CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 221/A
INTERPELLANZA SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI sulla nomina illegittima del presidente del consiglio d'amministrazione dell'ERSU di Cagliari, sulla situazione di illegalità in esso esistente a seguito dell'errata approvazione del nuovo statuto e sulla disparità normativa applicata per l'ERSU di Sassari.
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I sottoscritti,
considerato che il Presidente della Regione, con
decreto n. 6 del 22 gennaio 2010, ha nominato la dott.ssa Daniela
Noli alla presidenza dell'ERSU di Cagliari;
preso atto che il mandato della dott.ssa Noli è stato rinnovato e
che il precedente incarico è scaduto, insieme a quello del CDA, il 7
dicembre 2010;
presa visione del decreto presidenziale n. 33 del 10 marzo 2011,
avente per oggetto la nomina del nuovo consiglio di amministrazione
dell'ERSU e del suo presidente, nella persona della citata dott.ssa
Noli, che nella sue premesse recita: "Considerato che, l'individuato
nominativo del presidente del consiglio di amministrazione è il
medesimo presidente uscente per il quale era già stata raggiunta
l'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari
....";
rilevata l'illegittimità del suddetto decreto presidenziale, in
quanto adottato in palese violazione dell'articolo 21 della legge
regionale n. 20 del 1995 che dispone: "3. Ai sensi dell'articolo 25
della legge 2 dicembre 1997, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari), i presidenti degli ERSU sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Rettori delle
rispettive Università ";
considerato che dalle premesse del succitato decreto emerge in
maniera inequivocabile la violazione delle norme di legge che
impongono, per la scelta del presidente, l'intesa preventiva con il
Magnifico Rettore dell'università ogni qualvolta si proceda alla
nomina, potendosi desumere la palese illogicità della motivazione
che l'intesa era stata espressa per un incarico precedente, scaduto
come già detto il 7 dicembre 2010;
rilevato che il Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari, come
riportato dalla stampa in varie occasioni, ha espresso pesanti
perplessità sulle modalità della nomina, avvenuta in modo
ultimativo, senza concerto e con il rifiuto della proposta di una
rosa di nomi, come richiesto dal Magnifico Rettore per poter
procedere all'intesa per la presidenza dell'ERSU di Cagliari;
considerato che:
- tale arrogante modo di operare ha posto l'Università di fronte al
fatto compiuto, cancellando così il diritto del Magnifico Rettore a
poter valutare l'operato del presidente uscente, di cui è stata
pertanto imposta la riconferma;
- inoltre, il 21 dicembre 2009 è entrato in vigore il nuovo statuto
dell'Ente, che risulta adottato in violazione alle norme che ne
regolano l'approvazione; lo stesso è stato infatti approvato con la
sola delibera n. 35/2009 del CDA dell'ERSU, composto all'epoca da
soli 3 componenti su 5 ed in mancanza di un presidente nella
pienezza delle sue funzioni; per di più con l'aggravante che lo
statuto è entrato in vigore per decorrenza dei termini, dopo essere
trasmesso per il controllo al solo Assessorato competente e non
anche al Consiglio regionale, organo cui è demandata dalla legge
l'approvazione degli statuti degli ERSU dalla legge regionale n. 37
del 1987 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle
Università della Sardegna); legge che, all'articolo 6 (Statuti degli
enti), dispone: "Gli statuti - predisposti dal consiglio di
amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti -
sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale";
constatato per di più che oltre all'approvazione illegittima, lo
statuto contiene al suo interno alcune norme anch'esse palesemente
illegittime, quali ad esempio la concentrazione di abnormi poteri in
capo al presidente e non ricompresi fra le prerogative riconosciute
dalla normativa vigente in capo all'organo politico dell'ente; si
pone quindi palesemente in contrasto con i compiti e le prerogative
riconosciute al collegio dei revisori dei conti ed alla stessa
dirigenza, fermo restando che l'articolo 8, comma 3, della legge
regionale n. 31 del 1998 stabilisce: "3. Ai dirigenti
dell'Amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui
al capo II e all'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n.
