CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 9/A

INTERPELLANZA MANINCHEDDA - SANNA Giacomo DESSÌ PLANETTA SOLINAS Christian sui lavori di dragaggio dei fondali presso La Maddalena previsti per i cantieri ex G8, sito di interesse nazionale.

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I sottoscritti,

premesso che:
- l'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento di "grandi eventi" relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia), prevede: "La Regione autonoma della Sardegna provvede, con oneri a proprio carico, alla ricollocazione delle attività espletate negli immobili per i quali si procede alla dismissione, nonché alla bonifica dei sedimi militari dismessi, con esclusione delle attività da ricollocare a cura del Commissario delegato, indicate al successivo art. 4";
- l'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento di "grandi eventi" relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia), prevede: "In un'ottica di sviluppo socio-economico e turistico dell'Isola La Maddalena, la Regione Autonoma della Sardegna provvede a finanziare gli interventi infrastrutturali relativi ai beni acquisiti al demanio regionale. La Regione provvederà inoltre a finanziare i lavori relativi al molo e alle banchine nell'area antistante l'autoreparto compresa tra Cala Camiciotto e Molo Carbone nell'area dell'Arsenale";
- l'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 (Presidente del consiglio dei Ministri - Disposizioni urgenti di protezione civile), prevede: "Allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del Grande Evento "Presidenza italiana del Vertice G8" le finalità di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, è individuata come sito di interesse nazionale in deroga all'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";
- l'articolo 12, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 (Presidente del consiglio dei Ministri - Disposizioni urgenti di protezione civile), prevede: "Per l'utilizzo dei materiali provenienti dal dragaggio e dall'escavo dei fondali dell'area individuata come sito di interesse nazionale, se non pericolosi all'origine ovvero a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, è autorizzato il rifluimento nei cassoni in cemento armato costituenti le strutture di contenimento e la riprofilatura della linea di costa nonché per la realizzazione del nuovo molo/struttura di colmata nell'area compresa tra Punta Moneta e Cala Camicia";
- l'articolo 12, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 (Presidente del Consiglio dei Ministri - Disposizioni urgenti di protezione civile), prevede: "Per l'utilizzo in cassa di colmata dei materiali non pericolosi aventi valori di concentrazione superiori a quelli di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (ndr. quindi materiali contaminati) sono adottate misure atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente, con criteri di accettabilità basati su metodologie di analisi diretta del rischio, secondo procedure riconosciute a livello nazionale, tali da assicurare, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi del rischio sanitario ai siti contaminati elaborati dall'ISPRA, dall'ISS e dall'ARPA. Nello specifico, il materiale verrà opportunamente stabilizzato in situ per ottenere le idonee caratteristiche ambientali, in conformità alla citata procedura di analisi di rischio. Nell'ambito degli interventi di stabilizzazione, i materiali raggiungeranno idonee caratteristiche meccaniche, al fine di consentire il futuro banchinamento delle aree oggetto degli interventi';

considerato che:
- i lavori di cui trattasi consistono nel riutilizzo di circa 40.000 metri cubi di fanghi di dragaggio, prelevati nell'area portuale individuata dall'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, per il riempimento di vasconi in cemento armato da utilizzarsi come banchina e con la funzione di riprofilatura della linea di costa;
- come indicato in premessa i fanghi di dragaggio da refluire nei vasconi di cemento armato potranno essere utilizzati anche se contaminati (con valori di contaminazione superiori ai limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006);
- secondo quanto riportato nell'ordinanza 3716, articolo 12, comma 7, i fanghi di dragaggio da refluire nei vasconi, anche se inquinati, subiranno esclusivamente un trattamento di stabilizzazione al fine di conferire, agli stessi, idonee caratteristiche meccaniche;
- l'articolo 1, comma 996, della legge n. 296 del dicembre 2006 stabilisce "I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- quanto previsto nell'ordinanza n. 3716, articolo 12, comma 7, relativamente alla sola stabilizzazione dei fanghi contaminati da utilizzarsi in vasconi di colmata è palesemente in contrasto con la normativa di cui al punto precedente;
- la movimentazione di materiali contaminati ed il loro riutilizzo, senza la preventiva bonifica prevista dalla legge (articolo 1, comma 996, della legge n. 296 del dicembre 2006), può comportare rischi per la salute e l'ambiente del territorio interessato,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per conoscere:
1) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle colmate nei vasconi in cemento armato eventualmente collocati nella zona in parola;
2) se il trattamento dei fanghi contaminati consiste nella sola stabilizzazione e non, come prevede la legge, in una bonifica degli stessi;
3) di che tipo e da dove arrivano i materiali utilizzati per la stabilizzazione dei fanghi, e la congruità dei relativi costi;
4) se la sola operazione di stabilizzazione di materiali contaminati, possa comportare un vero e proprio rischio per la salute dell'uomo e dell'ambiente in un zona già sottoposta, per lungo tempo, a notevoli pressioni ambientali.

Cagliari, 15 maggio 2009