CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Atti Consiliari - XIV Legislatura - Documenti***************
PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 1presentato dal consigliere regionale
MELONI Marcoil 30 settembre 2011
Modifiche all'articolo 96 del Regolamento interno
del Consiglio regionale della Sardegna***************
RELAZIONE
Una democrazia efficiente si basa sul principio secondo il quale i cittadini possono conoscere l'operato di coloro i quali eleggono a rappresentarli in seno alle assemblee rappresentative, ed in particolare il contenuto delle decisioni che essi adottano nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
Dunque, le votazioni degli organi di dette assemblee, dovrebbero essere sempre adottate in modo da consentire il controllo dei cittadini sull'operato dei loro rappresentanti, ovvero a scrutinio palese. Con la sola eccezione delle votazioni concernenti le persone.
Questa è la regola vigente nelle assemblee parlamentari dei principali Paesi membri dell'Unione europea quali ad esempio Regno Unito, Francia, Germania. Una regola che anche nel Parlamento italiano conosce, oltre a quelle relative i voti concernenti le persone, eccezioni limitate a ambiti specifici chiaramente individuati per materia: in particolare i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica contemplano, tra quelle che possono essere adottate a scrutinio segreto, le votazioni che incidono su principi e diritti di libertà costituzionalmente tutelati, sui diritti della famiglia e della persona umana, nonché quelle adottate in materia elettorale e sul regolamento. In ogni caso i regolamenti parlamentari escludono la possibilità di ricorrere al voto segreto in tema di bilancio e legge finanziaria: i cittadini devono poter conoscere le modalità con le quali vengono programmate e utilizzate le risorse delle pubbliche finanze.
La presente proposta di modifica del Regolamento consiliare si fonda dunque sull'esigenza di garantire il controllo dei cittadini sull'operato del Consiglio regionale e limita i casi di possibile ricorso al voto segreto in modo sostanzialmente omologo alle disposizioni in vigore nel Parlamento nazionale, limitatamente ai propri ambiti di competenza.
L'approvazione di tale riforma consentirebbe di superare un vero e proprio malcostume che, ancor più in una comunità regionale, autorizza, dietro lo schermo del voto segreto, ad adottare decisioni e provvedimenti talvolta potenzialmente capaci di creare autentiche disparità di trattamento, provvedimenti indirizzati al soddisfacimento di esigenze di poche persone o di specifiche realtà territoriali, senza che ad esse sia collegata l'assunzione di una responsabilità politica da parte dei singoli consiglieri. L'obiettivo della riforma che il proponente sottopone all'esame del Consiglio è dunque di migliorare la qualità della democrazia nella nostra regione, ristabilire un corretto rapporto delega-responsabilità-giudizio, rendere più moderne le istituzioni dell'autonomia.
Infine, questa riforma regolamentare, che potrebbe costituire l'avvio di una serie di miglioramenti al funzionamento del Consiglio, in modo da renderne l'attività più efficiente e più rispondente alle sue funzioni, entrerebbe in vigore dalla prossima legislatura: è dunque escluso qualsiasi tentativo di interferire con le attuali vicende politiche dalle quali si intende esclusivamente trarre spunto perché tutte le forze politiche presenti nel Consiglio, con lo sguardo rivolto al futuro, adottino una riforma capace di migliorare l'efficienza della massima istituzione rappresentativa dei cittadini sardi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 96
del Regolamento interno
del Consiglio regionale della Sardegna1. All'articolo 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola "segreto", sono inserite le seguenti parole: "limitatamente ai casi in cui esso è consentito ai sensi del comma 7 del presente articolo";
b) al comma 3, dopo la parola "segreto", sono inserite le seguenti parole: "limitatamente ai casi in cui esso è consentito ai sensi del comma 7 del presente articolo";
c) al comma 4, le parola successive a "mano" sono abrogate;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il voto a scrutinio segreto è ammesso esclusivamente per le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi del presente articolo, le votazioni riguardanti: i rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli da 14 a 32 della Costituzione, che rientrino nell'ambito della competenza legislativa regionale; le modifiche al Regolamento; l'istituzione di Commissioni di cui all'articolo 53 del presente Regolamento.
Non è in ogni caso consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti il bilancio pluriennale, gli atti di programmazione connessi alla manovra finanziaria e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria.
Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel presente articolo. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente del Consiglio regionale, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.".
Art. 2
Norma transitoria1. Le modificazioni dell'articolo 96 del Regolamento entrano in vigore a partire dalla seduta del Consiglio regionale successiva alla loro approvazione.