CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 3/C-8
INTERPELLANZA DEDONI sulla gara bandita dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport in data 11 aprile 2008 per progettazione, restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell'artigianato di Sassari.
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Il sottoscritto,
premesso che il Servizio dei beni culturali della
Regione autonoma della Sardegna, con bando pubblicato 1'11 aprile
2008, ha indetto una gara per l'appalto inerente la "Progettazione
definitiva, comprensiva del capitolato speciale d'appalto, del
cronoprogramma lavori e del piano di manutenzione dell'opera,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; esecuzione
dei lavori di restauro, recupero funzionale e allestimento del
Padiglione dell'artigianato di Sassari, dedicato ad Eugenio Tavolara,
destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato ed il
design", da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa con le formule di cui agli allegati B
ed E del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
sottolineato che l'appalto ha riguardato sia lavori sia servizi di
progettazione relativi al Padiglione dell'artigianato di Sassari -
immobile vincolato dal decreto legislativo n. 42 del 2004 essendo un
bene culturale - e che il bando ed il disciplinare di gara hanno
richiesto che tra i concorrenti riuniti in RTI fosse presente la
figura dell'architetto, che, come è noto, ha competenza esclusiva in
relazione alla progettazione dei beni culturali ex articolo 52 del
regio decreto n. 2537 del 1925;
rilevato che alla gara sono state ammesse le offerte della Pau
Franceschino & C. Snc e della AT & T Srl e sono state invece escluse
le offerte della 2T Costruzioni Srl e della Dott. Mario Ticca Srl;
preso atto che la commissione giudicatrice, in data 30 giugno 2008,
ha provvisoriamente aggiudicato la gara alla AT & T Srl e che, dopo
oltre quattro mesi, con determinazione del 4 novembre 2008, il
direttore del Servizio beni culturali della Regione autonoma della
Sardegna ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore della AT &
T Srl;
evidenziato che avverso detto provvedimento la Pau Franceschino & C.
Snc ha presentato un ricorso eccependo, in sintesi che:
- l'attribuzione del punteggio in base al prezzo offerto e
l'attribuzione dei punteggi alle singole offerte hanno in realtà
disatteso non solo le tabelle B ed E del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999, ma tutti i principi della
normativa vigente;
- nonostante il bando ed il disciplinare di gara lo disponessero ed
imponessero, la AT & T Srl, che non ha la qualificazione per la
progettazione, ha partecipato alla gara senza aver costituito o
comunque senza essersi impegnata a costituire un RTI con i
professionisti indicati per lo svolgimento dei servizi di
progettazione;
- in sede di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara
disposta dall'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicataria
provvisoria e, più in specifico, in seguito alla acquisizione
d'ufficio del casellario giudiziario, l'Amministrazione regionale ha
riscontrato che, nei confronti di uno dei progettisti della AT & T
Srl, era stata emessa sentenza di condanna per concorso con altri,
in qualità di direttore dei lavori, nella realizzazione di un abuso
edilizio in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico;
appreso che:
- in data 13 gennaio 2009 la Regione Sardegna si è costituita in
giudizio;
- in sede cautelare la società ricorrente ha chiesto ed ottenuto il
provvedimento cautelare e sospensione dei provvedimenti impugnati;
- in data 28 gennaio 2009 la controinteressata ha notificato un
ricorso incidentale chiedendo l'annullamento delle determinazioni
adottate della commissione esaminatrice e dei verbali in ordine
all'ammissione in gara della ricorrente principale, alla permanenza
in gara della ricorrente principale e della loro conferma implicita
da parte della determinazione dirigenziale del 4 novembre 2008;
considerato che appare fuor di dubbio che l'interesse della Regione
debba essere quello di addivenire alla esecuzione del miglior
progetto al miglior prezzo anche a scapito di una ridotta
contrazione dei tempi dei lavori;
ritenuto, altresì, che nella situazione venutasi a creare possa non
essere utile per l'Amministrazione regionale procedere alla
immediata stipula del contratto prima della decisone definitiva del
giudice amministrativo,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport per sapere se:
1) siano a conoscenza di quanto su esposto;
2) non ritengano di dover procedere ad un riesame degli atti di gara
anche al fine di predisporre gli atti che si rendessero necessari in
sede di autotutela;
3) non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedimenti al
fine di salvaguardare l'interesse della Regione ed evitare una
condanna della stessa alla rifusione dei danni che conseguirebbero
all'accoglimento del ricorso presentato dalla Pau Franceschino & C.
Snc;
3) non ritengano infine di sospendere la stipulazione del contratto
almeno tino alla decisione sul merito da parte del giudice
amministrativo;
4) non ritengano di dover provvedere con metodologie diverse alla
predisposizione dei bandi ed all'esecuzione delle gare d'appalto per
consentire un più puntuale rispetto della legge e soprattutto degli
interessi della Regione;
5) non ritengano, infine e comunque, di dover provvedere alla
verifica di buona parte degli appalti posti in campo per valutare se
la stesura degli stessi sia conforme alla normativa vigente in
materia.
Cagliari, 31 marzo 2009