CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 192/A

INTERPELLANZA SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI sulla necessità di verificare la conformità al decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 137, della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 47/45, (Revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale. Individuazione del Tavolo di Coordinamento tecnico-scientifico).

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I sottoscritti,

premesso che:
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 47/45, avente ad oggetto la "Revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale. Individuazione del Tavolo di Coordinamento tecnico-scientifico" nello stabilire che "si proceda alla rivisitazione e semplificazione del quadro normativo del PPR finalizzata, in particolare, ad eliminare le parti caducate per effetto di dispositivi e sentenze assunte dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato, a recepire le disposizioni normative statali e regionali intervenute successivamente all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale nonché ad eliminare le distonie e incongruenze evidenziate dagli Enti Locali e dalle strutture regionali al fine di assicurare una migliore leggibilità e una maggiore facilità nell'applicazione delle norme" richiama a tal fine "l'art. 118 (Promozione di attività di studio e di ricerca), comma 1) del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice del Paesaggio", il quale dispone che "il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale";
- il citato articolo 118 del decreto legislativo n. 42 del 2004 riguarda i beni culturali (parte II, titolo II, capo II: Principi della valorizzazione dei beni culturali) e non i beni paesaggistici (parte III) e riconosce in capo ai soggetti ivi citati attività di studio e ricerca, finalizzata quindi ad una funzione conoscitiva e non ad un ruolo attivo e progettuale;
- la deliberazione in oggetto dispone quindi di "costituire il tavolo di coordinamento tecnico-scientifico composto, oltre che dalla Direzione generale competente in materia di urbanistica e paesaggio, dall'Università degli studi di Sassari, dall'Università degli studi di Cagliari, dall'Istituto sardo regionale etnografico (ISRE) e dai componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica istituita dall'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), che sarà implementato da alcuni esperti in materia di paesaggio, urbanistica e gestione del territorio e in materie giuridiche e amministrative ed economiche, da individuare con successivo atto della Giunta regionale";
- la legge regionale n. 4 del 2009 detta anche "Piano casa", nulla ha a che vedere con il Piano paesaggistico regionale; in particolare il citato articolo 7 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica), al comma 1, stabilisce che "È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione; la Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge";

sottolineato che:
- è lo stesso dettato della legge regionale n. 4 del 2009 a limitare le competenze della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica ai casi in essa previsti, per cui tale Commissione può esplicare le sue funzioni esclusivamente nell' ambito della suddetta legge;
- l'unico soggetto legittimato a formulare proposte riguardo alla revisione e aggiornamento del Piano paesaggistico regionale in base all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e quindi legittimato a far parte del tavolo di coordinamento tecnico-scientifico previsto nella deliberazione è la Commissione Regionale sul paesaggio già costituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 28 agosto 2008 n. 45/20, decaduta e non ricostituita;
- la deliberazione in oggetto risulta pertanto fondata su elementi giuridici e tecnici erronei e contradditori,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per conoscere se:
1) alla luce di quanto esposto, non ritengano necessario riformulare la deliberazione della Giunta regionale n. 47/45 del 2010, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, annullandone le previsioni adottate in difformità alla normativa stessa;
2) non ritengano altresì urgente ed indifferibile procedere alla ricostituzione della Commissione Regionale sul paesaggio, unico soggetto legittimato ex articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 a partecipare al tavolo di coordinamento tecnico-scientifico previsto nella deliberazione in oggetto e rendere così possibile l'avvio dell'opera di revisione e aggiornamento del Piano paesaggistico regionale secondo le procedure di cui all'articolo 11 comma 5 della legge regionale n. 45 del 1989 come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2004 e di cui all'articolo 143 (parte III, titolo I, capo III; Pianificazione paesaggistica) del decreto legislativo n. 42 del 2008 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2008, con il necessario coinvolgimento dei soggetti ai quali sono riconosciute per legge le competenze professionali e culturali per operare nel campo della pianificazione paesaggistica.

Cagliari, 1° febbraio 2011