CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 279/A
INTERPELLANZA SALIS - DEDONI - DIANA Giampaolo - URAS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI - CUCCU - AMADU - BIANCAREDDU - MELONI Valerio - RODIN - SANJUST - SECHI - SOLINAS Antonio sul grave pregiudizio derivante agli studenti fuori corso dell'Università di Cagliari a causa del decreto rettorale n. 456 del 2010.
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I sottoscritti,
premesso che:
- il vigente ordinamento nazionale, all'articolo 149 del testo
unificato 31 agosto 1933, n. 1592, prevede che decadono dalla
qualità di studente universitario "coloro che non abbiano sostenuto
esami per otto anni consecutivi";
- con decreto rettorale n. 456 del 28 maggio 2010 è stato emanato il
"Regolamento carriere amministrative degli studenti", che agli
articoli 37 e 57 introduce nuove norme per la decadenza degli
studenti fuori corso;
- al comma 1 dell'articolo 37 si prevede infatti che "a decorrere
dall'A.A. 2010/2011 incorrono in decadenza, senza necessità di
comunicazione preventiva da parte dell'Ateneo e con conseguente
impossibilità di rinnovare l'iscrizione:
a) gli studenti a tempo pieno, iscritti al primo anno
dell'ordinamento ex DM. 509/99 o DM. 270/2004 e al corso di laurea
in Scienze della formazione primaria (V. O.), che non abbiano
terminato gli esami previsti per il loro piano di studi entro un
numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del
corso;
b) gli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno
dell'ordinamento ex DM. 509/99 o DM. 270/2004 e al corso di laurea
in Scienze della formazione primaria (V. O.) a tempo parziale, che
non abbiano terminato gli esami previsti entro un numero di anni
pari al massimo al doppio della durata del corso stabilita nel loro
contratto;
c) gli studenti morosi totalmente per due anni consecutivi";
- il comma 2 dell'articolo 57 dispone che: "a decorrere dall'A.A.
2010/2011:
a) gli studenti già iscritti negli ordinamenti precedenti al DM.
509/1999 decadono qualora non abbiano concluso gli studi entro e non
oltre il 30 aprile 2012;
b) gli studenti già iscritti nell'ordinamento ex DM. 509/99 o DM.
270/2004 decadono qualora non conseguano il titolo entro un numero
di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso.
In particolare:
- gli studenti che, alla data del 1/10/2010, hanno superato il
triplo della durata normale del corso di studio decadono se non
conseguono il titolo entro il 30 aprile 2012;
- gli studenti a cui, alla data del 1/10/2010, manca un anno al
raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio
decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2013;
- gli studenti a cui, alla data del 1/10/2010, mancano due anni al
raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio
decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2014";
- il principio della decadenza adottato dall'Ateneo cagliaritano si
frappone illegittimamente oltre che al citato articolo 149 del testo
unico n. 1592 del 1933 anche al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 22
novembre 2004 che, espressamente, stabilisce - nell'ambito della
riorganizzazione dell'autonomia didattica degli atenei - che: "A
seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al
comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio
e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in
vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì la facoltà per
gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti
dai nuovi ordinamenti";
considerato che:
- l'Ateneo cagliaritano conta circa 33 mila studenti, di cui oltre
14 mila fuori corso e si stima che circa 10 mila tra questi ultimi
verranno colpiti dalle nuove disposizioni sulla decadenza;
- il mutamento restrittivo e punitivo dell'Università di Cagliari
nei confronti dei fuori corso si basa su ragioni meramente
economiche, imposte dalle mutate disposizioni per il finanziamento
agli atenei, introdotte con la riforma Gelmini: prima i fondi
venivano erogati in base agli iscritti ed era conveniente avere i
fuori corso, ora sono basati sull'efficienza e premiano le
università sulla base dei risultati, quindi i fuori corso sono
diventati un peso da scaricare;
- gli studenti attualmente fuori corso già sottostavano alla
suddetta disposizione dell'articolo 149 del testo unificato n. 1592
del 1933, ed il loro status verrebbe inequivocabilmente ed
unilateralmente pregiudicato dalla retroattività delle norme
introdotte dal decreto rettorale n. 456 del 2010, più restrittive
sulla decadenza;
- nonostante il TAR della Sardegna, con sentenza del 10 marzo 2011
abbia respinto il primo ricorso presentato da 220 studenti
decadenti, contro il decreto rettorale in oggetto si attende che sia
il Consiglio di Stato a pronunciarsi definitivamente;
- il TAR della Sardegna in precedenza si era tra l'altro pronunciato
proprio contro l'inserimento presso l'Università di Sassari di una
disposizione sulla decadenza, evidenziando che "il decreto 3
novembre 1999 numero 59 riguardante il Regolamento dell'autonomia
didattica degli atenei ha previsto tra l'altro (articolo 13) che le
università assicurano la conclusione dei corsi di studio ed il
rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici
vigenti e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare
per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti. In modo
