CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 169/A
INTERPELLANZA SANNA Gian Valerio - SECHI - SORU - BEN AMARA - BRUNO - BARRACCIU - ESPA - COCCO Pietro - SOLINAS Antonio - AGUS - LOTTO sulla illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 35/11 del 28 ottobre 2010.
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I sottoscritti,
premesso che:
- il Consiglio regionale con legge 23 ottobre 2009, n. 4, avente per
oggetto Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia
mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di
interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo, ha
disciplinato, all'articolo 3, interventi di ampliamento per le
costruzioni in zona agricola;
- il contenuto dell'articolo 3 argomenta e ipotizza incrementi
volumetrici degli immobili insistenti nelle zone omogenee E, e
dunque dispone la possibilità di ampliare gli immobili esistenti
nell'agro senza per nulla disporre la possibilità di realizzare
nuove costruzioni ad uso residenziale;
constatato che:
- lo stesso comma 5 dell'articolo 3, nel richiamare le norme da
applicarsi in attesa della revisione del Piano paesaggistico
regionale (PPR) richiama esplicitamente il decreto del Presidente
della Regione n. 228 del 1994, articolo 3 commi 1, 2 e 3, escludendo
da tale previsione il comma 4 e successivi della citata norma che
trattano le superfici minime per le residenze nell'agro;
- la materia è complessivamente assoggettata alle norme di
salvaguardia del PPR e pertanto, fino all'adeguamento dei PUC al PPR
non sono ammessi nuovi interventi nell'agro;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 35/11 del 28 ottobre
2010, si è inteso superare con atto deliberativo, e perciò con uno
strumento amministrativo, una puntuale e circostanziata condizione
posta da norme legislative approvate;
- la citata deliberazione, se pur nell'oggetto tendente a fornire
indirizzi interpretativi sull'articolo 3, comma 5 della legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 4, assume come presupposto delle sue
reali intenzioni il contenuto di un ordine del giorno approvato dal
Consiglio che demanda alla Giunta l'emanazione di un atto di
interpretazione e non già di modificazione o di integrazione delle
norme di cui trattasi,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale degli enti locali,
finanze e urbanistica per sapere se:
1) non ritenga illegittima la modificazione di una previsione di
legge attuata attraverso un atto di indirizzo interpretativo che,
attraverso un intento chiarificatorio della norma stessa, di fatto
ne estende e modifica il campo di applicazione prescritto nel testo
normativo;
2) non ritenga per queste ragioni urgente ed opportuno, in sede di
autotutela, revocare l'atto della Giunta regionale n. 35/11 del 28
ottobre 2010;
3) non sia altresì urgente e necessario diramare direttive ed
indirizzi operativi agli enti locali al fine di agevolare una
corretta applicazione del complesso delle norme contenute nella
citata legge regionale n. 4 del 2009, anche alla luce del palese
contrasto di alcune previsioni in essa contenute con le vigenti
norme di salvaguardia operanti per effetto della vigenza delle norme
tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.
Cagliari, 17 novembre 2010