CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 66/A
INTERPELLANZA ZZEDDA Massimo - URAS - SECHI sul grave episodio accaduto su un volo Ryanair ad un giovane affetto da disabilità.
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I sottoscritti,
premesso che:
- in data 3 gennaio 2010, un musicista ventunenne sardo, affetto da
una grave forma di tetraplegia, rientrava in Sardegna con il volo
Ryanair delle 13.25 da Madrid a Cagliari;
- a causa della grave patologia, il giovane è costretto a utilizzare
per i suoi spostamenti una carrozzina superleggera, realizzata su
misura, che inopportunamente è stata imbarcata dal vettore nella
stiva insieme agli altri bagagli;
- all'arrivo all'aeroporto di Elmas, dopo oltre un'ora di attesa
nell'area ritiro bagagli, la carrozzina è stata restituita
totalmente deformata e inutilizzabile;
- immediatamente, in aeroporto, è stata presentata regolare denuncia
e, poche ore dopo, la stessa è stata inoltrata, come previsto dalle
procedure Ryanair, alla compagnia;
- successivamente il giovane, oltre alle scuse per l'accaduto, ha
ricevuto telefonicamente rassicurazioni in merito al celere e
integrale risarcimento del danno subìto da parte di un'operatrice
della compagnia irlandese;
- la carrozzina, periziata da un tecnico ortopedico di una delle
sole quattro società che operano per l'unità spinale di Cagliari, è
risultata irreparabile e pertanto è stato consigliato alla famiglia
l'acquisto di una identica del costo di 5.750 euro;
considerato che:
- nonostante le iniziali rassicurazioni, Ryanair successivamente,
appellandosi alla convenzione di Montreal, si è dimostrata
disponibile ad un parziale risarcimento pari a 1.093 euro;
- tale convenzione è riferita solo a bagagli ordinari, non certo ad
una carrozzina per disabili indispensabile a garantire la mobilità
di una persona affetta da una grave patologia;
evidenziato che:
- la prassi, nei voli di linea è quella di trasportare a bordo le
carrozzine assicurando la corretta sistemazione delle stesse, al
fine di prevenire eventuali danneggiamenti;
- in casi analoghi i danni agli ausili per disabili trasportati in
aereo sono stati risarciti integralmente ed è stata considerata
inapplicabile la convenzione di Montreal vista la palese differenza
che intercorre tra un normale bagaglio e uno strumento sanitario
indispensabile per un portatore di handicap;
- la grave patologia non consente al soggetto danneggiato di
utilizzare altre carrozzine diverse da quella, fatta su misura, di
cui disponeva;
- il giovane, compositore di musica elettronica di fama mondiale,
per motivi di lavoro viaggia con frequenza, pertanto il
danneggiamento alla carrozzina ha arrecato grave pregiudizio alla
sua attività lavorativa,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
regionale dei trasporti e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se non ritengano opportuno intervenire con urgenza presso i
vertici della compagnia aerea Ryanair affinché l'importo del danno
subito sia integralmente risarcito;
2) quali iniziative intendano mettere in atto per garantire il
rispetto del diritto alla mobilità delle persone affette da
disabilità;
3) se non ritengano opportuno, al fine di evitare il ripetersi di
episodi analoghi, accordarsi con le compagnie aeree per la stipula
di un protocollo d'intesa atto a garantire il risarcimento integrale
in caso di danneggiamento degli ausili sanitari utilizzati dai
disabili, con un'attenzione particolare per quelli affetti da scarsa
capacità di deambulazione.
Cagliari, 29 gennaio 2010