CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 36/A

INTERPELLANZA SECHI - URAS - ZEDDA Massimo, sulla stipula di un accordo di programma della Regione con il Comune di Arzachena per l'ampliamento di quattro importanti strutture alberghiere della Costa Smeralda.

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I sottoscritti,

premesso che:
- è stata riportata da autorevoli organi di stampa sardi, con grande evidenza, la notizia che troverebbe conferma in dichiarazioni dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, secondo cui il Presidente della Regione starebbe per approvare un accordo di programma con il Comune di Arzachena per l'ampliamento di quattro importanti strutture alberghiere della Costa Smeralda, modificando i vigenti strumenti urbanistici comunali;
- secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano, per l'autorizzazione all'ampliamento delle strutture alberghiere il Presidente della Regione intenderebbe seguire le procedure indicate nell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo il quale "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";
- il quinto comma del medesimo articolo 34 ha previsto che "ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza";

considerato che la lettera f) del primo comma dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, attribuisce alla Regione sarda una potestà legislativa piena ed esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica e che, pertanto, le disposizioni dell'articolo 34 del già ricordato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono avere né modificato né, tanto meno, abrogato le prescrizioni della legislazione regionale e in particolare, quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), che detta precise ed inderogabili regole procedurali per l'adozione del piano urbanistico comunale e delle sue successive varianti;

considerato ancora che la stessa legge regionale n. 45 del 1989, agli articoli 28 e 28 bis, detta la disciplina delle procedure per l'approvazione di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati in materia urbanistica "finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi",

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se corrispondano a verità le notizie e le dichiarazioni dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica riportate in prima e terza pagina dal quotidiano La Nuova Sardegna del 3 settembre 2009, secondo le quali il Presidente della Regione intenderebbe approvare rilevanti aumenti di volumetria di quattro importanti strutture alberghiere della Costa Smeralda attraverso le procedure dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in violazione delle disposizioni degli articoli 20, 28 e 28 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), creando un precedente che può trovare applicazione sull'intero territorio regionale;
2) sulla base di quali valutazioni ritengano che l'Amministrazione regionale abbia una "competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento", tale da consentire al Presidente della Regione di promuovere in prima persona la stipula di un accordo di programma per interventi edilizi su strutture alberghiere che riguardano il Comune di Arzachena;
3) in forza di quali convinzioni giuridico-istituzionali ritengano che il più volte ricordato articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sia applicabile alla Regione sarda, per di più in una materia come l'edilizia e l'urbanistica su cui la Regione è titolare di una potestà legislativa piena ed esclusiva, che ha già esercitato con l'approvazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale);
4) se non ritengano che la disciplina delle procedure per l'approvazione di accordi di programma in materia di edilizia ed urbanistica debba essere esclusivamente quella dettata dagli articoli 28 e 28 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

Cagliari, 9 settembre 2009