CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 32/C-5

INTERPELLANZA SOLINAS Christian, sul funzionamento dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione umida gestito dalla Tecnocasic Spa (in liquidazione) in località Tanca Noa e sul monitoraggio delle relative emissioni maleodoranti nei centri abitati del Comune di Capoterra.

 ***************

Il sottoscritto,

premesso che:
- ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 1999, sono state assegnate alla Regione Sardegna le risorse statali relative al trasferimento delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (convenzioni ex AGENSUD ) per un importo pari a euro 71.894.791,65;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 30/10 del 20 luglio 2004, tali risorse sono state ripartite tra gli assessorati interessati ed in particolare sono stati finanziati gli interventi di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente nell'ambito della gestione dei rifiuti;
- con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 287/B del 6 agosto 2004, nel capitolo di nuova istituzione SC04.1158 (ex 05036) - UPB S04.05.002 (ex S05.021), sono state iscritte le somme relative al finanziamento concesso dalla Regione autonoma della Sardegna al Consorzio industriale provinciale di Cagliari (ex CASIC) per la realizzazione nel Comune di Capoterra del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani dell'ambito A1 di Cagliari;
- il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è costituito da una sezione di selezione del rifiuto indifferenziato, da tre linee di termovalorizzazione del sovvallo, da una sezione di stabilizzazione dell'organico da preselezione e da una sezione di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata;
- in particolare tali ultime sezioni del sistema integrato sono state attivate nell'impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione umida di recente ultimazione, autorizzato dalla Regione con due distinte linee di trattamento: una di potenzialità pari a 24.000 t/anno dedicata esclusivamente alla frazione organica di qualità, proveniente dalla raccolta differenziata comunale insieme a sfalci e potature da giardini; la seconda linea, di potenzialità pari a 49.000 t/anno, destinata al trattamento della frazione organica originata dalla preselezione meccanica dei rifiuti solidi urbani conferiti all'impianto di incenerimento;

preso atto che:
- il Consorzio industriale provinciale di Cagliari, con nota n. 2870 del 14 novembre 2008, ha richiesto all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'erogazione dell'ulteriore finanziamento di euro 1.450.000 presentando uno studio di fattibilità relativo all'adeguamento alle migliori tecniche disponibili dell'impianto di compostaggio di qualità, sulla base della considerazione che la potenzialità della sezione di ricezione e trattamento dello stesso, in seguito all'adozione estensiva delle modalità di raccolta differenziata domiciliare in tutto l'ambito A1, non consente un'efficiente gestione di tutta la frazione organica conferita;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 71/35 del 16 dicembre 2008, è stata concessa al Consorzio industriale provinciale di Cagliari la somma di euro 1.444.198,99 di cui al capitolo SC04.1158 - UPB S04.05.002, esercizio 2006/R per la realizzazione dei lavori di potenziamento della sezione di ricezione dell'impianto di compostaggio di qualità;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 27/27 del 9 giugno 2009 è stato assegnato allo stesso Consorzio industriale provinciale di Cagliari l'ulteriore finanziamento di euro 3.950.000 per l'ampliamento della sezione di maturazione per la produzione di compost;
- con crescente frequenza ed intensità l'areale del Comune di Capoterra ricompreso tra la strada statale n. 195 e le lottizzazioni di La Maddalena spiaggia, La Residenza del sole, Coop. 1000, Frutti d'oro, Residenza del poggio, unitamente a parte del centro storico, agli insediamenti nell'agro ed alle attività commerciali, agricole, turistiche ed artigianali insistenti su tale porzione di territorio sono rese invivibili dalle esalazioni maleodoranti provenienti dall'impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione umida in argomento;
- la popolazione ivi residente sta manifestando sempre maggiore preoccupazione e disagio per le molestie olfattive causate dalle esalazioni provenienti dall'impianto, che vanno compromettendo anche l'immagine e gli interessi economico-produttivi del territorio;

