CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 6/A
INTERPELLANZA PORCU - SABATINI - LOTTO - MORICONI - MANCA sulle disposizioni in materia di commissariamento dell'Autorità d'ambito di cui alla deliberazione n. 13/18 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna del 24 marzo 2009.
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I sottoscritti,
premesso che, con la deliberazione n. 13/18 del 24
marzo 2009, il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore
dei lavori pubblici, ha deliberato:
"- di provvedere attraverso apposito disegno di legge ad una
generale revisione della normativa regionale in materia di servizio
idrico integrato;
- di sospendere, nelle more della revisione della normativa del
servizio, la procedura elettorale di rinnovo dell'assemblea
dell'Autorità d'ambito;
- di revocare il mandato del commissario nominato per l'attivazione
della procedura elettorale (deliberazione della Giunta n. 53/20 del
9 ottobre 2008);
- di nominare l'ing. Franco Piga quale commissario che svolga le
funzioni dell'assemblea dell'Autorità d'ambito per il periodo
strettamente necessario a consentire il rinnovo degli organi sulla
base della nuova normativa regionale in materia di servizio idrico
integrato, che sarà approvata in conformità al disposto della legge
n. 244 del 2007, articolo 2, comma 38, e comunque per non più di sei
mesi";
sottolineato che nelle premesse di detto atto si fa riferimento, quale presupposto essenziale, alla "necessità non più rinviabile di procedere ad una generale revisione della normativa regionale in materia di servizio idrico integrato, tanto in ragione della urgente necessità di recepire i principi di modifica introdotti dalla legge nazionale, quanto per la necessità di apportare i necessari adeguamenti al sistema per garantirne un funzionamento più efficiente, appare opportuno sospendere il rinnovo dell'organismo regolatore così come ad oggi configurato e rivedere l'assetto strutturale predisposto dalla legge regionale anche in considerazione delle forme giuridiche individuate dalla legge n. 244 del 2007 in alternativa agli strumenti predisposti dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, specie in riferimento all'obiettivo di contenimento dei costi assegnato dal legislatore";
rilevato che l'articolo 19 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, attribuisce alla Giunta il potere di sciogliere l'assemblea dell'Autorità d'ambito, con decreto del Presidente della Regione adottato previa deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale, esclusivamente nelle ipotesi di "gravi o persistenti violazioni di legge" e "quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consorzio";
rilevato, altresì, che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, "con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni dell'Assemblea fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le votazioni per la ricostituzione dell'assemblea";
ravvisato che la deliberazione in oggetto ha sospeso la procedura elettorale di rinnovo dell'assemblea dell'Autorità d'ambito e contestualmente disposto il commissariamento della medesima fuori dei casi previsti dalla legge;
constatato che, ai sensi della legge n. 241 del 1990, articolo 21 octies, essa appare annullabile per violazione di legge;
osservato, altresì, che dalla mancanza di congruenza tra i presupposti indicati nella premessa e la deliberazione deriva comunque l'illegittimità della stessa per eccesso di potere sub specie di irragionevolezza dell'atto;
rilevato che dalla illegittimità della nomina del commissario deriverebbe, in via consequenziale, l'illegittimità degli atti che il medesimo dovesse emanare;
osservato che quanto su esposto può determinare l'insorgenza di un danno ingiusto fonte di una responsabilità della Regione e di un conseguente contenzioso giudiziario,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e
l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere se:
1) siano a conoscenza del vizio che determina l'annullabilità della
deliberazione;
2) non ritengano di dover procedere ad un riesame dell'atto in
oggetto anche al fine di predisporre gli atti che si rendessero
necessari in sede di autotutela;
3) non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedimenti al
fine di salvaguardare l'interesse della Regione ed evitare futuri
contenziosi.
Cagliari, 6 maggio 2009