CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 257/C-1
INTERPELLANZA PLANETTA sulla stabilizzazione di personale precario dipendente del Comune di San Teodoro, in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 5 luglio 2010 ed alla legge 15 luglio 2011, n. 111.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- nel novembre 2009, alcuni dipendenti del Comune di San Teodoro
assunti a tempo pieno e determinato hanno presentato apposite
istanze di manifestazione d'interesse all'inserimento nel programma
di stabilizzazione di lavoratori precari di cui alla legge regionale
7 agosto 2009, n. 3, commi 2, 3, 4, 8;
- il 12 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3,
comma 3, della legge regionale n. 3 del 2009, la giunta municipale
di San Teodoro, approvava con delibera n. 98 il programma
quadriennale delle stabilizzazioni del personale precario;
considerato che:
- la Giunta regionale ha emanato con deliberazione n. 6/21 del 12
febbraio 2010 le "Disposizioni per il superamento del precariato
negli enti locali. Criteri di ammissibilità e finanziamento dei
programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti
locali" (legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, articolo 3, commi 2, 3,
4, 8) ed ha successivamente approvato con deliberazione n. 12/43 del
25 marzo 2010 i criteri di riparto dello stanziamento destinato al
finanziamento dei programmi di stabilizzazione, assegnando al Comune
di San Teodoro la somma di euro 59.190,95 per due annualità;
- la Giunta comunale di San Teodoro ha approvato con deliberazione
n. 30 del 15 aprile 2010 il programma triennale del fabbisogno di
personale, dando successivamente mandato ai responsabili di settori
competenti, con delibera n. 43 del 21 maggio 2010, di attuare le
procedure di stabilizzazione del personale precario, in conformità
alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, della legge
regionale n. 3 del 2009, assegnando, nel contempo, le risorse che
finanziano gli interventi di riferimento e relativi ai bilanci
annuale e pluriennale 2010/2012;
- in data 24 maggio 2010 con determine dei responsabili di servizio
del Comune di San Teodoro, si è proceduto alla stabilizzazione di
nove dipendenti (n. 3 Settore urbanistica/edilizia privata e demanio
- n. 2 Settore lavori pubblici/tutela paesaggio - n. 1 Settore SUAP
- n. 2 Polizia municipale - n. 1 Settore tributi), tra i quali n. 3
vincitori di concorso per la copertura di posti a tempo
indeterminato la cui graduatoria è ancora valida e n. 6 vincitori di
concorso a tempo determinato e contestualmente sono stati stipulati
i nuovi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato;
rilevato che:
- in data 12 luglio 2010 con nota pubblicata sul proprio sito
istituzionale, la Regione ha comunicato di voler procedere a
valutare le conseguenze sugli atti compiuti dall'Amministrazione
regionale e dagli enti locali, della sentenza della Corte
costituzionale n. 235 del 5 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta
ufficiale in data 7 luglio 2010, che annullava il dispositivo
dell'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale n. 3 del 2009, al
fine di salvaguardare, nel rispetto dei principi richiamati dalla
pronuncia della Corte costituzionale, le posizioni giuridiche sino
ad allora definite per atti conclusivi già posti in essere a favore
dei precari, con intendimento di formulare le proposte e le
iniziative più idonee per portare a positiva soluzione il problema
del precariato negli enti locali;
- successivamente con l'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio
2011, n. 7 (Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e
superamento del precariato), venivano apportate le modifiche
all'articolo 3 della legge introducendo i commi: 1 bis, 1 ter, 1
quater, 1 quinquies, che recitano testualmente: "1 bis.
