CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 32/C-5
INTERPELLANZA SOLINAS Christian, sul funzionamento dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione umida gestito dalla Tecnocasic Spa (in liquidazione) in località Tanca Noa e sul monitoraggio delle relative emissioni maleodoranti nei centri abitati del Comune di Capoterra.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo n. 112 del 1998 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 settembre 1999, sono state assegnate alla
Regione Sardegna le risorse statali relative al trasferimento delle
funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno (convenzioni ex AGENSUD ) per un importo pari a euro
71.894.791,65;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 30/10 del 20 luglio
2004, tali risorse sono state ripartite tra gli assessorati
interessati ed in particolare sono stati finanziati gli interventi
di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente
nell'ambito della gestione dei rifiuti;
- con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio n. 287/B del 6 agosto 2004, nel capitolo di
nuova istituzione SC04.1158 (ex 05036) - UPB S04.05.002 (ex
S05.021), sono state iscritte le somme relative al finanziamento
concesso dalla Regione autonoma della Sardegna al Consorzio
industriale provinciale di Cagliari (ex CASIC) per la realizzazione
nel Comune di Capoterra del sistema integrato di gestione dei
rifiuti urbani dell'ambito A1 di Cagliari;
- il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è costituito
da una sezione di selezione del rifiuto indifferenziato, da tre
linee di termovalorizzazione del sovvallo, da una sezione di
stabilizzazione dell'organico da preselezione e da una sezione di
compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata;
- in particolare tali ultime sezioni del sistema integrato sono
state attivate nell'impianto di compostaggio e stabilizzazione della
frazione umida di recente ultimazione, autorizzato dalla Regione con
due distinte linee di trattamento: una di potenzialità pari a 24.000
t/anno dedicata esclusivamente alla frazione organica di qualità,
proveniente dalla raccolta differenziata comunale insieme a sfalci e
potature da giardini; la seconda linea, di potenzialità pari a
49.000 t/anno, destinata al trattamento della frazione organica
originata dalla preselezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
conferiti all'impianto di incenerimento;
preso atto che:
- il Consorzio industriale provinciale di Cagliari, con nota n. 2870
del 14 novembre 2008, ha richiesto all'Assessorato regionale della
difesa dell'ambiente l'erogazione dell'ulteriore finanziamento di
euro 1.450.000 presentando uno studio di fattibilità relativo
all'adeguamento alle migliori tecniche disponibili dell'impianto di
compostaggio di qualità, sulla base della considerazione che la
potenzialità della sezione di ricezione e trattamento dello stesso,
in seguito all'adozione estensiva delle modalità di raccolta
differenziata domiciliare in tutto l'ambito A1, non consente
un'efficiente gestione di tutta la frazione organica conferita;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 71/35 del 16 dicembre
2008, è stata concessa al Consorzio industriale provinciale di
Cagliari la somma di euro 1.444.198,99 di cui al capitolo SC04.1158
- UPB S04.05.002, esercizio 2006/R per la realizzazione dei lavori
di potenziamento della sezione di ricezione dell'impianto di
compostaggio di qualità;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 27/27 del 9
giugno 2009 è stato assegnato allo stesso Consorzio industriale
provinciale di Cagliari l'ulteriore finanziamento di euro 3.950.000
per l'ampliamento della sezione di maturazione per la produzione di
compost;
- con crescente frequenza ed intensità l'areale del Comune di
Capoterra ricompreso tra la strada statale n. 195 e le lottizzazioni
di La Maddalena spiaggia, La Residenza del sole, Coop. 1000, Frutti
d'oro, Residenza del poggio, unitamente a parte del centro storico,
agli insediamenti nell'agro ed alle attività commerciali, agricole,
turistiche ed artigianali insistenti su tale porzione di territorio
sono rese invivibili dalle esalazioni maleodoranti provenienti
dall'impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione umida
in argomento;
- la popolazione ivi residente sta manifestando sempre maggiore
preoccupazione e disagio per le molestie olfattive causate dalle
esalazioni provenienti dall'impianto, che vanno compromettendo anche
l'immagine e gli interessi economico-produttivi del territorio;
considerato che:
- l'autorizzazione rilasciata al CASIC per l'attivazione
dell'impianto è subordinata al rispetto delle prescrizioni di
corretta gestione dei processi di trattamento dei rifiuti organici
nonché dei relativi monitoraggi;
- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed il relativo
decreto ministeriale di attuazione del 5 febbraio 1998, hanno
chiarito che "le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di
ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto
non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare
pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la
flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse";
- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento" ha introdotto in Italia
l'Autorizzazione ambientale integrata, obbligando i conduttori degli
impianti di trattamento dei rifiuti a porre in essere tutti gli
accorgimenti indispensabili ad eliminare, o quanto meno limitare
fino alla normale tollerabilità, le emissioni odorigene mediante il
ricorso alle Best available techniques, riservando all'autorità
competente la possibilità di richiedere, per impianti localizzati in
particolari aree, il ricorso a misure di prevenzione particolari più
rigorose e supplementari rispetto a quelle ottenibili con le
migliori tecniche disponibili;
- la Corte di cassazione penale, Sez. III, con sentenza n. 42087 del
21 dicembre 2006, ha chiarito che "Per molestia deve intendersi ogni
fatto idoneo a recare fastidio, disagio o disturbo ed in genere
qualsiasi fatto idoneo a turbare il modo di vivere quotidiano. Il
superamento del limite della normale tollerabilità costituisce il
parametro principale (ma non l'unico) per valutare l'idoneità
dell'esalazione maleodorante a recare offesa o molestia e ciò perché
le emissioni maleodoranti sono vietate nei casi non consentiti dalla
legge, la quale contiene una sorta di presunzione di legittimità
delle emissione dei fumi che non superino la soglia fissata da leggi
speciali. Nella fattispecie, anche se non è stata espletata alcuna
perizia tecnica (ma di ciò non si è doluto il ricorrente, il quale
non ha sollevato alcuna specifica doglianza in merito ad un
eventuale mancato superamento dei limiti di tollerabilità), si è
comunque accertato per mezzo della relazione del medico dell'azienda
sanitaria e dei sopraluoghi espletati dagli inquirenti. che si
trattava di esalazioni non tollerabili tanto e vero che creavano una
condizione di disagio che culminava nella non vivibilità
dell'ambiente";
- non risulterebbero installate nel territorio comunale di Capoterra
centraline automatiche di misura dell'ARPAS, che effettua il
monitoraggio della zona industriale di Macchiareddu (per le sole
aree in agro di Assemini) limitatamente alle emissioni inquinanti di
anidride solforosa, biossido di carbonio, benzene, polveri PM10,
ecc. senza alcuna attenzione alle esalazioni odorigene;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio rende
obbligatorio il monitoraggio di tali emissioni, che può
scientificamente essere condotto mediante due distinti metodi: il
cosiddetto naso elettronico, in grado di monitorare in continuo
l'aria e di effettuare la valutazione delle immissioni ed il
riconoscimento delle cause della molestia olfattiva a distanza dalle
sorgenti emissive; ovvero l'indagine olfattometrica dinamica secondo
le norme UNI EN 13725, laddove, per poter valutare oggettivamente
una grandezza tipicamente soggettiva come la molestia olfattiva, si
ricorre alla tecnica sensoriale che permette di oggettivare la
sensazione di odore esprimendo in numeri (UO/mc, unità odorimetriche
per metro cubo) una sensazione del tutto soggettiva di un gruppo di
persone selezionate (panel) elaborata statisticamente,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e
l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente al fine di sapere
se:
1) intendano avviare immediatamente la verifica del corretto
funzionamento dell'impianto di compostaggio e stabilizzazione della
frazione umida in località Macchiareddu gestito dalla Tecnocasic Spa
(in liquidazione);
2) sia loro intendimento verificare il rispetto da parte del
soggetto gestore dell'impianto delle prescrizioni e degli obblighi
tutti, connessi all'Autorizzazione ambientale integrata;
3) intendano effettuare immediatamente, anche mediante l'ARPAS e con
l'installazione nel territorio del Comune di Capoterra di stazioni
di rilevamento fisse, i monitoraggi sulle emissioni odorigene
dell'impianto secondo metodi scientificamente riconosciuti e
renderne pubblici e disponibili i risultati;
4) non ritengano opportuno vincolare la liquidazione degli ulteriori
finanziamenti accordati al Consorzio industriale provinciale di
Cagliari per un importo pari a circa euro 5.400.000 alla preventiva,
immediata e stabile cessazione delle esalazioni maleodoranti
rilasciate dai processi di trattamento dei rifiuti nell'impianto,
pure avvalendosi della norma di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
5) intendano, al fine di tutelare la qualità della vita degli
abitanti di Capoterra nonché gli esercizi commerciali e le attività
agrituristiche e pastorali fortemente penalizzate dalla persistenza
del fenomeno di inquinamento olfattivo del territorio, disporre in
via d'urgenza che fino all'adeguamento dell'impianto e dei processi
finalizzato all'eliminazione delle esalazioni maleodoranti la
frazione umida responsabile delle emissioni odorigene sia
direttamente smaltita mediante l'impianto di incenerimento presente
nella stessa piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti di
Macchiareddu.
Cagliari, 28 luglio 2009