CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 279/A

INTERPELLANZA SALIS - DEDONI - DIANA Giampaolo - URAS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI - CUCCU - AMADU - BIANCAREDDU - MELONI Valerio - RODIN - SANJUST - SECHI - SOLINAS Antonio sul grave pregiudizio derivante agli studenti fuori corso dell'Università di Cagliari a causa del decreto rettorale n. 456 del 2010.

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I sottoscritti,

premesso che:
- il vigente ordinamento nazionale, all'articolo 149 del testo unificato 31 agosto 1933, n. 1592, prevede che decadono dalla qualità di studente universitario "coloro che non abbiano sostenuto esami per otto anni consecutivi";
- con decreto rettorale n. 456 del 28 maggio 2010 è stato emanato il "Regolamento carriere amministrative degli studenti", che agli articoli 37 e 57 introduce nuove norme per la decadenza degli studenti fuori corso;
- al comma 1 dell'articolo 37 si prevede infatti che "a decorrere dall'A.A. 2010/2011 incorrono in decadenza, senza necessità di comunicazione preventiva da parte dell'Ateneo e con conseguente impossibilità di rinnovare l'iscrizione:
a) gli studenti a tempo pieno, iscritti al primo anno dell'ordinamento ex DM. 509/99 o DM. 270/2004 e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria (V. O.), che non abbiano terminato gli esami previsti per il loro piano di studi entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del corso;
b) gli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dell'ordinamento ex DM. 509/99 o DM. 270/2004 e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria (V. O.) a tempo parziale, che non abbiano terminato gli esami previsti entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata del corso stabilita nel loro contratto;
c) gli studenti morosi totalmente per due anni consecutivi";
- il comma 2 dell'articolo 57 dispone che: "a decorrere dall'A.A. 2010/2011:
a) gli studenti già iscritti negli ordinamenti precedenti al DM. 509/1999 decadono qualora non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012;
b) gli studenti già iscritti nell'ordinamento ex DM. 509/99 o DM. 270/2004 decadono qualora non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso.
In particolare:
- gli studenti che, alla data del 1/10/2010, hanno superato il triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2012;
- gli studenti a cui, alla data del 1/10/2010, manca un anno al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2013;
- gli studenti a cui, alla data del 1/10/2010, mancano due anni al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2014";
- il principio della decadenza adottato dall'Ateneo cagliaritano si frappone illegittimamente oltre che al citato articolo 149 del testo unico n. 1592 del 1933 anche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 22 novembre 2004 che, espressamente, stabilisce - nell'ambito della riorganizzazione dell'autonomia didattica degli atenei - che: "A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti";

considerato che:
- l'Ateneo cagliaritano conta circa 33 mila studenti, di cui oltre 14 mila fuori corso e si stima che circa 10 mila tra questi ultimi verranno colpiti dalle nuove disposizioni sulla decadenza;
- il mutamento restrittivo e punitivo dell'Università di Cagliari nei confronti dei fuori corso si basa su ragioni meramente economiche, imposte dalle mutate disposizioni per il finanziamento agli atenei, introdotte con la riforma Gelmini: prima i fondi venivano erogati in base agli iscritti ed era conveniente avere i fuori corso, ora sono basati sull'efficienza e premiano le università sulla base dei risultati, quindi i fuori corso sono diventati un peso da scaricare;
- gli studenti attualmente fuori corso già sottostavano alla suddetta disposizione dell'articolo 149 del testo unificato n. 1592 del 1933, ed il loro status verrebbe inequivocabilmente ed unilateralmente pregiudicato dalla retroattività delle norme introdotte dal decreto rettorale n. 456 del 2010, più restrittive sulla decadenza;
- nonostante il TAR della Sardegna, con sentenza del 10 marzo 2011 abbia respinto il primo ricorso presentato da 220 studenti decadenti, contro il decreto rettorale in oggetto si attende che sia il Consiglio di Stato a pronunciarsi definitivamente;
- il TAR della Sardegna in precedenza si era tra l'altro pronunciato proprio contro l'inserimento presso l'Università di Sassari di una disposizione sulla decadenza, evidenziando che "il decreto 3 novembre 1999 numero 59 riguardante il Regolamento dell'autonomia didattica degli atenei ha previsto tra l'altro (articolo 13) che le università assicurano la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici vigenti e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti. In modo analogo ha disposto il decreto ministeriale del 22 novembre 2004 numero 270, all'articolo 11";

