CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 17/A
INTERPELLANZA STOCHINO - PITTALIS - PIRAS - RANDAZZO - ZEDDA Alessandra - SANNA Matteo - PERU - CONTU Mariano Ignazio - LOCCI - BARDANZELLU sulle lacune della normativa regionale in materia di installazione di case mobili e maxi caravan nelle aziende turistiche della Regione Sardegna.
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I sottoscritti,
premesso che:
- nella imminenza della nuova stagione turistica e dell'apertura
delle imprese turistiche ricettive all'aria aperta sarde, campeggi e
villaggi turistici, si ripropongono i problemi generati da
difformità interpretative della legge regionale 25 novembre 2004, n.
8, sulla base della quale è stato approvato il Piano paesaggistico
regionale (PPR), in materia di installazione di case mobili e maxi
caravan all'interno delle aziende turistiche regolarmente
autorizzate della Regione Sardegna;
- queste difformità interpretative della normativa regionale
(causate da una lacuna normativa) stanno provocando minuziosi e
pesanti controlli verso varie strutture turistiche sarde da parte
del Corpo di vigilanza ambientale regionale;
considerato che:
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha subito delle modifiche
all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), il 29 ottobre 2008 presso la
Camera dei deputati, ed è attualmente in discussione al Senato; le
modifiche prevedono il posizionamento e l'installazione di "case
mobili, maxi caravan e similari" senza alcuna autorizzazione
edilizia e paesaggistica, superando quindi le difformità
interpretative e rendendo sufficiente, a livello regionale, il
recepimento di suddetta normativa;
- l'interpretazione inflessibile della normativa regionale, le
conseguenti ispezioni e i controlli, rischiano di compromettere
l'andamento delle strutture ricettive all'aria aperta della Sardegna
con possibili e gravi risvolti sull'economia e sull'occupazione;
- gran parte delle regioni italiane nostre concorrenti ha già
affrontato e risolto positivamente la questione con normative chiare
e puntuali; in tal senso hanno già legiferato:
1) Regione Lombardia, articolo 5, legge regionale 13 aprile 2001, n.
7;
2) Regione Marche, articolo 3, legge regionale 31 agosto 1995, n.
29;
3) Regione Emilia Romagna, articolo 6, comma 6, legge regionale 28
luglio 2004, n. 16;
4) Regione Puglia, articolo 17, legge regionale 11 febbraio 1999, n.
11;
5) Regione Veneto, articolo 30, legge regionale 4 novembre 2002, n.
33;
6) Regione Abruzzo, articoli 2 e 4, legge regionale 23 ottobre 2003,
n. 16;
7) Provincia di Trento, articolo 12, comma 2, regolamento attuativo
della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, a modifica della legge
provinciale 13 dicembre 1990, n. 33,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore regionale degli
enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione sopra descritta;
2) quali soluzioni transitorie e urgenti intendano adottare,
nell'imminenza della prossima stagione estiva, sul tema in oggetto,
al fine di non compromettere l'andamento dell'intero sistema
regionale del turismo all'aria aperta.
Cagliari, 10 giugno 2009
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