CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 166/A
INTERPELLANZA BRUNO - URAS - SALIS - ESPA - DIANA Giampaolo - CARIA - MARIANI - MELONI Valerio - BARRACCIU sul continuo ricorso a lavoratori interinali da parte della ASL n. 8 e dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari in presenza di graduatorie concorsuali in vigore.
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I sottoscritti,
premesso che:
- l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", dispone che:
"1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Unità
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, le attività di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle
predette Unità sanitarie locali ed Aziende, anche in relazione al
controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle
prestazioni sanitarie.";
- con deliberazione della Giunta regionale n. 20/7 del 19 maggio
2010 la Regione Sardegna ha adottato il "Patto per la salute
2010-2012" ove dispone delle norme particolarmente severe per il
controllo della spesa sanitaria tra cui quella di affrontare la
composizione dei costi di produzione legati a personale dipendente o
operante in forza di altro lavoro (interinale);
- con deliberazione della Giunta regionale n. 42/17 del 15 settembre
2009, si è proceduto al commissariamento delle aziende ospedaliere
locali e dell'Azienda ospedaliera (AO) G. Brotzu, con efficacia di
operatività di centottanta giorni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto da parte dei commissari con la Regione,
avente l'obbiettivo dell'attuazione di un processo di riforma del
sistema regionale sanitario disposto dalla legge regionale n. 3 del
2009, articolo 12;
- con deliberazione n. 8/16 del 23 febbraio 2010 della Giunta
regionale si sospendono i processi autorizzativi delle ASL relativi
all'assunzione di nuove unità di personale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 25/30 del 1° luglio
2010, si prorogano gli incarichi ai commissari delle ASL e dell'AO
G. Brotzu con termine il 31 gennaio 2010;
vista:
- l'interrogazione n. 320/A del 23 giugno 2010, con richiesta di
risposta scritta, sulle procedure di assunzione di personale presso
l'AO G. Brotzu di Cagliari, alla quale la Giunta regionale non ha
fornito alcuna risposta;
- la richiesta di acquisizione di atti del 22 settembre 2010, sulla
procedura e l'affidamento relativa a somministrazione di lavoro
temporaneo ed interinale formulata all'AO G. Brotzu, in quanto non
disponibili presso il sito internet aziendale, ove risulta dalla
risposta dell'AO il rinnovo dell'appalto alla società di lavoro
interinale Real job Spa di Elmas e a procedure in essere sulla
predisposizione di un nuovo bando di affidamento;
considerato che:
- la ASL n. 8 dagli atti assunti (deliberazione n. 958 del 21
settembre 2010 e n. 927 dell'8 settembre 2010), prosegue anch'essa
il contratto di servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
con l'Agenzia Real job Spa con importi di spesa previsti di euro
4.240.000 ed euro 1.696.000 relativi a somministrazione lavoro,
compenso d'agenzia e IVA;
- la Regione ha formato e riqualificato un sostanzioso numero di
operatori socio sanitari nel corso degli ultimi due anni,
aggiungendo nel tempo azioni di qualificazione rivolte a disoccupati
e riqualificazioni di personale in ruolo;
- la Regione Sardegna con determinazione n. 27182/3102 /FP del 27
luglio 2010 ha approvato l'avviso di un bando pubblico rivolto alle
agenzie formative finalizzato alla formazione di ulteriori operatori
socio sanitari con uno stanziamento finanziario pari a euro
7.602.000;
ricordato che presso la ASL n. 8 e l'AO G. Brotzu sono stati
espletati i concorsi pubblici per l'assunzione di operatori-socio
sanitari con graduatorie definitive pubblicate il 23 gennaio 2009
per l'AO G. Brotzu ed il 18 gennaio 2010 per la ASL n. 8, con durata
di validità per il periodo di 24 mesi;
preso atto che:
- nonostante il blocco delle assunzioni presso le ASL si riscontra
l'increscioso fenomeno di un rallentamento dello scorrere delle
graduatorie dei concorsi già espletati a causa della pratica di
colmare i consistenti vuoti di organico col ricorso a contratti di
lavoro interinale;
- questa prassi è contraria all'articolo 97, comma terzo, della
Costituzione, che indica espressamente il concorso pubblico come lo
strumento fondamentale di accesso al lavoro nella pubblica
amministrazione, al fine di garantirne il buon andamento e
l'imparzialità, nonché la legalità e l'oggettività del merito per
limitare fenomeni di clientelismo;
- l'articolo 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) del
decreto legislativo n. 165 del 2001 su "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" prevede, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti e senza aggravio per la finanza pubblica, che le
amministrazioni possono avvalersi di personale con contratto
flessibile per il proprio fabbisogno al fine di rispondere ad
"esigenze temporanee ed eccezionali";
- nella sentenza del 15 settembre 2009, n. 8743, che riporta a
