CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 3/C-8

INTERPELLANZA DEDONI sulla gara bandita dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport in data 11 aprile 2008 per progettazione, restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell'artigianato di Sassari.

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Il sottoscritto,

premesso che il Servizio dei beni culturali della Regione autonoma della Sardegna, con bando pubblicato 1'11 aprile 2008, ha indetto una gara per l'appalto inerente la "Progettazione definitiva, comprensiva del capitolato speciale d'appalto, del cronoprogramma lavori e del piano di manutenzione dell'opera, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; esecuzione dei lavori di restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell'artigianato di Sassari, dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'artigianato ed il design", da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le formule di cui agli allegati B ed E del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;

sottolineato che l'appalto ha riguardato sia lavori sia servizi di progettazione relativi al Padiglione dell'artigianato di Sassari - immobile vincolato dal decreto legislativo n. 42 del 2004 essendo un bene culturale - e che il bando ed il disciplinare di gara hanno richiesto che tra i concorrenti riuniti in RTI fosse presente la figura dell'architetto, che, come è noto, ha competenza esclusiva in relazione alla progettazione dei beni culturali ex articolo 52 del regio decreto n. 2537 del 1925;

rilevato che alla gara sono state ammesse le offerte della Pau Franceschino & C. Snc e della AT & T Srl e sono state invece escluse le offerte della 2T Costruzioni Srl e della Dott. Mario Ticca Srl;

preso atto che la commissione giudicatrice, in data 30 giugno 2008, ha provvisoriamente aggiudicato la gara alla AT & T Srl e che, dopo oltre quattro mesi, con determinazione del 4 novembre 2008, il direttore del Servizio beni culturali della Regione autonoma della Sardegna ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore della AT & T Srl;

evidenziato che avverso detto provvedimento la Pau Franceschino & C. Snc ha presentato un ricorso eccependo, in sintesi che:
- l'attribuzione del punteggio in base al prezzo offerto e l'attribuzione dei punteggi alle singole offerte hanno in realtà disatteso non solo le tabelle B ed E del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, ma tutti i principi della normativa vigente;
- nonostante il bando ed il disciplinare di gara lo disponessero ed imponessero, la AT & T Srl, che non ha la qualificazione per la progettazione, ha partecipato alla gara senza aver costituito o comunque senza essersi impegnata a costituire un RTI con i professionisti indicati per lo svolgimento dei servizi di progettazione;
- in sede di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara disposta dall'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicataria provvisoria e, più in specifico, in seguito alla acquisizione d'ufficio del casellario giudiziario, l'Amministrazione regionale ha riscontrato che, nei confronti di uno dei progettisti della AT & T Srl, era stata emessa sentenza di condanna per concorso con altri, in qualità di direttore dei lavori, nella realizzazione di un abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico;

appreso che:
- in data 13 gennaio 2009 la Regione Sardegna si è costituita in giudizio;
- in sede cautelare la società ricorrente ha chiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare e sospensione dei provvedimenti impugnati;
- in data 28 gennaio 2009 la controinteressata ha notificato un ricorso incidentale chiedendo l'annullamento delle determinazioni adottate della commissione esaminatrice e dei verbali in ordine all'ammissione in gara della ricorrente principale, alla permanenza in gara della ricorrente principale e della loro conferma implicita da parte della determinazione dirigenziale del 4 novembre 2008;

considerato che appare fuor di dubbio che l'interesse della Regione debba essere quello di addivenire alla esecuzione del miglior progetto al miglior prezzo anche a scapito di una ridotta contrazione dei tempi dei lavori;

ritenuto, altresì, che nella situazione venutasi a creare possa non essere utile per l'Amministrazione regionale procedere alla immediata stipula del contratto prima della decisone definitiva del giudice amministrativo,

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se:
1) siano a conoscenza di quanto su esposto;
2) non ritengano di dover procedere ad un riesame degli atti di gara anche al fine di predisporre gli atti che si rendessero necessari in sede di autotutela;
3) non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedimenti al fine di salvaguardare l'interesse della Regione ed evitare una condanna della stessa alla rifusione dei danni che conseguirebbero all'accoglimento del ricorso presentato dalla Pau Franceschino & C. Snc;
3) non ritengano infine di sospendere la stipulazione del contratto almeno tino alla decisione sul merito da parte del giudice amministrativo;
4) non ritengano di dover provvedere con metodologie diverse alla predisposizione dei bandi ed all'esecuzione delle gare d'appalto per consentire un più puntuale rispetto della legge e soprattutto degli interessi della Regione;
5) non ritengano, infine e comunque, di dover provvedere alla verifica di buona parte degli appalti posti in campo per valutare se la stesura degli stessi sia conforme alla normativa vigente in materia.

Cagliari, 31 marzo 2009