CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 192/A
INTERPELLANZA SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI sulla necessità di verificare la conformità al decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 137, della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 47/45, (Revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale. Individuazione del Tavolo di Coordinamento tecnico-scientifico).
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I sottoscritti,
premesso che:
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n.
47/45, avente ad oggetto la "Revisione e aggiornamento del Piano
Paesaggistico Regionale. Individuazione del Tavolo di Coordinamento
tecnico-scientifico" nello stabilire che "si proceda alla
rivisitazione e semplificazione del quadro normativo del PPR
finalizzata, in particolare, ad eliminare le parti caducate per
effetto di dispositivi e sentenze assunte dal T.A.R. e dal Consiglio
di Stato, a recepire le disposizioni normative statali e regionali
intervenute successivamente all'approvazione del Piano Paesaggistico
Regionale nonché ad eliminare le distonie e incongruenze evidenziate
dagli Enti Locali e dalle strutture regionali al fine di assicurare
una migliore leggibilità e una maggiore facilità nell'applicazione
delle norme" richiama a tal fine "l'art. 118 (Promozione di attività
di studio e di ricerca), comma 1) del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice del
Paesaggio", il quale dispone che "il Ministero, le Regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle
università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano,
promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed
altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio
culturale";
- il citato articolo 118 del decreto legislativo n. 42 del 2004
riguarda i beni culturali (parte II, titolo II, capo II: Principi
della valorizzazione dei beni culturali) e non i beni paesaggistici
(parte III) e riconosce in capo ai soggetti ivi citati attività di
studio e ricerca, finalizzata quindi ad una funzione conoscitiva e
non ad un ruolo attivo e progettuale;
- la deliberazione in oggetto dispone quindi di "costituire il
tavolo di coordinamento tecnico-scientifico composto, oltre che
dalla Direzione generale competente in materia di urbanistica e
paesaggio, dall'Università degli studi di Sassari, dall'Università
degli studi di Cagliari, dall'Istituto sardo regionale etnografico (ISRE)
e dai componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la
qualità architettonica istituita dall'articolo 7 della legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il
sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e
per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica
per lo sviluppo), che sarà implementato da alcuni esperti in materia
di paesaggio, urbanistica e gestione del territorio e in materie
giuridiche e amministrative ed economiche, da individuare con
successivo atto della Giunta regionale";
- la legge regionale n. 4 del 2009 detta anche "Piano casa", nulla
ha a che vedere con il Piano paesaggistico regionale; in particolare
il citato articolo 7 (Commissione regionale per il paesaggio e la
qualità architettonica), al comma 1, stabilisce che "È istituita la
Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica
al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico
all'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli
interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico
ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non
rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione; la Commissione
esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi
previsti dalla presente legge";
sottolineato che:
- è lo stesso dettato della legge regionale n. 4 del 2009 a limitare
le competenze della Commissione regionale per il paesaggio e la
qualità architettonica ai casi in essa previsti, per cui tale
Commissione può esplicare le sue funzioni esclusivamente nell'
ambito della suddetta legge;
- l'unico soggetto legittimato a formulare proposte riguardo alla
revisione e aggiornamento del Piano paesaggistico regionale in base
all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e quindi
legittimato a far parte del tavolo di coordinamento
tecnico-scientifico previsto nella deliberazione è la Commissione
Regionale sul paesaggio già costituita con la deliberazione della
Giunta regionale n. 28 agosto 2008 n. 45/20, decaduta e non
ricostituita;
- la deliberazione in oggetto risulta pertanto fondata su elementi
giuridici e tecnici erronei e contradditori,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e
l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per
conoscere se:
1) alla luce di quanto esposto, non ritengano necessario riformulare
la deliberazione della Giunta regionale n. 47/45 del 2010, sulla
base delle disposizioni di cui all'articolo 137 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, annullandone le previsioni adottate in
difformità alla normativa stessa;
2) non ritengano altresì urgente ed indifferibile procedere alla
ricostituzione della Commissione Regionale sul paesaggio, unico
soggetto legittimato ex articolo 137 del decreto legislativo n. 42
del 2004 a partecipare al tavolo di coordinamento
tecnico-scientifico previsto nella deliberazione in oggetto e
rendere così possibile l'avvio dell'opera di revisione e
aggiornamento del Piano paesaggistico regionale secondo le procedure
di cui all'articolo 11 comma 5 della legge regionale n. 45 del 1989
come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2004
e di cui all'articolo 143 (parte III, titolo I, capo III;
Pianificazione paesaggistica) del decreto legislativo n. 42 del 2008
come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del
2008, con il necessario coinvolgimento dei soggetti ai quali sono
riconosciute per legge le competenze professionali e culturali per
operare nel campo della pianificazione paesaggistica.
Cagliari, 1° febbraio 2011