11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati."; tali norme, peraltro, sono già state oggetto
di censura da parte dell'Assessore La Spisa, nel parere
d'accompagnamento al bilancio 2010 dell'ERSU, per indebito "potere
d'immistione" attribuito al presidente;
considerato che la dott.ssa Noli durante il suo mandato ha sempre
pubblicamente rivendicato la piena legittimità dello statuto
avvalendosi delle abnormi prerogative in esso contenute;
presa visione della risposta del Presidente Cappellacci
all'interrogazione n. 208/A del 24 dicembre 2010, con la quale
"singolarmente" si difendeva l'operato dell'ERSU di Cagliari e si
ribadiva che: "La Direzione Generale dell'Assessorato alla
Programmazione con nota del 12/07/2090 prot. 5048, nel ritenere che
lo Statuto dell'ERSU rientri tra quelli approvati direttamente dai
relativi consigli di amministrazione, e quindi, nella tipologia
degli enti tenuti all'adeguamento dello Statuto, secondo quanto
previsto dalla L.R. 5/2009, ha invitato l'ERSU a provvedere alle
necessarie modifiche.. ";
rilevato che la stessa Presidente del Consiglio regionale, On.le
Lombardo, con propria nota del 15 ottobre 2010, in risposta ad un
parere richiesto dal Presidente dell'Ottava Commissione permanente,
ribadiva con nettezza questa interpretazione: "La L.R. 37/87,
istitutiva degli ERSU di Cagliari e di Sassari, a tutt'oggi vigente
e mai abrogata, è stata palesemente disapplicata" e ancora, "Agli
atti del Consiglio, infatti, non risulta che lo Statuto dell'ERSU
sia mai stato trasmesso per l'approvazione dell'Assemblea
consiliare, passaggio questo indefettibile, alla luce della citata
disposizione di legge istitutiva, ai fini dello stesso perfezionarsi
dell'atto. La procedura seguita dall'ERSU, oltreché riflettersi
negativamente sulla esistenza di un atto fondamentale dell'ente
regionale, risulta quindi altamente lesiva delle prerogative del
Consiglio Regionale";
preso atto, inoltre, che L'ERSU di Sassari, con delibera n. 32 del
17 novembre 2010, ha approvato, con voto unanime, lo statuto di cui
era sprovvisto e lo ha correttamente trasmesso per la definitiva
approvazione al Consiglio regionale e all'Assessorato,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione e
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
2) se non ritengano opportuno provvedere in autotutela
all'annullamento del decreto in argomento, prima che questo venga
impugnato davanti al TAR, provvedendo poi ad una sua successiva
emanazione previa acquisizione della prescritta formale intesa da
parte del Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari;
3) quali concrete azioni siano state poste in essere per dare una
seria e concreta risposta ai legittimi interrogativi ed alla difesa
delle prerogative consiliari posti dal Presidente del Consiglio
regionale;
4 ) se sussista la consapevolezza che su un atto fondamentale qual è
l'approvazione dello statuto, sono stati utilizzati procedimenti
opposti da parte degli ERSU di Cagliari e Sassari;
5 ) se non ritengano opportuno intervenire sull'ERSU di Cagliari
affinché venga chiarito, una volta per tutte, che lo statuto,
approvato con tanto fantasiosa quanto illegittima procedura, sia da
considerarsi giuridicamente inefficace sino a che non vengano
rispettate tutte le procedure di legge;
6 ) se non ritengano opportuno verificare la legittimità di tutti
gli atti posti in essere dall'ERSU di Cagliari, anche in
applicazione di uno statuto che si ritiene palesemente illegittimo;
7 ) se, alla luce di quanto citato in premessa, non ritengano di
dover revocare la conferma della nomina del Presidente dell'ERSU di
Cagliari, ente di fondamentale importanza per la vita di migliaia di
studenti universitari e per le loro famiglie.
Cagliari, 5 aprile 2011