CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 257/C-1

INTERPELLANZA PLANETTA sulla stabilizzazione di personale precario dipendente del Comune di San Teodoro, in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 5 luglio 2010 ed alla legge 15 luglio 2011, n. 111.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- nel novembre 2009, alcuni dipendenti del Comune di San Teodoro assunti a tempo pieno e determinato hanno presentato apposite istanze di manifestazione d'interesse all'inserimento nel programma di stabilizzazione di lavoratori precari di cui alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, commi 2, 3, 4, 8;
- il 12 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2009, la giunta municipale di San Teodoro, approvava con delibera n. 98 il programma quadriennale delle stabilizzazioni del personale precario;

considerato che:
- la Giunta regionale ha emanato con deliberazione n. 6/21 del 12 febbraio 2010 le "Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Criteri di ammissibilità e finanziamento dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti locali" (legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, articolo 3, commi 2, 3, 4, 8) ed ha successivamente approvato con deliberazione n. 12/43 del 25 marzo 2010 i criteri di riparto dello stanziamento destinato al finanziamento dei programmi di stabilizzazione, assegnando al Comune di San Teodoro la somma di euro 59.190,95 per due annualità;
- la Giunta comunale di San Teodoro ha approvato con deliberazione n. 30 del 15 aprile 2010 il programma triennale del fabbisogno di personale, dando successivamente mandato ai responsabili di settori competenti, con delibera n. 43 del 21 maggio 2010, di attuare le procedure di stabilizzazione del personale precario, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2009, assegnando, nel contempo, le risorse che finanziano gli interventi di riferimento e relativi ai bilanci annuale e pluriennale 2010/2012;
- in data 24 maggio 2010 con determine dei responsabili di servizio del Comune di San Teodoro, si è proceduto alla stabilizzazione di nove dipendenti (n. 3 Settore urbanistica/edilizia privata e demanio - n. 2 Settore lavori pubblici/tutela paesaggio - n. 1 Settore SUAP - n. 2 Polizia municipale - n. 1 Settore tributi), tra i quali n. 3 vincitori di concorso per la copertura di posti a tempo indeterminato la cui graduatoria è ancora valida e n. 6 vincitori di concorso a tempo determinato e contestualmente sono stati stipulati i nuovi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;

rilevato che:
- in data 12 luglio 2010 con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, la Regione ha comunicato di voler procedere a valutare le conseguenze sugli atti compiuti dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, della sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 5 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 7 luglio 2010, che annullava il dispositivo dell'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale n. 3 del 2009, al fine di salvaguardare, nel rispetto dei principi richiamati dalla pronuncia della Corte costituzionale, le posizioni giuridiche sino ad allora definite per atti conclusivi già posti in essere a favore dei precari, con intendimento di formulare le proposte e le iniziative più idonee per portare a positiva soluzione il problema del precariato negli enti locali;
- successivamente con l'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 7 (Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato), venivano apportate le modifiche all'articolo 3 della legge introducendo i commi: 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, che recitano testualmente: "1 bis. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata triennale, previo superamento di specifica selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. 1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. 1 quater. Tale personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali, e in attuazione dell'articolo 14, comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 1 quinquies. I programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a disposizione dall'Amministrazione per ciascun ente richiedente.";

atteso che:
- per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40 per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012; la riserva opera relativamente ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni dal servizio; per l'applicazione delle premialità previste nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento 2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio, con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione;
- i dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C, assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011; tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente riduzione della categoria C sino all'importo massimo di complessivi euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002);
- allo stato attuale risulta essere pendente un ricorso del Consiglio dei ministri relativamente all'incostituzionalità dell'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 7 (Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del precariato);

considerato ancora che:
- in data 6 luglio 2011 è entrato in vigore il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), pubblicato in Gazzetta ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, il cui comma 8 dell'articolo 16 recita testualmente che "I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del Codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli";

constatato che:
- l'applicazione delle prescrizioni di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il conseguente annullamento dei contratti già stipulati con i dipendenti stabilizzati a tempo pieno ed indeterminato, verrebbe ad incidere in maniera rilevante sui diritto soggettivo degli stessi, e porterebbe il Comune di San Teodoro a non poter garantire le funzioni delegate e gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione ed i molteplici adempimenti connessi alla particolare tipologia dell'ente e del suo territorio (tra i quali, il più rilevante, è quello del notevole afflusso turistico nel periodo estivo che crea notevoli ripercussioni nell'intero anno solare) anche cagionando ingenti danni in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la legge regionale n. 12 del 2011, e la successiva circolare prot. n. 29804 del 1° agosto 2011, contenente disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali, non permette di superare i rilievi di incostituzionalità rilevati nella sentenza n. 235 del 7 luglio 2010 né l'illegittimità derivante dalla mancata applicazione dell'articolo 16, comma 8, del decreto legge n. 98 del 2011,

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) quali disposizioni si intendano adottare per sanare le procedure di stabilizzazione già adottate da vari enti locali, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2009, articolo 3, comma 3, sia alla luce della declaratoria di illegittimità costituzione di cui alla sentenza n. 235 del 7 luglio 2010, che, soprattutto, alla luce del decreto legge n. 98 del 2011, articolo 16, comma 8, così come convertito in legge n. 111 del 2011, considerato che gli atti finora emanati dalla Regione e sopra richiamati non consentono di superare gli scogli di incostituzionalità;
2) se, nelle more della valutazione di annullare o meno i contratti posti in essere, l'Amministrazione non dovrebbe tener in nessun conto la specificità dei singoli casi ovvero fare una netta distinzione tra chi ha superato una selezione concorsuale risultando vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti a tempo indeterminato con graduatoria ancora valida e chi ha superato una selezione concorsuale a tempo determinato.

Cagliari, 8 agosto 2011