precedente sentenza del 30 gennaio 2003, n. 536, sostanzialmente il
TAR del Lazio afferma che "proprio in attuazione dei principi di
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ed in definitiva
con il principio di buon andamento - anche con la ratio e con il
principio di economicità, posti e valorizzati dal D. Lgs n. 29 del
1993 e dell'art. 15, comma 7 del DPR n. 487 del 1994…", "lo
scorrimento di una graduatoria di concorso pubblico ancora valida …
costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della
Pubblica Amministrazione"; principi, questi, tutti chiaramente
rinvenibili anche nella vigente legislazione europea;
- i giudici amministrativi della citata sentenza precisano inoltre
che "sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione
degli idonei in una graduatoria ancora valida, nel caso in cui
l'Amministrazione decida di coprire il posto vacante con
reclutamento dall'esterno";
- anche a seguito di una precedente decisione della suprema Corte di
cassazione, sezione lavoro, che, con sentenza n. 3252 del 2003,
aveva già ritenuto che, sempre e comunque "ravvedere, in capo
all'Amministrazione, un vero obbligo di far scorrere le graduatorie
ancora efficaci", da rendere addirittura necessaria la condanna
dell'Amministrazione insolvente all'integrale pagamento delle spese
processuali;
- la legge prevede delle eccezioni a tale principio solo in casi
d'urgenza e la Corte costituzionale continua ad affermare a tale
proposito che "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere
"delimitata in modo rigoroso" (sentenza n. 215 del 2009; sentenza n.
363 del 2006); le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di
"peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a
giustificarle (sentenza n. 81 del 2006); in altre parole, la deroga
al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa
funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione
(sentenza n. 293 del 2009 e sentenza n. 9 del 2010);
- presso la ASL n. 8 e l'AO G. Brotzu di Cagliari, dato il blocco
delle assunzioni e nelle more di presenza di graduatorie di concorso
ancora valide, si sta procedendo a colmare i vuoti in organico
stipulando appalti di somministrazione di lavoratori interinali;
- inoltre, come denunciato dalle rappresentanze sindacali, si chiede
che questi lavoratori interinali risultino idonei alle attività e
mansioni riconducibili ai requisiti qualitativi di sicurezza sul
lavoro;
- in data 21 settembre 2010 le organizzazioni sindacali e le RSU
aziendali dell'AO Brotzu hanno più volte denunciato
l'indisponibilità del commissario ad affrontare le problematiche che
affliggono da tempo l'ospedale, chiedendo una rivisitazione e
adeguamento della dotazione organica visto l'eccessivo ricorso a
personale non stabilizzato;
ribadito che:
- sotto l'aspetto economico, risulta peraltro che il costo finale
dell'appalto per le assunzioni interinali non rappresenta un
risparmio per la pubblica amministrazione, essendo addirittura
economicamente più conveniente, fatte le debite proporzioni,
l'assunzione a tempo indeterminato di tutti gli idonei del concorso
rispetto al ricorso al lavoro somministrato;
- il ricorso a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ed
interinale per colmare i vuoti in organico e rispettare i livelli
essenziali di assistenza, crea di fatto una situazione di perenne
precarietà lavorativa;
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per
conoscere quali iniziative intendano adottare per:
1) rendere noti gli atti amministrativi adottati dall'Assessorato
regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che
consentano di individuare i criteri coerenti alla legislazione
vigente, in merito alla concessione di deroghe sull'assunzione di
personale presso le ASL sottoposte a vincolo di spesa e con
graduatorie di concorso pubblico in vigore;
2) risolvere le problematiche esposte in premessa per porre dei
limiti al ricorso improprio al lavoro interinale, per garantire il
buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto
dell'articolo 97 della Costituzione;
3) permettere un graduale scorrimento delle graduatorie non ancora
esaurite, con una proroga della validità delle medesime, parimenti
all'avvicendarsi dei fisiologici turn-over pensionistici e alla
copertura delle carenze negli organici, al fine di evitare
l'indizione di nuovi concorsi per il medesimo profilo che
comporterebbero inutili oneri pubblici;
4) evitare ogni possibile controversia da parte degli idonei nelle
graduatorie e di quelli assunti con contratti a tempo determinato,
assumendo iniziative volte a disporre che nelle proroghe delle
graduatorie relative a concorsi già conclusi ed in coerenza con i
principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici,
non possano essere bandite dalle amministrazioni pubbliche soggette
a limitazioni delle assunzioni, nuove procedure concorsuali per
l'assunzione di figure professionali per le quali siano in vigore
graduatorie non ancora esaurite, anche al fine del ripristino di una
corretta situazione di diritto nella vicenda descritta.
Cagliari, 11 novembre 2010