L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al
comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali
di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni
locali, di durata triennale, previo superamento di specifica
selezione concorsuale funzionale alla verifica della idoneità
all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di
inquadramento. 1 ter. I comuni, singoli, associati e consorziati, e
le province provvedono alla realizzazione dei programmi di
stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli
assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria
degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti
dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con
contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con
collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe
attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di
stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto
riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in
vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di
servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non
continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. 1 quater. Tale
personale è individuato tra quello che svolga o abbia svolto il
proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il
programma, dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche
ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di
anzianità per la collocazione in quiescenza, sulla base di specifica
graduatoria di merito formulata a seguito della selezione di cui al
comma 1 bis. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente,
l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o
trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali ai fini
delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e
organici negli enti locali, e in attuazione dell'articolo 14, comma
24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 1 quinquies. I
programmi di cui al comma 1 ter, da approvarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono
l'elenco degli aventi titolo, il relativo piano di spesa, i tempi di
attuazione e le procedure di monitoraggio. Per l'attuazione dei
programmi previsti al comma 1 ter è autorizzata, per l'anno 2011,
una spesa valutata in euro 4.000.000; per gli anni successivi si
provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non
inferiore a quella stabilita per l'anno 2011 (UPB S01.06.001). Gli
enti locali concorrono con una spesa non inferiore a quella posta a
disposizione dall'Amministrazione per ciascun ente richiedente.";
atteso che:
- per consentire nelle amministrazioni di cui alla legge regionale
n. 31 del 1998, la completa e definitiva attuazione dell'articolo 36
della legge regionale n. 2 del 2007, integrato dall'articolo 3,
comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, ai dipendenti
regionali in possesso dei requisiti ivi previsti è riservato il 40
per cento dei posti vacanti della dotazione organica inseriti nel
programma di reclutamento 2010-2012; la riserva opera relativamente
ai posti messi a concorso ed agli altri posti che si rendano
disponibili sino al 31 dicembre 2013 per effetto delle cessazioni
dal servizio; per l'applicazione delle premialità previste
nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della legge
regionale n. 2 del 2007, i concorsi relativi alle aree funzionali
cui siano riconducibili le attività svolte dai dipendenti regionali
ivi indicati e comprese nel programma regionale di reclutamento
2010-2012, ancorché banditi, sono espletati per titoli e colloquio,
con esonero per i predetti lavoratori dalla eventuale preselezione;
- i dipendenti laureati dell'Amministrazione regionale attualmente
inquadrati nella categoria C al terzo livello retributivo e assunti
con concorsi pubblici e i dipendenti regionali di categoria C,
assunti con concorso pubblico, che hanno superato le selezioni
interne svolte entro il 31 dicembre 2006 per il passaggio alla
categoria superiore, aventi almeno trenta mesi di anzianità di
servizio nella predetta categoria C, sono inquadrati nella categoria
D al primo livello retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica
complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento
della dotazione nella categoria D e l'uguale corrispondente
riduzione della categoria C sino all'importo massimo di complessivi
euro 60.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002);
- allo stato attuale risulta essere pendente un ricorso del
Consiglio dei ministri relativamente all'incostituzionalità
dell'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 7
(Integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2009 e superamento del
precariato);
considerato ancora che:
- in data 6 luglio 2011 è entrato in vigore il decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 (contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico), pubblicato in Gazzetta ufficiale 16 luglio 2011, n. 164,
il cui comma 8 dell'articolo 16 recita testualmente che "I
provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione
o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della
relativa sentenza della Corte costituzionale. Ferma l'eventuale
applicazione dell'articolo 2126 del Codice civile in relazione alle
prestazioni eseguite, il dirigente competente procede
obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli
effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e
sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli";
constatato che:
- l'applicazione delle prescrizioni di cui alla legge 15 luglio
2011, n. 111, con il conseguente annullamento dei contratti già
stipulati con i dipendenti stabilizzati a tempo pieno ed
indeterminato, verrebbe ad incidere in maniera rilevante sui diritto
soggettivo degli stessi, e porterebbe il Comune di San Teodoro a non
poter garantire le funzioni delegate e gli obiettivi programmatici
dell'Amministrazione ed i molteplici adempimenti connessi alla
particolare tipologia dell'ente e del suo territorio (tra i quali,
il più rilevante, è quello del notevole afflusso turistico nel
periodo estivo che crea notevoli ripercussioni nell'intero anno
solare) anche cagionando ingenti danni in termini di efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa;
- la legge regionale n. 12 del 2011, e la successiva circolare prot.
n. 29804 del 1° agosto 2011, contenente disposizioni per il
superamento del precariato negli enti locali, non permette di
superare i rilievi di incostituzionalità rilevati nella sentenza n.
235 del 7 luglio 2010 né l'illegittimità derivante dalla mancata
applicazione dell'articolo 16, comma 8, del decreto legge n. 98 del
2011,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) quali disposizioni si intendano adottare per sanare le procedure
di stabilizzazione già adottate da vari enti locali, ai sensi della
legge regionale n. 3 del 2009, articolo 3, comma 3, sia alla luce
della declaratoria di illegittimità costituzione di cui alla
sentenza n. 235 del 7 luglio 2010, che, soprattutto, alla luce del
decreto legge n. 98 del 2011, articolo 16, comma 8, così come
convertito in legge n. 111 del 2011, considerato che gli atti finora
emanati dalla Regione e sopra richiamati non consentono di superare
gli scogli di incostituzionalità;
2) se, nelle more della valutazione di annullare o meno i contratti
posti in essere, l'Amministrazione non dovrebbe tener in nessun
conto la specificità dei singoli casi ovvero fare una netta
distinzione tra chi ha superato una selezione concorsuale risultando
vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di posti a tempo indeterminato con graduatoria ancora
valida e chi ha superato una selezione concorsuale a tempo
determinato.
Cagliari, 8 agosto 2011