CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 17/A

INTERPELLANZA STOCHINO - PITTALIS - PIRAS - RANDAZZO - ZEDDA Alessandra - SANNA Matteo - PERU - CONTU Mariano Ignazio - LOCCI - BARDANZELLU sulle lacune della normativa regionale in materia di installazione di case mobili e maxi caravan nelle aziende turistiche della Regione Sardegna.

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I sottoscritti,

premesso che:
- nella imminenza della nuova stagione turistica e dell'apertura delle imprese turistiche ricettive all'aria aperta sarde, campeggi e villaggi turistici, si ripropongono i problemi generati da difformità interpretative della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, sulla base della quale è stato approvato il Piano paesaggistico regionale (PPR), in materia di installazione di case mobili e maxi caravan all'interno delle aziende turistiche regolarmente autorizzate della Regione Sardegna;
- queste difformità interpretative della normativa regionale (causate da una lacuna normativa) stanno provocando minuziosi e pesanti controlli verso varie strutture turistiche sarde da parte del Corpo di vigilanza ambientale regionale;

considerato che:
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha subito delle modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), il 29 ottobre 2008 presso la Camera dei deputati, ed è attualmente in discussione al Senato; le modifiche prevedono il posizionamento e l'installazione di "case mobili, maxi caravan e similari" senza alcuna autorizzazione edilizia e paesaggistica, superando quindi le difformità interpretative e rendendo sufficiente, a livello regionale, il recepimento di suddetta normativa;
- l'interpretazione inflessibile della normativa regionale, le conseguenti ispezioni e i controlli, rischiano di compromettere l'andamento delle strutture ricettive all'aria aperta della Sardegna con possibili e gravi risvolti sull'economia e sull'occupazione;
- gran parte delle regioni italiane nostre concorrenti ha già affrontato e risolto positivamente la questione con normative chiare e puntuali; in tal senso hanno già legiferato:
1) Regione Lombardia, articolo 5, legge regionale 13 aprile 2001, n. 7;
2) Regione Marche, articolo 3, legge regionale 31 agosto 1995, n. 29;
3) Regione Emilia Romagna, articolo 6, comma 6, legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
4) Regione Puglia, articolo 17, legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11;
5) Regione Veneto, articolo 30, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;
6) Regione Abruzzo, articoli 2 e 4, legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16;
7) Provincia di Trento, articolo 12, comma 2, regolamento attuativo della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, a modifica della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione sopra descritta;
2) quali soluzioni transitorie e urgenti intendano adottare, nell'imminenza della prossima stagione estiva, sul tema in oggetto, al fine di non compromettere l'andamento dell'intero sistema regionale del turismo all'aria aperta.

Cagliari, 10 giugno 2009