analogo ha disposto il decreto ministeriale del 22 novembre 2004
numero 270, all'articolo 11";
evidenziato che:
- pur ritenendo giustificabili e condivisibili le motivazioni che
sono alla base del provvedimento adottato dall'Ateneo cagliaritano,
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dal
Ministero, si ritengono altrettanto giustificate e fondate le
motivazioni degli studenti fuori corso, che legittimamente ritengono
di essere soggetti alla normativa ed alle relative disposizioni
sulla decadenza in essere al momento dell'iscrizione all'università;
- gli articoli 37 e 57, nel regolamentare la decadenza, non
contemplano alcuna forma di tutela per i casi peculiari, in cui
l'allungamento del corso di studi è "fisiologico" a causa di
presenza di disabilità o contemporaneo svolgimento di attività di
studio e lavoro;
- riguardo le recenti dichiarazioni del Rettore sulla tutela degli
studenti diversamente abili e degli studenti lavoratori, per i quali
"resta fermo l'impegno ad approfondire le varie ipotesi prima della
scadenza, quando gli uffici elaboreranno (entro il 31 dicembre) i
dati relativi alla situazione, in modo che il Senato accademico
possa decidere", pare semmai necessario o quantomeno opportuno che
le verifiche ed una stima approfondita della situazione dovessero
essere propedeutiche all'adozione del decreto rettorale, e non
disposte a posteriori, a seguito dei ricorsi giudiziali e delle
numerose e motivate proteste suscitate anche dalla lacunosità del
provvedimento;
- resterebbero comunque irrisolti i casi di coloro che vedono il
proprio percorso scolastico rallentato da cause non sempre
certificabili, legate al contesto familiare o alla gravissima
situazione socio-economica della nostra Regione, che vede in
costante aumento le sacche di lavoro nero ed in costante diminuzione
le varie forme di assistenza sociale anche in presenza di gravi
disagi o disabilità, per cui difficilmente può trovare tutela uno
studente che sia costretto a lavorare in nero o che si trovi ad
assistere familiari con problemi o patologie non inserite nelle
disabilità riconosciute;
- l'inizio delle decadenze previste nel regolamento non
consentirebbe comunque agli studenti interessati dal provvedimento
di organizzarsi in modo da completare il corso di studi prescelto;
- la possibilità di "richiedere una nuova immatricolazione allo
stesso o ad altro corso di studi, purché attivi presso l'Università
degli studi di Cagliari e presentare apposita domanda tendente al
riconoscimento dei crediti acquisiti", quale opzione concessa agli
studenti fuori corso per non incorrere nella decadenza, appare
difficilmente percorribile in quanto comporta un pesante aggravio
sia dal punto di vista economico, per la prevista maggiorazione
delle tasse, che in termini temporali per il maggior numero di esami
da sostenere;
- non può neppure ritenersi, come affermato nella citata sentenza
del TAR Sardegna che i fuori corso intendano "mantenere senza
termine finale (perché di questo trattasi) una serie di corsi di
laurea che sono invece, come è fisiologico, ad esaurimento" in
quanto risponde al naturale interesse dello studente portare a
compimento la propria carriera scolastica nel più breve tempo
possibile, soprattutto a seguito del notevole aggravio economico
dovuto agli aumenti delle tasse per i fuori corso;
- sempre con riferimento alla suddetta sentenza, si ritiene che la
legittima tutela garantita dal Rettore agli studenti portatori di
disabilità e agli studenti lavoratori comporterebbe comunque
"l'assurdo risultato di mantenere in vita corsi completamente
obsoleti e non più rispondenti alle attuali esigenze didattiche",
per cui il giudizio sulla validità dei corsi in oggetto dovrebbe
essere valutato in un quadro che contemperi tutti gli interessi
coinvolti e non solo quello, pure legittimo, dell'Ateneo al
raggiungimento degli obiettivi di qualità richiesti dal Ministero,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione determinata dal decreto
rettorale n. 456 del 2010 per i circa 10 mila universitari che
rischiano di perdere gli anni di studio e gli esami già conseguiti
per l'imprevista quanto imprevedibile mutata percezione verso gli
studenti fuori corso, prima considerati una risorsa ed ora trattati
come una pesante zavorra di cui liberarsi velocemente;
2) se non ritengano opportuno intervenire sul Governo nazionale e
sul Ministero dell'istruzione affinché le norme sulla materia della
decadenza siano definite omogeneamente per tutto il territorio
nazionale e, ove contengano previsioni peggiorative rispetto alla
normativa nazionale preesistente, non abbiano comunque efficacia
retroattiva;
3) quali azioni intendano avviare nei confronti dell'Ateneo
cagliaritano al fine di valutare le possibilità di procedere
all'abrogazione o modificazione del regolamento sulla decadenza, per
salvaguardare i percorsi scolastici e le prospettive professionali
di un così alto numero di studenti;
4) se, in subordine, non ritengano opportuno intervenire presso il
Rettore dell'Università di Cagliari, al fine di sollecitare la
concessione di una proroga di un anno sui termini previsti negli
articoli 37 e 57 del regolamento, onde concedere quantomeno un tempo
congruo, che consenta agli studenti interessati di riorganizzare ed
adeguare la propria carriera scolastica rispetto al nuovo
ordinamento sulla decadenza.
Cagliari, 31 ottobre 2011