CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 221/A

INTERPELLANZA SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI sulla nomina illegittima del presidente del consiglio d'amministrazione dell'ERSU di Cagliari, sulla situazione di illegalità in esso esistente a seguito dell'errata approvazione del nuovo statuto e sulla disparità normativa applicata per l'ERSU di Sassari.

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I sottoscritti,

considerato che il Presidente della Regione, con decreto n. 6 del 22 gennaio 2010, ha nominato la dott.ssa Daniela Noli alla presidenza dell'ERSU di Cagliari;

preso atto che il mandato della dott.ssa Noli è stato rinnovato e che il precedente incarico è scaduto, insieme a quello del CDA, il 7 dicembre 2010;

presa visione del decreto presidenziale n. 33 del 10 marzo 2011, avente per oggetto la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'ERSU e del suo presidente, nella persona della citata dott.ssa Noli, che nella sue premesse recita: "Considerato che, l'individuato nominativo del presidente del consiglio di amministrazione è il medesimo presidente uscente per il quale era già stata raggiunta l'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari ....";

rilevata l'illegittimità del suddetto decreto presidenziale, in quanto adottato in palese violazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 1995 che dispone: "3. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 dicembre 1997, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), i presidenti degli ERSU sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università ";

considerato che dalle premesse del succitato decreto emerge in maniera inequivocabile la violazione delle norme di legge che impongono, per la scelta del presidente, l'intesa preventiva con il Magnifico Rettore dell'università ogni qualvolta si proceda alla nomina, potendosi desumere la palese illogicità della motivazione che l'intesa era stata espressa per un incarico precedente, scaduto come già detto il 7 dicembre 2010;

rilevato che il Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari, come riportato dalla stampa in varie occasioni, ha espresso pesanti perplessità sulle modalità della nomina, avvenuta in modo ultimativo, senza concerto e con il rifiuto della proposta di una rosa di nomi, come richiesto dal Magnifico Rettore per poter procedere all'intesa per la presidenza dell'ERSU di Cagliari;

considerato che:
- tale arrogante modo di operare ha posto l'Università di fronte al fatto compiuto, cancellando così il diritto del Magnifico Rettore a poter valutare l'operato del presidente uscente, di cui è stata pertanto imposta la riconferma;
- inoltre, il 21 dicembre 2009 è entrato in vigore il nuovo statuto dell'Ente, che risulta adottato in violazione alle norme che ne regolano l'approvazione; lo stesso è stato infatti approvato con la sola delibera n. 35/2009 del CDA dell'ERSU, composto all'epoca da soli 3 componenti su 5 ed in mancanza di un presidente nella pienezza delle sue funzioni; per di più con l'aggravante che lo statuto è entrato in vigore per decorrenza dei termini, dopo essere trasmesso per il controllo al solo Assessorato competente e non anche al Consiglio regionale, organo cui è demandata dalla legge l'approvazione degli statuti degli ERSU dalla legge regionale n. 37 del 1987 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna); legge che, all'articolo 6 (Statuti degli enti), dispone: "Gli statuti - predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti - sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale";

constatato per di più che oltre all'approvazione illegittima, lo statuto contiene al suo interno alcune norme anch'esse palesemente illegittime, quali ad esempio la concentrazione di abnormi poteri in capo al presidente e non ricompresi fra le prerogative riconosciute dalla normativa vigente in capo all'organo politico dell'ente; si pone quindi palesemente in contrasto con i compiti e le prerogative riconosciute al collegio dei revisori dei conti ed alla stessa dirigenza, fermo restando che l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 stabilisce: "3. Ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati."; tali norme, peraltro, sono già state oggetto di censura da parte dell'Assessore La Spisa, nel parere d'accompagnamento al bilancio 2010 dell'ERSU, per indebito "potere d'immistione" attribuito al presidente;

considerato che la dott.ssa Noli durante il suo mandato ha sempre pubblicamente rivendicato la piena legittimità dello statuto avvalendosi delle abnormi prerogative in esso contenute;

presa visione della risposta del Presidente Cappellacci all'interrogazione n. 208/A del 24 dicembre 2010, con la quale "singolarmente" si difendeva l'operato dell'ERSU di Cagliari e si ribadiva che: "La Direzione Generale dell'Assessorato alla Programmazione con nota del 12/07/2090 prot. 5048, nel ritenere che lo Statuto dell'ERSU rientri tra quelli approvati direttamente dai relativi consigli di amministrazione, e quindi, nella tipologia degli enti tenuti all'adeguamento dello Statuto, secondo quanto previsto dalla L.R. 5/2009, ha invitato l'ERSU a provvedere alle necessarie modifiche.. ";

rilevato che la stessa Presidente del Consiglio regionale, On.le Lombardo, con propria nota del 15 ottobre 2010, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente dell'Ottava Commissione permanente, ribadiva con nettezza questa interpretazione: "La L.R. 37/87, istitutiva degli ERSU di Cagliari e di Sassari, a tutt'oggi vigente e mai abrogata, è stata palesemente disapplicata" e ancora, "Agli atti del Consiglio, infatti, non risulta che lo Statuto dell'ERSU sia mai stato trasmesso per l'approvazione dell'Assemblea consiliare, passaggio questo indefettibile, alla luce della citata disposizione di legge istitutiva, ai fini dello stesso perfezionarsi dell'atto. La procedura seguita dall'ERSU, oltreché riflettersi negativamente sulla esistenza di un atto fondamentale dell'ente regionale, risulta quindi altamente lesiva delle prerogative del Consiglio Regionale";

preso atto, inoltre, che L'ERSU di Sassari, con delibera n. 32 del 17 novembre 2010, ha approvato, con voto unanime, lo statuto di cui era sprovvisto e lo ha correttamente trasmesso per la definitiva approvazione al Consiglio regionale e all'Assessorato,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
2) se non ritengano opportuno provvedere in autotutela all'annullamento del decreto in argomento, prima che questo venga impugnato davanti al TAR, provvedendo poi ad una sua successiva emanazione previa acquisizione della prescritta formale intesa da parte del Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari;
3) quali concrete azioni siano state poste in essere per dare una seria e concreta risposta ai legittimi interrogativi ed alla difesa delle prerogative consiliari posti dal Presidente del Consiglio regionale;
4 ) se sussista la consapevolezza che su un atto fondamentale qual è l'approvazione dello statuto, sono stati utilizzati procedimenti opposti da parte degli ERSU di Cagliari e Sassari;
5 ) se non ritengano opportuno intervenire sull'ERSU di Cagliari affinché venga chiarito, una volta per tutte, che lo statuto, approvato con tanto fantasiosa quanto illegittima procedura, sia da considerarsi giuridicamente inefficace sino a che non vengano rispettate tutte le procedure di legge;
6 ) se non ritengano opportuno verificare la legittimità di tutti gli atti posti in essere dall'ERSU di Cagliari, anche in applicazione di uno statuto che si ritiene palesemente illegittimo;
7 ) se, alla luce di quanto citato in premessa, non ritengano di dover revocare la conferma della nomina del Presidente dell'ERSU di Cagliari, ente di fondamentale importanza per la vita di migliaia di studenti universitari e per le loro famiglie.

Cagliari, 5 aprile 2011