evidenziato che:
- pur ritenendo giustificabili e condivisibili le motivazioni che sono alla base del provvedimento adottato dall'Ateneo cagliaritano, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dal Ministero, si ritengono altrettanto giustificate e fondate le motivazioni degli studenti fuori corso, che legittimamente ritengono di essere soggetti alla normativa ed alle relative disposizioni sulla decadenza in essere al momento dell'iscrizione all'università;
- gli articoli 37 e 57, nel regolamentare la decadenza, non contemplano alcuna forma di tutela per i casi peculiari, in cui l'allungamento del corso di studi è "fisiologico" a causa di presenza di disabilità o contemporaneo svolgimento di attività di studio e lavoro;
- riguardo le recenti dichiarazioni del Rettore sulla tutela degli studenti diversamente abili e degli studenti lavoratori, per i quali "resta fermo l'impegno ad approfondire le varie ipotesi prima della scadenza, quando gli uffici elaboreranno (entro il 31 dicembre) i dati relativi alla situazione, in modo che il Senato accademico possa decidere", pare semmai necessario o quantomeno opportuno che le verifiche ed una stima approfondita della situazione dovessero essere propedeutiche all'adozione del decreto rettorale, e non disposte a posteriori, a seguito dei ricorsi giudiziali e delle numerose e motivate proteste suscitate anche dalla lacunosità del provvedimento;
- resterebbero comunque irrisolti i casi di coloro che vedono il proprio percorso scolastico rallentato da cause non sempre certificabili, legate al contesto familiare o alla gravissima situazione socio-economica della nostra Regione, che vede in costante aumento le sacche di lavoro nero ed in costante diminuzione le varie forme di assistenza sociale anche in presenza di gravi disagi o disabilità, per cui difficilmente può trovare tutela uno studente che sia costretto a lavorare in nero o che si trovi ad assistere familiari con problemi o patologie non inserite nelle disabilità riconosciute;
- l'inizio delle decadenze previste nel regolamento non consentirebbe comunque agli studenti interessati dal provvedimento di organizzarsi in modo da completare il corso di studi prescelto;
- la possibilità di "richiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi, purché attivi presso l'Università degli studi di Cagliari e presentare apposita domanda tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti", quale opzione concessa agli studenti fuori corso per non incorrere nella decadenza, appare difficilmente percorribile in quanto comporta un pesante aggravio sia dal punto di vista economico, per la prevista maggiorazione delle tasse, che in termini temporali per il maggior numero di esami da sostenere;
- non può neppure ritenersi, come affermato nella citata sentenza del TAR Sardegna che i fuori corso intendano "mantenere senza termine finale (perché di questo trattasi) una serie di corsi di laurea che sono invece, come è fisiologico, ad esaurimento" in quanto risponde al naturale interesse dello studente portare a compimento la propria carriera scolastica nel più breve tempo possibile, soprattutto a seguito del notevole aggravio economico dovuto agli aumenti delle tasse per i fuori corso;
- sempre con riferimento alla suddetta sentenza, si ritiene che la legittima tutela garantita dal Rettore agli studenti portatori di disabilità e agli studenti lavoratori comporterebbe comunque "l'assurdo risultato di mantenere in vita corsi completamente obsoleti e non più rispondenti alle attuali esigenze didattiche", per cui il giudizio sulla validità dei corsi in oggetto dovrebbe essere valutato in un quadro che contemperi tutti gli interessi coinvolti e non solo quello, pure legittimo, dell'Ateneo al raggiungimento degli obiettivi di qualità richiesti dal Ministero,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione determinata dal decreto rettorale n. 456 del 2010 per i circa 10 mila universitari che rischiano di perdere gli anni di studio e gli esami già conseguiti per l'imprevista quanto imprevedibile mutata percezione verso gli studenti fuori corso, prima considerati una risorsa ed ora trattati come una pesante zavorra di cui liberarsi velocemente;
2) se non ritengano opportuno intervenire sul Governo nazionale e sul Ministero dell'istruzione affinché le norme sulla materia della decadenza siano definite omogeneamente per tutto il territorio nazionale e, ove contengano previsioni peggiorative rispetto alla normativa nazionale preesistente, non abbiano comunque efficacia retroattiva;
3) quali azioni intendano avviare nei confronti dell'Ateneo cagliaritano al fine di valutare le possibilità di procedere all'abrogazione o modificazione del regolamento sulla decadenza, per salvaguardare i percorsi scolastici e le prospettive professionali di un così alto numero di studenti;
4) se, in subordine, non ritengano opportuno intervenire presso il Rettore dell'Università di Cagliari, al fine di sollecitare la concessione di una proroga di un anno sui termini previsti negli articoli 37 e 57 del regolamento, onde concedere quantomeno un tempo congruo, che consenta agli studenti interessati di riorganizzare ed adeguare la propria carriera scolastica rispetto al nuovo ordinamento sulla decadenza.

Cagliari, 31 ottobre 2011