CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 64/A
INTERPELLANZA BRUNO - SANNA Gian Valerio - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SORU sulla violazione dei requisiti del bando pubblico per l'attribuzione di assegni di merito a studenti diplomati nell'anno scolastico 2007/2008 e iscritti all'università nell'anno accademico 2008/2009 nella stesura della graduatoria definitiva.
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I sottoscritti,
premesso che:
- con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, all'articolo 4 è stata
prevista, al fine di rendere efficace il diritto atto studio degli
studenti capaci e meritevoli, l'assegnazione di assegni di merito
aventi per obiettivo principale l'investimento per la crescita del
capitale umano e per superare le carenze delle competenze nelle
materie tecnico-scientifiche;
- nel testo della legge regionale, con successiva legge regionale 7
agosto 2009, n. 3, è stata soppressa la parola "prioritariamente"
senza per altro far venire meno la finalità di "superare le carenze
delle competenze tecnico-scientifiche", così come recita il testo
della norma novellata;
- il bando pubblicato a tal fine il 21 ottobre 2008 contiene al
punto 7 la specifica ed inequivocabile previsione: "Gli iscritti a
facoltà di area scientifica avranno precedenza assoluta sugli
studenti iscritti a facoltà di aree non scientifiche";
considerato che l'Assessorato competente, in data 23 novembre 2009, ha reso pubbliche le graduatorie definitive per l'assegnazione degli assegni di merito dalle quali si evince che non sia stata ottemperata la finalità di legge e violata la specifica previsione del bando avendo la stessa graduatoria tenuto conto indifferentemente di competenze tecnico-scientifiche e competenze non tecnico-scientifiche, con evidente sviamento delle volontà legislative e delle previsioni del bando pubblico;
specificato che:
- l'esito della graduatoria definitiva non può che far riferimento
al testo integrale e mai modificato del bando pubblico del 21
ottobre 2008 con il quale si è data attuazione alle norme di cui
alla legge regionale n. 3 del 2008, non disponendo, la Giunta
regionale, di differenti autorizzazioni né tantomeno potendo, la
modifica introdotta con legge regionale n. 3 del 2009, operare in
senso retroattivo a bando in corso e a termini scaduti;
- anche nel bando relativo al 2009, pubblicato nel dicembre 2009 si
modificano i contenuti di valutazione del merito passando da una
valutazione ponderale ad una aritmetica e non riconoscendo la
funzione dei crediti formativi quali entità ponderali di valutazione
delle prove e, inoltre, ponendo vincoli di età che nulla hanno a che
fare con l'obiettivo sancito in legge di provvedere al sostegno
degli "studenti universitari e meritevoli" indipendentemente dalla
toro età;
considerato che le norme di modifica introdotte con la legge regionale n. 3 del 2009 risultano essere identiche, per tenore e contenuto, ad analogo emendamento che in sede di discussione della legge regionale n. 2 del 2009 (legge finanziaria del 2009) è stato formalmente bocciato dal Consiglio regionale (emendamento n. 23 all'articolo 1) e che pertanto si configura in sede di applicazione dell'articolo 76 del Regolamento interno, una non ammissibilità dello stesso testo prima che siano decorsi sei mesi,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport affinché chiariscano:
1) per quali ragioni ed in forza di quale autorizzazione normativa
sia stato modificato il criterio per la formazione della graduatoria
dei beneficiari degli assegni di merito di cui all'oggetto,
contenuto nella disciplina generate e nel bando pubblico del 21
ottobre 2008;
2) per quali motivazioni giuridiche sia stata resa retroattiva
l'interpretazione non corretta di un superamento della previsione
della legge regionale e del bando, là dove si afferma che gli
iscritti a facoltà di area scientifica hanno precedenza assoluta
sugli studenti iscritti a facoltà non scientifiche;
3) per quali ragioni, non supportate da corrette interpretazioni
delle finalità della legge istitutiva, siano stati introdotti
criteri nel nuovo bando 2009 che modificano sostanzialmente la
valutabilità del merito e pongono limitazioni di età in palese
contrasto con la sola ed esclusiva finalità delle norme di
"sostenere il diritto allo studio degli studenti universitari capaci
e meritevoli" a prescindere da qualunque limite o valutazione degli
studenti;
4) se non si intenda provvedere urgentemente, in sede di autotutela,
alla revisione in coerenza normativa di detta graduatoria definitiva
e del nuovo bando pubblicato nel dicembre 2009 anche al fine di
evitare una lunga e prevedibile sequenza di ricorsi amministrativi;
5) se non si ravvedano gli estremi di inefficacia del comma 6
dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, per
effetto della violazione dell'articolo 78 del Regolamento interno
del Consiglio regionale, sulla quale ci si riserva di avanzare
specifica contestazione.
Cagliari, 18 gennaio 2010