSI - COCCO Daniele Secondo - URAS relativa alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazioni dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione locale ai sensi delle leggi regionali n. 3 del 2009, n. 1 del 2011 e n. 42 del 2011. Graduatorie di merito e istruttoria regionale.

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I sottoscritti,

premesso che:
- con l'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009, successivamente integrato e modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2001 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2011, si è introdotta una specifica normativa per la realizzazione di programmi pluriennali finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori precari della pubblica amministrazione locale;
- la normativa predetta prevede specificatamente che tali programmi siano predisposti per l'assunzione dei lavoratori a tempo pieno e indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento;
- tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, devono assicurare l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla approvazione della medesima graduatoria e sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della disposizione interpretativa, modificativa e integrativa di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2011, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 10 gennaio 2002;
- il personale selezionato è solo quello in servizio presso l'ente locale proponente il programma o che abbia avuto, come ultima sede di lavoro, il medesimo ente;
- inoltre, il predetto personale è assunto dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza;
- la graduatoria di merito in argomento è formulata a seguito di selezione finalizzata alla sola verifica di idoneità allo svolgimento delle mansioni già esercitate nei periodi di lavoro precario e da attribuire all'atto della possibile assunzione definitiva;
- da diverse parti sono state sollevate preoccupazioni per il modo con il quale sono stati predisposti in alcuni comuni (per esempio Quartu Sant'Elena), i bandi di concorso e i conseguenti programmi di stabilizzazione, ed in modo particolare per come sono state effettuate le selezioni;
- in certe situazioni non si è provveduto ad adempiere all'obbligo di rendere noti ai candidati i criteri di valutazione tanto da consentire alle commissioni d'esame la più ampia illegittima discrezionalità nell'attribuire i punteggi;
- in alcuni casi ciò ha determinato l'esclusione per non idoneità di dipendenti che hanno svolto, con profitto, per anni le medesime mansioni in servizio precario;
- i predetti dipendenti già in passato, in più circostanze, sono stati comunque positivamente valutati in analoghe selezioni;
- gli stessi dipendenti hanno ottenuto, in molti casi, la proroga dei contratti di lavoro oltre il termine originariamente fissato,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, a cui compete l'attuazione delle disposizioni di legge in argomento e l'istruttoria dei programmi pluriennali presentati dalle amministrazioni locali affinché informi il Consiglio regionale, per sapere:
1) quante siano le istanze pervenute unitamente alle graduatorie;
2) se tali graduatorie siano state tutte redatte nel rispetto rigoroso della legge;
3) se siano state registrate gravi anomalie o illegittimità nella predisposizione e nell'esecuzione dei bandi di selezione;
4) se, nei casi di istruttoria negativa, si sia provveduto a notificare all'amministrazione locale termini procedurali e tempi di attuazione per il superamento delle anomalie o illegittimità riscontrate, in tal modo evitando contenziosi o il blocco delle procedure di assunzione in atto;
5) se, infine, sia previsto quanto tempo debba trascorrere dall'assenso regionale al cofinanziamento dei programmi per procedere, nelle diverse realtà, all'assunzione definitiva dei candidati in graduatoria, anche in considerazione della pluriennalità dei programmi in oggetto.

Cagliari, 6 febbraio 2012