CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 169/A

INTERPELLANZA SANNA Gian Valerio - SECHI - SORU - BEN AMARA - BRUNO - BARRACCIU - ESPA - COCCO Pietro - SOLINAS Antonio - AGUS - LOTTO sulla illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 35/11 del 28 ottobre 2010.

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I sottoscritti,

premesso che:
- il Consiglio regionale con legge 23 ottobre 2009, n. 4, avente per oggetto Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo, ha disciplinato, all'articolo 3, interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola;
- il contenuto dell'articolo 3 argomenta e ipotizza incrementi volumetrici degli immobili insistenti nelle zone omogenee E, e dunque dispone la possibilità di ampliare gli immobili esistenti nell'agro senza per nulla disporre la possibilità di realizzare nuove costruzioni ad uso residenziale;

constatato che:
- lo stesso comma 5 dell'articolo 3, nel richiamare le norme da applicarsi in attesa della revisione del Piano paesaggistico regionale (PPR) richiama esplicitamente il decreto del Presidente della Regione n. 228 del 1994, articolo 3 commi 1, 2 e 3, escludendo da tale previsione il comma 4 e successivi della citata norma che trattano le superfici minime per le residenze nell'agro;
- la materia è complessivamente assoggettata alle norme di salvaguardia del PPR e pertanto, fino all'adeguamento dei PUC al PPR non sono ammessi nuovi interventi nell'agro;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 35/11 del 28 ottobre 2010, si è inteso superare con atto deliberativo, e perciò con uno strumento amministrativo, una puntuale e circostanziata condizione posta da norme legislative approvate;
- la citata deliberazione, se pur nell'oggetto tendente a fornire indirizzi interpretativi sull'articolo 3, comma 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, assume come presupposto delle sue reali intenzioni il contenuto di un ordine del giorno approvato dal Consiglio che demanda alla Giunta l'emanazione di un atto di interpretazione e non già di modificazione o di integrazione delle norme di cui trattasi,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere se:
1) non ritenga illegittima la modificazione di una previsione di legge attuata attraverso un atto di indirizzo interpretativo che, attraverso un intento chiarificatorio della norma stessa, di fatto ne estende e modifica il campo di applicazione prescritto nel testo normativo;
2) non ritenga per queste ragioni urgente ed opportuno, in sede di autotutela, revocare l'atto della Giunta regionale n. 35/11 del 28 ottobre 2010;
3) non sia altresì urgente e necessario diramare direttive ed indirizzi operativi agli enti locali al fine di agevolare una corretta applicazione del complesso delle norme contenute nella citata legge regionale n. 4 del 2009, anche alla luce del palese contrasto di alcune previsioni in essa contenute con le vigenti norme di salvaguardia operanti per effetto della vigenza delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.

Cagliari, 17 novembre 2010