CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 277/A
INTERPELLANZA STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteo sulla illegittima richiesta ai concessionari demaniali del pagamento di un sovracanone.
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I sottoscritti,
premesso che:
- ai concessionari demaniali viene richiesto il pagamento, oltre che
del canone demaniale, di un'ulteriore somma a titolo di sovracanone;
- questa pretesa trova fondamento in una serie di atti
amministrativi; in particolare:
a) con la determinazione del direttore del Servizio demanio e
patrimonio della Regione Sardegna n. 2081/D del 28 dicembre 2001,
all'articolo 1 è stato disposto che "oltre ai canoni che comunque
dovranno essere corrisposti allo Stato, … dovrà essere garantito un
sovracanone che sarà introitato direttamente dalla Regione….
Pertanto, tutte le istanze dovranno essere corredate di un'offerta
economica che sarà riferita esclusivamente al sovracanone da
introitarsi dalla Regione, che non potrà, comunque, essere inferiore
all'importo di lire 3.130 per metro quadrato…";
b) con la determinazione interdirettoriale dei direttori dei Servizi
del demanio e patrimonio territorialmente competenti
dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica
n. 220/D del 29 dicembre 2003, quindi, è stato disposto che il
sovracanone debba essere corrisposto anche in caso di rinnovo o di
proroga di una concessione;
c) con ulteriori atti (determinazione interdirettoriale n. 355/D del
21 marzo 2006; deliberazioni Giunta regionale n. 229/15 del 2008, n.
24/24 del 2009, n. 25/17 del 2009, n. 47/44 del 2009, n. 53/66 del
2009, n. 25/42 del 2010) è stata riaffermata la decisione di
richiedere il pagamento del sovracanone;
- la pretesa di ottenere il pagamento del cosiddetto sovracanone è
del tutto illegittima in mancanza di un'espressa disposizione di
legge che la preveda e la regolamenti; invero, in tale modo si viola
il disposto dell'articolo 23 della Costituzione ed anche degli
articoli 39 e seguenti del Codice della navigazione e dell'articolo
16 e seguenti del relativo regolamento; tale violazione è tanto più
grave ove si consideri che la Corte costituzionale ha già avuto
occasione di affermare che "spetta allo Stato e non alla Regione
Autonoma della Sardegna la determinazione e la percezione del canone
di concessione relativo ai beni del demanio marittimo, poiché il
canone demaniale segue la titolarità dominicale del bene che rimane
allo Stato" e che "la potestà di imposizione e riscossione del
canone demaniale per la concessione di area del demanio marittimo
statale segue la titolarità dominicale del bene e non quella delle
funzioni amministrative che si concretano nell'esercizio del potere
concessorio circa l'utilizzo del bene stesso" (cfr. sent. n.
343/1995),
chiedono di interpellare l'Assessore regionale degli enti locali,
finanze ed urbanistica per conoscere quali iniziative intenda porre
in essere al fine di porre temine all'indebita richiesta del
pagamento del cosiddetto sovracanone.
Cagliari, 24 ottobre 2011