CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 93/C-5

INTERPELLANZA PLANETTA sull'adozione di misure urgenti volte alla tutela dell'immagine e dell'economia delle aziende agrituristiche venatorie della Sardegna, gravemente lese per i recenti episodi di bracconaggio rilevati all'interno di alcune di esse dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- le aziende agrituristiche venatorie rappresentano non solo una novità per la Sardegna, ma anche un'opportunità per lo sviluppo delle zone interne poiché hanno lo scopo di alleggerire la pressione venatoria nelle zone libere e di consentire all'imprenditore agricolo singolo o associato di conseguire un reddito aggiuntivo derivante dalla possibilità di creare una struttura ricettiva e dall'intrapresa di molteplici attività (attività di guida turistica, attività collegate al soggiorno e ristorazione degli addetti e dei visitatori, apicoltura, acquacoltura, pesca sportiva, turismo equestre, attività forestali e di prevenzione incendi, attività artigianali collegate in particolare all'agricoltura e all'allevamento, turismo archeologico, naturalistico ed etnografico e altre iniziative compatibili);
- questo tipo di aziende (nelle quali è altresì consentito l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia) è destinato, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile all'interno dell'azienda stessa senza i limiti previsti dalle norme vigenti in materia di caccia per la selvaggina allevata, e con i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di caccia sulla selvaggina naturale di passo, e dunque, l'attività venatoria ivi praticata non contrasta in alcun modo col mantenimento dell'ambiente faunistico in quanto si esercita prevalentemente su selvaggina d'allevamento;

considerato che:
- la misura 4.9 del POR Sardegna 2000-2006 andava a finanziare interventi di sostegno e di miglioramento strutturale di aziende agricole operanti in diversi comparti produttivi tra i quali il sostegno alle aziende agricole che intendevano dotarsi delle strutture e degli impianti indispensabili per l'esercizio dell'attività venatoria attraverso l'allevamento e l'immissione di alcune specie faunistiche (pernice sarda, coniglio, lepre sarda, cinghiale, quaglia, germano reale);
- l'autorizzazione alla costituzione di aziende agrituristiche venatorie (l'elenco delle aziende agrituristiche venatorie sarde, aggiornato al 30 giugno 2007, ne conta circa 80) è concessa esclusivamente agli imprenditori agricoli in forma singola o associata, regolarmente iscritti al registro delle imprese agricole ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) l'attività agrituristico-venatoria deve essere in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole svolte;
b) il territorio deve avere continuità di superficie, non essere inferiore ai 200 ettari e non superiore a 1.200 ettari; non deve presentare in misura superiore al 10 per cento, e in corpo unico, una monocoltura agraria annua di qualsiasi tipo e genere e le colture annue devono alternarsi nel tempo e nello spazio;
c) l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di conservazione;
d) "le aziende devono essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico [...]", come ripreso dalla legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) all'articolo 16, comma 2;

appreso che:
- recenti ed importanti operazioni antibracconaggio condotte dagli ispettorati ripartimentali di Iglesias e di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel corso di controlli effettuati nel periodo prepasquale dopo un breve periodo di indagini scattate a seguito di segnalazioni pervenute, hanno stroncato l'attività di bracconaggio a pagamento in due aziende agrituristico-venatorie sui monti del Sulcis, a Is Canargius (Sarroch) e a Mitza s'Orcu (Domus de Maria), dove, rispettivamente, è stata accertata una battuta al c (giovane esemplare del peso di cento chili del gruppo di ripopolamento reintrodotto nell'area demaniale, dopo l'estinzione della prima generazione dei selvatici locali, con un progetto dell'Ente foreste circa sette anni fa) e dove sono stati uccisi quattro cinghiali, per lo più non di allevamento come previsto dalla legge (questi hanno il marchio auricolare impresso), ma autenticamente selvatici, il tutto, naturalmente, a calendario venatorio chiuso (il calendario venatorio prevede la cessazione al 31 gennaio);
- gli agenti forestali hanno denunciato alla magistratura i responsabili delle due aziende agrituristiche venatorie e, sempre sotto le direttive dell'autorità giudiziaria, stanno valutando la posizione di ciascuno dei cacciatori, ospiti paganti delle aziende agrituristiche venatorie, presenti nella riserva al momento dei blitz;

constatato che il settore necessita una maggiore considerazione sia in ambito normativo che di monitoraggio delle attività, ed anche della coerenza e dei requisiti delle autorizzazioni pregresse e future, anche in ragione del fatto che le citate ultime gravi circostanze che hanno riguardato pochissimi operatori senza scrupoli del settore, hanno però recato un notevole pregiudizio sia sotto il profilo dell'immagine che di quello economico ai tanti titolari di aziende agrituristiche venatorie, che invece operano onestamente e con correttezza,

chiede di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per sapere:
1) quali misure urgenti intenda adottare questa Amministrazione per tutelare quegli imprenditori agricoli (in forma singola o associata, regolarmente iscritti al registro delle imprese agricole), titolari di aziende agrituristiche venatorie, i quali operano onestamente e con correttezza, e patiscono il pregiudizio di immagine e credibilità, nonché economico, causato da pochi concessionari privi di scrupoli, ovvero se abbiano già previsto o prevedano di adottare, nel caso, provvedimenti tesi all'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle aziende protagoniste delle circostanze riportate in epigrafe, contemplanti anche la contestuale revoca di eventuali finanziamenti pubblici (oltre alle denunce penali e alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni);
2) se questa Amministrazione intenda anche monitorare ciclicamente e verificare sia l'attività che la coerenza delle autorizzazioni alla costituzione di aziende agrituristiche venatorie, pregresse e future, soprattutto riferite ai requisiti dichiarati, ed anche con quanto previsto dalla legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, specificamente per quanto previsto all'articolo 16, comma 2.

Cagliari, 15 aprile 2010