CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 305/A
INTERPELLANZA SECHI - CUGUSI - COCCO Daniele Secondo - URAS relativa alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazioni dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione locale ai sensi delle leggi regionali n. 3 del 2009, n. 1 del 2011 e n. 42 del 2011. Graduatorie di merito e istruttoria regionale.
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I sottoscritti,
premesso che:
- con l'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2009,
successivamente integrato e modificato dall'articolo 7 della legge
regionale n. 1 del 2001 e dall'articolo 20 della legge regionale n.
12 del 2011, si è introdotta una specifica normativa per la
realizzazione di programmi pluriennali finalizzati alla
stabilizzazione di lavoratori precari della pubblica amministrazione
locale;
- la normativa predetta prevede specificatamente che tali programmi
siano predisposti per l'assunzione dei lavoratori a tempo pieno e
indeterminato previo superamento di specifica selezione concorsuale
funzionale alla verifica dell'idoneità all'espletamento delle
mansioni di servizio della qualifica di inquadramento;
- tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, devono
assicurare l'assorbimento degli idonei entro un triennio dalla
approvazione della medesima graduatoria e sono attuati dagli enti
locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro
la data di entrata in vigore della disposizione interpretativa,
modificativa e integrativa di cui all'articolo 20 della legge
regionale n. 12 del 2011, abbia maturato almeno trenta mesi di
servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non
continuativi, a far data dal 10 gennaio 2002;
- il personale selezionato è solo quello in servizio presso l'ente
locale proponente il programma o che abbia avuto, come ultima sede
di lavoro, il medesimo ente;
- inoltre, il predetto personale è assunto dando ulteriore priorità
all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla
maturazione dei requisiti per la collocazione in quiescenza;
- la graduatoria di merito in argomento è formulata a seguito di
selezione finalizzata alla sola verifica di idoneità allo
svolgimento delle mansioni già esercitate nei periodi di lavoro
precario e da attribuire all'atto della possibile assunzione
definitiva;
- da diverse parti sono state sollevate preoccupazioni per il modo
con il quale sono stati predisposti in alcuni comuni (per esempio
Quartu Sant'Elena), i bandi di concorso e i conseguenti programmi di
stabilizzazione, ed in modo particolare per come sono state
effettuate le selezioni;
- in certe situazioni non si è provveduto ad adempiere all'obbligo
di rendere noti ai candidati i criteri di valutazione tanto da
consentire alle commissioni d'esame la più ampia illegittima
discrezionalità nell'attribuire i punteggi;
- in alcuni casi ciò ha determinato l'esclusione per non idoneità di
dipendenti che hanno svolto, con profitto, per anni le medesime
mansioni in servizio precario;
- i predetti dipendenti già in passato, in più circostanze, sono
stati comunque positivamente valutati in analoghe selezioni;
- gli stessi dipendenti hanno ottenuto, in molti casi, la proroga
dei contratti di lavoro oltre il termine originariamente fissato,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale degli
enti locali, finanze ed urbanistica, a cui compete l'attuazione
delle disposizioni di legge in argomento e l'istruttoria dei
programmi pluriennali presentati dalle amministrazioni locali
affinché informi il Consiglio regionale, per sapere:
1) quante siano le istanze pervenute unitamente alle graduatorie;
2) se tali graduatorie siano state tutte redatte nel rispetto
rigoroso della legge;
3) se siano state registrate gravi anomalie o illegittimità nella
predisposizione e nell'esecuzione dei bandi di selezione;
4) se, nei casi di istruttoria negativa, si sia provveduto a
notificare all'amministrazione locale termini procedurali e tempi di
attuazione per il superamento delle anomalie o illegittimità
riscontrate, in tal modo evitando contenziosi o il blocco delle
procedure di assunzione in atto;
5) se, infine, sia previsto quanto tempo debba trascorrere
dall'assenso regionale al cofinanziamento dei programmi per
procedere, nelle diverse realtà, all'assunzione definitiva dei
candidati in graduatoria, anche in considerazione della
pluriennalità dei programmi in oggetto.
Cagliari, 6 febbraio 2012