CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 124/A

INTERPELLANZA DEDONI - VARGIU - COSSA - FOIS - MELONI Francesco - MULA sulla produzione di energia elettrica nel sistema idraulico del Tirso.

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I sottoscritti,

premesso che il Consorzio di 2° grado operante in Oristano, prima della fusione decretata nel 1996, ha avviato iniziative allo scopo di alleggerire i costi della gestione del servizio irriguo, in particolare i costi energetici per dare l'acqua in pressione, e tra le iniziative promosse aveva specifica rilevanza la realizzazione di due centrali idroelettriche nel sistema idraulico del Tirso, che comprende la grande diga "Eleonora d'Arborea" e la adiacente traversa di "Nuraghe Pranu Antoni";

considerata la particolare gravità della crisi che l'economia della Sardegna sta attraversando, ed in particolare il già debole settore agricolo, penalizzato da molteplici fattori strutturali e congiunturali;

atteso che il consiglio dei delegati che ha amministrato il Consorzio unificato in Oristano, nel 2001 ha accettato proposte di collaborazione dell'ENEL e ha firmato un protocollo con cui cede all'ENEL l'iniziativa per la produzione di energia elettrica;

preso atto che l'ENEL, senza avere titolo giuridico, ha acquisito le aree nelle quali ha ubicato due centrali idroelettriche nel sistema idraulico del Tirso, trattando con la Regione sarda e con il Demanio statale, e ha costruito le due centrali;

constatato che il commissario straordinario, subentrato nel gennaio del 2005, con propria deliberazione dell'11 maggio 2005, n. 169, ha effettuato un'analisi giuridica ed economica del protocollo firmato in data 7 febbraio 2001 tra il Consorzio ed ERGA Spa concernente l'uso a scopo energetico delle acque invasate nel sistema Tirso - Flumineddu;

evidenziato che successivamente si sono svolti ripetuti incontri tra rappresentanti del Consorzio e di ERGA Spa - ENEL Spa, tendenti a superare i motivi di ordine giuridico amministrativo posti a base della deliberazione n. 169 del 2005, già citata, e a dare al rapporto un riassetto sulla base degli orientamenti già concordati nell'accordo formalizzato in data 23 dicembre 1997 tra la Regione autonoma della Sardegna, il Consorzio ed ENEL Spa;

sottolineato che, in coerenza con il citato accordo, il Consorzio ha manifestato la propria disponibilità ad acquisire i manufatti costruiti da ERGA Spa ed i macchinari già in situ, dietro rimborso dei costi sostenuti, nonché ad aprire una forma di collaborazione con la suindicata società nella fase gestionale delle centrali idroelettriche;

constatato che successivamente sono state avviate da ambo le parti rivendicazioni per via giudiziaria senza tralasciare tentativi per trovare una via transattiva, anche su auspicio della Regione autonoma della Sardegna, Assessorato regionale dei lavori pubblici e Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

tenuto conto che, al fine di scongiurare la perdita della risorsa, in data 13 giugno 2006, con l'assistenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tra il Consorzio e l'ENEL Spa è stato formalizzato un accordo provvisorio per l'avvio della produzione idroelettrica nelle due centrali del sistema Tirso per un periodo di sei mesi;

evidenziato che il testo del citato accordo fissava reciproci adempimenti per le due parti, ed in particolare l'istituzione di un conto corrente bancario intestato alle due parti sul quale l'ENEL Spa avrebbe dovuto depositare il 50 per cento dei ricavi dell'energia elettrica prodotta nelle due centrali e l'avvio di un tavolo di trattativa per addivenire ad un accordo definitivo;

preso atto che tali trattative hanno avuto termine nel settembre del 2006 per decisione unilaterale dell'ENEL Spa che, pur avendo istituito il conto corrente bancario, non ha adempiuto al deposito previsto dall'accordo suindicato;

considerato che, in data 24 novembre 2006, il Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenze n. 133 e n. 134, accogliendo le tesi e le richieste del Consorzio, ha annullato gli atti con cui la Regione autonoma della Sardegna ed il Demanio dello Stato avevano concesso a vario titolo la disponibilità delle aree ad ENEL Produzione Spa e TERNA Spa per realizzare impianti elettrici di produzione e trasmissione;

tenuto conto del fatto che, in forza delle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche suindicate, dotate di esecutività immediata, l'ENEL Produzione Spa avrebbe dovuto cedere al Consorzio le due centrali in quanto legittimo ed unico concessionario delle relative utenze;

