CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 277/A

INTERPELLANZA STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteo sulla illegittima richiesta ai concessionari demaniali del pagamento di un sovracanone.

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I sottoscritti,

premesso che:
- ai concessionari demaniali viene richiesto il pagamento, oltre che del canone demaniale, di un'ulteriore somma a titolo di sovracanone;
- questa pretesa trova fondamento in una serie di atti amministrativi; in particolare:
a) con la determinazione del direttore del Servizio demanio e patrimonio della Regione Sardegna n. 2081/D del 28 dicembre 2001, all'articolo 1 è stato disposto che "oltre ai canoni che comunque dovranno essere corrisposti allo Stato, … dovrà essere garantito un sovracanone che sarà introitato direttamente dalla Regione…. Pertanto, tutte le istanze dovranno essere corredate di un'offerta economica che sarà riferita esclusivamente al sovracanone da introitarsi dalla Regione, che non potrà, comunque, essere inferiore all'importo di lire 3.130 per metro quadrato…";
b) con la determinazione interdirettoriale dei direttori dei Servizi del demanio e patrimonio territorialmente competenti dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 220/D del 29 dicembre 2003, quindi, è stato disposto che il sovracanone debba essere corrisposto anche in caso di rinnovo o di proroga di una concessione;
c) con ulteriori atti (determinazione interdirettoriale n. 355/D del 21 marzo 2006; deliberazioni Giunta regionale n. 229/15 del 2008, n. 24/24 del 2009, n. 25/17 del 2009, n. 47/44 del 2009, n. 53/66 del 2009, n. 25/42 del 2010) è stata riaffermata la decisione di richiedere il pagamento del sovracanone;
- la pretesa di ottenere il pagamento del cosiddetto sovracanone è del tutto illegittima in mancanza di un'espressa disposizione di legge che la preveda e la regolamenti; invero, in tale modo si viola il disposto dell'articolo 23 della Costituzione ed anche degli articoli 39 e seguenti del Codice della navigazione e dell'articolo 16 e seguenti del relativo regolamento; tale violazione è tanto più grave ove si consideri che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di affermare che "spetta allo Stato e non alla Regione Autonoma della Sardegna la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo, poiché il canone demaniale segue la titolarità dominicale del bene che rimane allo Stato" e che "la potestà di imposizione e riscossione del canone demaniale per la concessione di area del demanio marittimo statale segue la titolarità dominicale del bene e non quella delle funzioni amministrative che si concretano nell'esercizio del potere concessorio circa l'utilizzo del bene stesso" (cfr. sent. n. 343/1995),

chiedono di interpellare l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per conoscere quali iniziative intenda porre in essere al fine di porre temine all'indebita richiesta del pagamento del cosiddetto sovracanone.

Cagliari, 24 ottobre 2011