considerato che:
- l'autorizzazione rilasciata al CASIC per l'attivazione dell'impianto è subordinata al rispetto delle prescrizioni di corretta gestione dei processi di trattamento dei rifiuti organici nonché dei relativi monitoraggi;
- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione del 5 febbraio 1998, hanno chiarito che "le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse";
- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" ha introdotto in Italia l'Autorizzazione ambientale integrata, obbligando i conduttori degli impianti di trattamento dei rifiuti a porre in essere tutti gli accorgimenti indispensabili ad eliminare, o quanto meno limitare fino alla normale tollerabilità, le emissioni odorigene mediante il ricorso alle Best available techniques, riservando all'autorità competente la possibilità di richiedere, per impianti localizzati in particolari aree, il ricorso a misure di prevenzione particolari più rigorose e supplementari rispetto a quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili;
- la Corte di cassazione penale, Sez. III, con sentenza n. 42087 del 21 dicembre 2006, ha chiarito che "Per molestia deve intendersi ogni fatto idoneo a recare fastidio, disagio o disturbo ed in genere qualsiasi fatto idoneo a turbare il modo di vivere quotidiano. Il superamento del limite della normale tollerabilità costituisce il parametro principale (ma non l'unico) per valutare l'idoneità dell'esalazione maleodorante a recare offesa o molestia e ciò perché le emissioni maleodoranti sono vietate nei casi non consentiti dalla legge, la quale contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissione dei fumi che non superino la soglia fissata da leggi speciali. Nella fattispecie, anche se non è stata espletata alcuna perizia tecnica (ma di ciò non si è doluto il ricorrente, il quale non ha sollevato alcuna specifica doglianza in merito ad un eventuale mancato superamento dei limiti di tollerabilità), si è comunque accertato per mezzo della relazione del medico dell'azienda sanitaria e dei sopraluoghi espletati dagli inquirenti. che si trattava di esalazioni non tollerabili tanto e vero che creavano una condizione di disagio che culminava nella non vivibilità dell'ambiente";
- non risulterebbero installate nel territorio comunale di Capoterra centraline automatiche di misura dell'ARPAS, che effettua il monitoraggio della zona industriale di Macchiareddu (per le sole aree in agro di Assemini) limitatamente alle emissioni inquinanti di anidride solforosa, biossido di carbonio, benzene, polveri PM10, ecc. senza alcuna attenzione alle esalazioni odorigene;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio rende obbligatorio il monitoraggio di tali emissioni, che può scientificamente essere condotto mediante due distinti metodi: il cosiddetto naso elettronico, in grado di monitorare in continuo l'aria e di effettuare la valutazione delle immissioni ed il riconoscimento delle cause della molestia olfattiva a distanza dalle sorgenti emissive; ovvero l'indagine olfattometrica dinamica secondo le norme UNI EN 13725, laddove, per poter valutare oggettivamente una grandezza tipicamente soggettiva come la molestia olfattiva, si ricorre alla tecnica sensoriale che permette di oggettivare la sensazione di odore esprimendo in numeri (UO/mc, unità odorimetriche per metro cubo) una sensazione del tutto soggettiva di un gruppo di persone selezionate (panel) elaborata statisticamente,

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente al fine di sapere se:
1) intendano avviare immediatamente la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione umida in località Macchiareddu gestito dalla Tecnocasic Spa (in liquidazione);
2) sia loro intendimento verificare il rispetto da parte del soggetto gestore dell'impianto delle prescrizioni e degli obblighi tutti, connessi all'Autorizzazione ambientale integrata;
3) intendano effettuare immediatamente, anche mediante l'ARPAS e con l'installazione nel territorio del Comune di Capoterra di stazioni di rilevamento fisse, i monitoraggi sulle emissioni odorigene dell'impianto secondo metodi scientificamente riconosciuti e renderne pubblici e disponibili i risultati;
4) non ritengano opportuno vincolare la liquidazione degli ulteriori finanziamenti accordati al Consorzio industriale provinciale di Cagliari per un importo pari a circa euro 5.400.000 alla preventiva, immediata e stabile cessazione delle esalazioni maleodoranti rilasciate dai processi di trattamento dei rifiuti nell'impianto, pure avvalendosi della norma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
5) intendano, al fine di tutelare la qualità della vita degli abitanti di Capoterra nonché gli esercizi commerciali e le attività agrituristiche e pastorali fortemente penalizzate dalla persistenza del fenomeno di inquinamento olfattivo del territorio, disporre in via d'urgenza che fino all'adeguamento dell'impianto e dei processi finalizzato all'eliminazione delle esalazioni maleodoranti la frazione umida responsabile delle emissioni odorigene sia direttamente smaltita mediante l'impianto di incenerimento presente nella stessa piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti di Macchiareddu.

Cagliari, 28 luglio 2009