evidenziato che, in mancanza di iniziativa da parte di ENEL Produzione Spa, la Regione autonoma della Sardegna non ha ordinato l'esecuzione delle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lasciando all'ENEL la gestione delle centrali e, di conseguenza, estromettendo il Consorzio, unico soggetto legittimato per la gestione;

constatato che la situazione di stallo nell'esecuzione delle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche si è prolungata nel tempo in modo anomalo in conseguenza del protocollo firmato dall'ENEL Spa e dalla Regione autonoma della Sardegna in data 5 luglio 2007 e recentemente ridimensionato dal Tribunale amministrativo del Lazio;

sottolineato che l'ENEL Produzione Spa, TERNA Spa e l'Agenzia del demanio provvedevano ad impugnare le due sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche presso la Corte suprema di cassazione che in data 4 novembre 2008, con sentenze n. 28547/08 e n. 28548/08, ha respinto i ricorsi;

valutata di conseguenza la fondatezza delle rivendicazioni del Consorzio nei confronti di ENEL Produzione Spa e degli altri soggetti per l'acquisizione delle centrali;

evidenziato che nelle conclusioni inserite nel ricorso proposto dal Consorzio e successivamente accolte dal Tribunale superiore delle acque pubbliche veniva avanzata riserva della richiesta di risarcimento danni;

preso atto che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, pur in presenza di numerose sollecitazioni per trovare una linea risolutiva, non ha prestato attenzione alcuna alla nota consortile n. 13228 in data 15 dicembre 2008, e n. 515 in data 23 gennaio 2009, ma ha acconsentito la ripresa dell'attività da parte di ENEL Produzione Spa nelle due centrali del Tirso, con rilevanti ricavi pur senza avere alcun titolo giuridico abilitante;

evidenziato che il comportamento omissivo dell'ENEL Produzione Spa si è rilevato dannoso nei confronti del Consorzio nell'astenersi dal deposito bancario concordato nell'accordo provvisorio del 13 giugno 2006 e nell'aver voluto unilateralmente interrompere lo sviluppo della trattativa prevista nel medesimo accordo;

considerato che la mancata cessione delle centrali, a seguito delle richiamate sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Corte di cassazione a sezioni unite, risulta particolarmente lesiva delle aspettative del Consorzio;

valutato che la gestione delle centrali, infatti, avrebbe dato modo di realizzare ricavi tali da coprire in larga misura i costi di gestione del Consorzio di bonifica che, allo stato, deve addebitarli agli agricoltori, e che, di conseguenza, sono disincentivati nell'estensione della pratica irrigua che attualmente non supera il 50 per cento della superficie dotata di impianti irrigui;

sottolineato che negli atti applicativi della legge regionale n. 19 del 2006, la precedente Amministrazione regionale aveva evidenziato l'intenzione di affidare le centrali in argomento al nascente Ente acque della Sardegna;

considerato che il Consorzio non ha mai ritenuto corretta tale ipotesi, sia perché la legge regionale n. 19 del 2006 nulla prevede relativamente alle centrali idroelettriche, ma soprattutto in quanto la ritiene lesiva degli interessi dei consorziati oristanesi;

evidenziato che, per quanto sopra esposto, con deliberazione commissariale n. 29, in data 2 febbraio 2009, il Consorzio ha disposto di chiamare in giudizio l'ENEL e la Regione sarda per risarcire i danni causati allo stesso Consorzio dal mancato esercizio delle due centrali dalla data di autorizzazione all'esercizio (luglio 2005) fino ad oggi;

valutato che:
- la producibilità energetica delle due dighe ammonta nel complesso a 50 milioni di KWh per anno, contro un consumo di 25 milioni da parte del Consorzio, e pertanto è evidente che i ricavi consentirebbero di coprire i costi energetici e in gran parte gli altri oneri del Consorzio;
- altresì, tali danni, calcolati sulla base di un parametro elaborato da ENEL, ammontano ad oltre 52 milioni di euro, oltre la rivalutazione e gli interessi relativi;

preso atto che recentemente è stata notificata la citazione dell'ENEL nanti il Tribunale regionale delle acque pubbliche;

avendo appreso che in data 26 giugno 2009 si è tenuto un incontro presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, durante il quale sarebbe stato proposto un incontro con il Commissario per sondare la possibilità di chiudere la vertenza con una transazione,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale dei lavori pubblici e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) i motivi che ad oggi hanno impedito la cessione al Consorzio delle centrali elettriche nel sistema del Tirso;
2) quali provvedimenti intendano adottare urgentemente al fine di rimediare alla grave ed annosa inadempienza dell'ENEL nei confronti del Consorzio, che crea notevoli danni all'economia agricola dell'oristanese.

Cagliari, 9 luglio 2010