CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 254/A
INTERPELLANZA STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteo sulla mancata applicazione della nuova disciplina relativa alla riscossione dei contributi irrigui da parte dei consorzi di bonifica.
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I sottoscritti,
premesso che:
- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari
settori di intervento), all'articolo 18 (Modifiche e integrazioni di
disposizioni legislative vigenti), comma 23, ha introdotto una serie
di modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro
in materia di consorzi di bonifica); in particolare alla lettera d)
è stata disposta la sostituzione della disciplina già contenuta
all'articolo 44 (Riscossione del contributo irriguo in via
transitoria) della citata legge regionale n. 6 del 2008;
- l'articolo 44 nella nuova formulazione prevede ora che: "1. I
criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico
degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi
dovuti dagli utenti a decorrere dall'annualità 2006. 2. La
riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è
sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 10,
individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi
entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3.
In attesa della determinazione dei criteri di cui all'articolo 10 ed
in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono
determinare contributi irrigui in acconto nella misura massima di
200 euro per ettaro per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008 e
nella misura massima di 260 euro per ettaro per le annualità dal
2009 in poi e comunque in misura non superiore all'ammontare massimo
del contributo irriguo eventualmente determinato dai consorzi di
bonifica e del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 9. I
consorzi di bonifica possono stabilire che i pagamenti in acconto di
cui al periodo che precede sono da intendersi a saldo qualora entro
il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale non provveda a determinare i
criteri di cui all'articolo 10. 4. Qualora risulti che siano stati
emessi i relativi ruoli e gli stessi non siano conformi ai principi
e criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, i ruoli sono modificati o
ritirati in sede di autotutela, fermi restando gli effetti prodotti
relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali
conguagli, ed all'effetto interruttivo della prescrizione.";
- ciò nonostante taluni consorzi di bonifica hanno continuato a dare
corso a procedure di recupero coattivo a mezzo Equitalia senza
considerare le richiamate modifiche legislative,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale per conoscere quali iniziative intenda porre
in essere al fine di assicurare il rispetto della nuova disciplina
da parte dei consorzi di bonifica.
Cagliari, 2 agosto 2011