CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 93/C-5
INTERPELLANZA PLANETTA sull'adozione di misure urgenti volte alla tutela dell'immagine e dell'economia delle aziende agrituristiche venatorie della Sardegna, gravemente lese per i recenti episodi di bracconaggio rilevati all'interno di alcune di esse dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- le aziende agrituristiche venatorie rappresentano non solo una
novità per la Sardegna, ma anche un'opportunità per lo sviluppo
delle zone interne poiché hanno lo scopo di alleggerire la pressione
venatoria nelle zone libere e di consentire all'imprenditore
agricolo singolo o associato di conseguire un reddito aggiuntivo
derivante dalla possibilità di creare una struttura ricettiva e
dall'intrapresa di molteplici attività (attività di guida turistica,
attività collegate al soggiorno e ristorazione degli addetti e dei
visitatori, apicoltura, acquacoltura, pesca sportiva, turismo
equestre, attività forestali e di prevenzione incendi, attività
artigianali collegate in particolare all'agricoltura e
all'allevamento, turismo archeologico, naturalistico ed etnografico
e altre iniziative compatibili);
- questo tipo di aziende (nelle quali è altresì consentito
l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia) è destinato, per
le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna
selvatica cacciabile all'interno dell'azienda stessa senza i limiti
previsti dalle norme vigenti in materia di caccia per la selvaggina
allevata, e con i limiti previsti dalle normative vigenti in materia
di caccia sulla selvaggina naturale di passo, e dunque, l'attività
venatoria ivi praticata non contrasta in alcun modo col mantenimento
dell'ambiente faunistico in quanto si esercita prevalentemente su
selvaggina d'allevamento;
considerato che:
- la misura 4.9 del POR Sardegna 2000-2006 andava a finanziare
interventi di sostegno e di miglioramento strutturale di aziende
agricole operanti in diversi comparti produttivi tra i quali il
sostegno alle aziende agricole che intendevano dotarsi delle
strutture e degli impianti indispensabili per l'esercizio
dell'attività venatoria attraverso l'allevamento e l'immissione di
alcune specie faunistiche (pernice sarda, coniglio, lepre sarda,
cinghiale, quaglia, germano reale);
- l'autorizzazione alla costituzione di aziende agrituristiche
venatorie (l'elenco delle aziende agrituristiche venatorie sarde,
aggiornato al 30 giugno 2007, ne conta circa 80) è concessa
esclusivamente agli imprenditori agricoli in forma singola o
associata, regolarmente iscritti al registro delle imprese agricole
ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) l'attività agrituristico-venatoria deve essere in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole
svolte;
b) il territorio deve avere continuità di superficie, non essere
inferiore ai 200 ettari e non superiore a 1.200 ettari; non deve
presentare in misura superiore al 10 per cento, e in corpo unico,
una monocoltura agraria annua di qualsiasi tipo e genere e le
colture annue devono alternarsi nel tempo e nello spazio;
c) l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di
conservazione;
d) "le aziende devono essere preferibilmente situate nei territori
di scarso rilievo faunistico [...]", come ripreso dalla legge
nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) all'articolo
16, comma 2;
appreso che:
- recenti ed importanti operazioni antibracconaggio condotte dagli
ispettorati ripartimentali di Iglesias e di Cagliari del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale, nel corso di controlli
effettuati nel periodo prepasquale dopo un breve periodo di indagini
scattate a seguito di segnalazioni pervenute, hanno stroncato
l'attività di bracconaggio a pagamento in due aziende
agrituristico-venatorie sui monti del Sulcis, a Is Canargius (Sarroch)
e a Mitza s'Orcu (Domus de Maria), dove, rispettivamente, è stata
accertata una battuta al c (giovane esemplare del peso di cento
chili del gruppo di ripopolamento reintrodotto nell'area demaniale,
dopo l'estinzione della prima generazione dei selvatici locali, con
un progetto dell'Ente foreste circa sette anni fa) e dove sono stati
uccisi quattro cinghiali, per lo più non di allevamento come
previsto dalla legge (questi hanno il marchio auricolare impresso),
ma autenticamente selvatici, il tutto, naturalmente, a calendario
venatorio chiuso (il calendario venatorio prevede la cessazione al
31 gennaio);
- gli agenti forestali hanno denunciato alla magistratura i
responsabili delle due aziende agrituristiche venatorie e, sempre
sotto le direttive dell'autorità giudiziaria, stanno valutando la
posizione di ciascuno dei cacciatori, ospiti paganti delle aziende
agrituristiche venatorie, presenti nella riserva al momento dei
blitz;
constatato che il settore necessita una maggiore considerazione sia
in ambito normativo che di monitoraggio delle attività, ed anche
della coerenza e dei requisiti delle autorizzazioni pregresse e
future, anche in ragione del fatto che le citate ultime gravi
circostanze che hanno riguardato pochissimi operatori senza scrupoli
del settore, hanno però recato un notevole pregiudizio sia sotto il
profilo dell'immagine che di quello economico ai tanti titolari di
aziende agrituristiche venatorie, che invece operano onestamente e
con correttezza,
chiede di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per sapere:
1) quali misure urgenti intenda adottare questa Amministrazione per
tutelare quegli imprenditori agricoli (in forma singola o associata,
regolarmente iscritti al registro delle imprese agricole), titolari
di aziende agrituristiche venatorie, i quali operano onestamente e
con correttezza, e patiscono il pregiudizio di immagine e
credibilità, nonché economico, causato da pochi concessionari privi
di scrupoli, ovvero se abbiano già previsto o prevedano di adottare,
nel caso, provvedimenti tesi all'immediata revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle aziende
protagoniste delle circostanze riportate in epigrafe, contemplanti
anche la contestuale revoca di eventuali finanziamenti pubblici
(oltre alle denunce penali e alle sanzioni amministrative previste
dalla legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni
e dalla legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed
integrazioni);
2) se questa Amministrazione intenda anche monitorare ciclicamente e
verificare sia l'attività che la coerenza delle autorizzazioni alla
costituzione di aziende agrituristiche venatorie, pregresse e
future, soprattutto riferite ai requisiti dichiarati, ed anche con
quanto previsto dalla legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157,
specificamente per quanto previsto all'articolo 16, comma 2.
Cagliari, 15 aprile 2010