CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 9/A
INTERPELLANZA MANINCHEDDA - SANNA Giacomo DESSÌ PLANETTA SOLINAS Christian sui lavori di dragaggio dei fondali presso La Maddalena previsti per i cantieri ex G8, sito di interesse nazionale.
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I sottoscritti,
premesso che:
- l'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio
dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 (Ulteriori disposizioni per
lo svolgimento di "grandi eventi" relativi alla Presidenza italiana
del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia), prevede: "La
Regione autonoma della Sardegna provvede, con oneri a proprio
carico, alla ricollocazione delle attività espletate negli immobili
per i quali si procede alla dismissione, nonché alla bonifica dei
sedimi militari dismessi, con esclusione delle attività da
ricollocare a cura del Commissario delegato, indicate al successivo
art. 4";
- l'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del consiglio
dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 (Ulteriori disposizioni per
lo svolgimento di "grandi eventi" relativi alla Presidenza italiana
del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia), prevede: "In
un'ottica di sviluppo socio-economico e turistico dell'Isola La
Maddalena, la Regione Autonoma della Sardegna provvede a finanziare
gli interventi infrastrutturali relativi ai beni acquisiti al
demanio regionale. La Regione provvederà inoltre a finanziare i
lavori relativi al molo e alle banchine nell'area antistante
l'autoreparto compresa tra Cala Camiciotto e Molo Carbone nell'area
dell'Arsenale";
- l'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 (Presidente del
consiglio dei Ministri - Disposizioni urgenti di protezione civile),
prevede: "Allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo
svolgimento del Grande Evento "Presidenza italiana del Vertice G8"
le finalità di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e
successive modificazioni ed integrazioni, l'area dell'arsenale
compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala
Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e
l'antistante specchio d'acqua, è individuata come sito di interesse
nazionale in deroga all'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni";
- l'articolo 12, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del
consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 (Presidente del
consiglio dei Ministri - Disposizioni urgenti di protezione civile),
prevede: "Per l'utilizzo dei materiali provenienti dal dragaggio e
dall'escavo dei fondali dell'area individuata come sito di interesse
nazionale, se non pericolosi all'origine ovvero a seguito di
trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli
inquinanti, è autorizzato il rifluimento nei cassoni in cemento
armato costituenti le strutture di contenimento e la riprofilatura
della linea di costa nonché per la realizzazione del nuovo
molo/struttura di colmata nell'area compresa tra Punta Moneta e Cala
Camicia";
- l'articolo 12, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del
consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 (Presidente del
Consiglio dei Ministri - Disposizioni urgenti di protezione civile),
prevede: "Per l'utilizzo in cassa di colmata dei materiali non
pericolosi aventi valori di concentrazione superiori a quelli di cui
alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (ndr. quindi materiali contaminati) sono
adottate misure atte a garantire la sicurezza e la tutela della
salute e dell'ambiente, con criteri di accettabilità basati su
metodologie di analisi diretta del rischio, secondo procedure
riconosciute a livello nazionale, tali da assicurare, per la parte
di interesse, il soddisfacimento dei Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi del rischio sanitario ai siti
contaminati elaborati dall'ISPRA, dall'ISS e dall'ARPA. Nello
specifico, il materiale verrà opportunamente stabilizzato in situ
per ottenere le idonee caratteristiche ambientali, in conformità
alla citata procedura di analisi di rischio. Nell'ambito degli
interventi di stabilizzazione, i materiali raggiungeranno idonee
caratteristiche meccaniche, al fine di consentire il futuro
banchinamento delle aree oggetto degli interventi';
considerato che:
- i lavori di cui trattasi consistono nel riutilizzo di circa 40.000
metri cubi di fanghi di dragaggio, prelevati nell'area portuale
individuata dall'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente
del consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, per il
riempimento di vasconi in cemento armato da utilizzarsi come
banchina e con la funzione di riprofilatura della linea di costa;
- come indicato in premessa i fanghi di dragaggio da refluire nei
vasconi di cemento armato potranno essere utilizzati anche se
contaminati (con valori di contaminazione superiori ai limiti di cui
alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006);
- secondo quanto riportato nell'ordinanza 3716, articolo 12, comma
7, i fanghi di dragaggio da refluire nei vasconi, anche se
inquinati, subiranno esclusivamente un trattamento di
stabilizzazione al fine di conferire, agli stessi, idonee
caratteristiche meccaniche;
- l'articolo 1, comma 996, della legge n. 296 del dicembre 2006
stabilisce "I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di
bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad
esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione
degli inquinanti stessi, come quelli di
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su
autorizzazione della regione territorialmente competente,
all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque
di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui
progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
- quanto previsto nell'ordinanza n. 3716, articolo 12, comma 7,
relativamente alla sola stabilizzazione dei fanghi contaminati da
utilizzarsi in vasconi di colmata è palesemente in contrasto con la
normativa di cui al punto precedente;
- la movimentazione di materiali contaminati ed il loro riutilizzo,
senza la preventiva bonifica prevista dalla legge (articolo 1, comma
996, della legge n. 296 del dicembre 2006), può comportare rischi
per la salute e l'ambiente del territorio interessato,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale della difesa
dell'ambiente per conoscere:
1) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle colmate
nei vasconi in cemento armato eventualmente collocati nella zona in
parola;
2) se il trattamento dei fanghi contaminati consiste nella sola
stabilizzazione e non, come prevede la legge, in una bonifica degli
stessi;
3) di che tipo e da dove arrivano i materiali utilizzati per la
stabilizzazione dei fanghi, e la congruità dei relativi costi;
4) se la sola operazione di stabilizzazione di materiali
contaminati, possa comportare un vero e proprio rischio per la
salute dell'uomo e dell'ambiente in un zona già sottoposta, per
lungo tempo, a notevoli pressioni ambientali.
Cagliari, 15 maggio 2009