CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 198/A
INTERPELLANZA STOCHINO - DIANA Mario - AMADU - BARDANZELLU - CAMPUS - CHERCHI - CONTU Mariano Ignazio - DE FRANCISCI - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - RODIN - SANJUST - SANNA Paolo Terzo - TOCCO - ZEDDA Alessandra sull'applicazione della legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5.
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I sottoscritti,
premesso che il Consiglio regionale ha recentemente approvato la legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
considerato che la legge regionale in oggetto, all'articolo 2, comma 1, prevede che la Regione possa adottare deroghe alla normativa vigente sull'attività venatoria "di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) nell'interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità";
considerato, inoltre, che la stessa legge regionale, al medesimo comma, prevede l'istituzione di "un comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica", che la Giunta regionale è tenuta ad interpellare in sede di adozione dei provvedimenti di deroga alla disciplina dell'attività venatoria;
verificato che, a tutt'oggi, non risulta adottato alcun provvedimento di deroga alla disciplina dell'attività venatoria,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale della
difesa dell'ambiente affinché riferisca:
1) se si sono finora verificate le condizioni per l'adozione delle
deroghe alla disciplina dell'attività venatoria di cui all'articolo
2, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5, e, in caso
affermativo, quali misure la Giunta regionale abbia adottato al fine
di approvare le deroghe previste dalla norma;
2) quali misure la Giunta regionale abbia adottato al fine di
istituire il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2,
comma 1, della suddetta legge.
Cagliari, 15 febbraio 2011