CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 96/A
INTERPELLANZA URAS - BRUNO - SALIS - DIANA Giampaolo - BEN AMARA - LOTTO - SABATINI - MARIANI - COCCO Daniele Secondo - SECHI - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU - SOLINAS Antonio - COCCO Pietro sull'attuazione coerente delle disposizioni per l'organizzazione amministrativa della Regione, con particolare riferimento al funzionamento dell'ufficio stampa e all'inquadramento dei dipendenti regionali a tempo indeterminato che operano nel medesimo ufficio.
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I sottoscritti,
premesso che:
- all'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3,
concernente disposizioni urgenti nei settori economico e sociale č
previsto che, nell'ambito del servizio trasparenza e comunicazione
della Regione, sia definito un contingente, non superiore ad otto
unitą, per le attivitą di informazione e che al personale, assunto
mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei
giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento
della professione di giornalista), e successive modificazioni, sia
applicato il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti;
- nel medesimo articolo, al terzo comma, č previsto che i dipendenti
iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e
delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio 2009, risultino
stabilmente addetti alle attivitą di informazione e di supporto
operativo al capo ufficio stampa, possano chiedere, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di essere
inseriti nel predetto contingente;
- l'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale
giornalistico č disposto solo sulla base della certificazione del
competente dirigente, relativa alle attivitą effettivamente svolte e
al periodo di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa;
premesso inoltre che:
- le organizzazioni sindacali hanno espresso, in ordine
all'attuazione delle sopra citate norme, l'opinione che
l'applicazione del contratto giornalistico a favore dei predetti
dipendenti regionali iscritti all'ordine debba avvenire sin dalla
data di entrata in vigore della legge (18 agosto 2009) o, in
alternativa, dalla data dell'opzione esercitata, su richiesta
dell'Amministrazione;
- le qualifiche di inquadramento, tra quelle previste nel contratto
nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), debbano essere attribuite
in relazione alla citata certificazione avuto riguardo
principalmente al periodo di esperienza lavorativa attestata e
pertanto non inferiore a quella di capo servizio;
- l'Amministrazione pare abbia provveduto, con propria
deliberazione, e in considerazione dei criteri sopra enunciati, ad
inquadrare il personale giornalistico assunto a tempo determinato
con la qualifica di capo servizio (redattori senior), ai sensi del
medesimo citato articolo di legge, ed aventi requisiti di esperienza
e professionali, nella maggior parte dei casi, non superiori a
quelli dimostrati e certificati per il personale regionale in
argomento,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e
l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
per conoscere:
1) quali motivazioni abbiano indotto l'Amministrazione ad operare
per l'inquadramento del personale regionale iscritto all'albo
professionale dei giornalisti in modo difforme da come gią fatto per
i giornalisti a tempo determinato assunto ai sensi del medesimo
articolo di legge, determinando una ingiustificata disparitą di
trattamento;
2) quali motivazioni abbiano indotto la stessa Amministrazione a non
tenere in conto le certificazioni rilasciate ai sensi di legge dai
dirigenti preposti, che attestano la professionalitą e la
pluriennale esperienza maturata dal predetto personale regionale
nelle mansioni di giornalista;
3) quali siano state le ragioni ostative ad attuare con coerenza la
normativa in parola, attribuendo la qualifica di inquadramento
suggerita unanimemente anche dalle organizzazioni sindacali
regionali e di categoria;
4) se sia intenzione del competente Assessorato procedere senza
ulteriore indugio all'adeguamento dell'inquadramento del personale
di che trattasi, almeno nella qualifica di capo servizio e almeno a
far data dalla opzione obbligatoria esercitata come previsto dalla
legge in argomento.
Cagliari, 3 maggio 2010