CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 96/A

INTERPELLANZA URAS - BRUNO - SALIS - DIANA Giampaolo - BEN AMARA - LOTTO - SABATINI - MARIANI - COCCO Daniele Secondo - SECHI - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU - SOLINAS Antonio - COCCO Pietro sull'attuazione coerente delle disposizioni per l'organizzazione amministrativa della Regione, con particolare riferimento al funzionamento dell'ufficio stampa e all'inquadramento dei dipendenti regionali a tempo indeterminato che operano nel medesimo ufficio.

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I sottoscritti,

premesso che:
- all'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, concernente disposizioni urgenti nei settori economico e sociale č previsto che, nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione della Regione, sia definito un contingente, non superiore ad otto unitą, per le attivitą di informazione e che al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, sia applicato il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti;
- nel medesimo articolo, al terzo comma, č previsto che i dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attivitą di informazione e di supporto operativo al capo ufficio stampa, possano chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di essere inseriti nel predetto contingente;
- l'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico č disposto solo sulla base della certificazione del competente dirigente, relativa alle attivitą effettivamente svolte e al periodo di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa;

premesso inoltre che:
- le organizzazioni sindacali hanno espresso, in ordine all'attuazione delle sopra citate norme, l'opinione che l'applicazione del contratto giornalistico a favore dei predetti dipendenti regionali iscritti all'ordine debba avvenire sin dalla data di entrata in vigore della legge (18 agosto 2009) o, in alternativa, dalla data dell'opzione esercitata, su richiesta dell'Amministrazione;
- le qualifiche di inquadramento, tra quelle previste nel contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), debbano essere attribuite in relazione alla citata certificazione avuto riguardo principalmente al periodo di esperienza lavorativa attestata e pertanto non inferiore a quella di capo servizio;
- l'Amministrazione pare abbia provveduto, con propria deliberazione, e in considerazione dei criteri sopra enunciati, ad inquadrare il personale giornalistico assunto a tempo determinato con la qualifica di capo servizio (redattori senior), ai sensi del medesimo citato articolo di legge, ed aventi requisiti di esperienza e professionali, nella maggior parte dei casi, non superiori a quelli dimostrati e certificati per il personale regionale in argomento,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere:
1) quali motivazioni abbiano indotto l'Amministrazione ad operare per l'inquadramento del personale regionale iscritto all'albo professionale dei giornalisti in modo difforme da come gią fatto per i giornalisti a tempo determinato assunto ai sensi del medesimo articolo di legge, determinando una ingiustificata disparitą di trattamento;
2) quali motivazioni abbiano indotto la stessa Amministrazione a non tenere in conto le certificazioni rilasciate ai sensi di legge dai dirigenti preposti, che attestano la professionalitą e la pluriennale esperienza maturata dal predetto personale regionale nelle mansioni di giornalista;
3) quali siano state le ragioni ostative ad attuare con coerenza la normativa in parola, attribuendo la qualifica di inquadramento suggerita unanimemente anche dalle organizzazioni sindacali regionali e di categoria;
4) se sia intenzione del competente Assessorato procedere senza ulteriore indugio all'adeguamento dell'inquadramento del personale di che trattasi, almeno nella qualifica di capo servizio e almeno a far data dalla opzione obbligatoria esercitata come previsto dalla legge in argomento.

Cagliari, 3 maggio 2010