CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 622
presentata dal Consigliere regionale
MURGIONIil 5 febbraio2014
Tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni agricole regionali e dei derivati dalla lavorazione
di semole e sfarinati di grano duro***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La Sardegna, terra ricca di tradizioni, annovera tra queste anche le peculiarità nel campo agroalimentare con la produzione di prodotti tipici, diversi in ogni regione storica, e unici nel loro genere.
La trasformazione di semole e sfarinati di grano duro riveste un ruolo importante per la nostra Isola, un valore economico, sociale e occupazionale che deve essere conservato, valorizzato e soprattutto incrementato all'interno di una logica di filiera basata su regole e meccanismi che consentano una adeguata remunerazione per gli operatori del settore e la qualità e la sicurezza alimentare a tutela della salute dei consumatori.
La crisi in cui versa il comparto cerealicolo è causata da un insieme di fattori quali l'eterogeneità della materia prima dovuta ad un numero eccessivo di varietà coltivate, la disorganizzazione dell'offerta e la mancanza di accordi di filiera verticale che determinano uno scollamento tra il mondo della produzione primaria (cerealicoltori) e quello della trasformazione e, in un'ultima analisi, la drastica riduzione delle superfici a grano duro coltivate in Italia. In particolare, in Sardegna, si è passati da una superficie coltivata di 90.000 ettari di grano duro (annata agraria 2003/2004), con una produzione attorno a 1.800.000 quintali di granella, ad una superficie di poco inferiore a 28.000 ettari (annata agraria 2008/2009), per una produzione di circa 560.000 quintali. Si può affermare che l'attuale produzione di grano duro in Sardegna è largamente insufficiente per soddisfare i bisogni della sola popolazione sarda residente.
Le suddette condizioni determinano, quindi, un'insufficiente quantità di grano duro sardo utilizzato per la produzione di prodotti tipici locali di grande qualità e ben noti al mercato nazionale e internazionale e un aumento incontrollato dell'approvvigionamento di materia prima di origine extraregionale.
Attualmente la nostra produzione di grano duro di eccellenza si confonde con la massa di prodotto proveniente dalle nazioni europee ed extraeuropee. Occorre, a questo proposito, sottolineare che, in alcune di queste nazioni, la legislazioni sanitaria è meno garantista della nostra rispetto ai canoni di salubrità e qualità del prodotto. Pertanto, nonostante la nostra produzione di grano duro sia di eccellenza, come dimostrano i dati sperimentali condotti lungo la filiera, non avendo le potenzialità strutturali che ci consentono di competere in un mercato internazionale, come quello del grano, fatto di grandi numeri ma spesso di scarsa qualità, ne subiamo le conseguenze.
Nel tempo si è consolidato un utilizzo sempre più consistente di cereali coltivati in altre parti del mondo che, trasformati localmente in semole e farine, sono massicciamente utilizzati nelle produzioni tipiche e identitarie della nostra Regione.
Questa pratica è ingiusta e lesiva nei confronti degli interessi strategici ed economici della Sardegna, infatti:
- crea un danno enorme ai distretti rurali, con conseguente diminuzione delle superfici coltivate e l'abbandono, quindi, della coltivazione nei campi;
- penalizza le aziende di trasformazione che hanno voluto utilizzare le materie prime prodotte in Sardegna e che hanno investito in qualità e salubrità delle produzioni;
- non tutela la conservazione degli "antichi sapori" e dei "profumi" dei nostri prodotti che verrebbe invece salvaguardata utilizzando solo la materia prima locale;
- non tutela, infine, il consumatore che, invece, ha il diritto di mettere in tavola cibi di qualità la cui provenienza sia certificata.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Tutela dei prodotti locali1. Tutti i prodotti derivanti dalla lavorazione o utilizzo di semole e sfarinati, che si definiscono "prodotti tipici della Sardegna", sono prodotti esclusivamente con semole e sfarinati ottenuti dalla lavorazione di grano duro coltivato in Sardegna.
Art. 2
Disciplinari e contratti di filiera1. Per le finalità di cui all'articolo 1, si procede alla definizione di specifici disciplinari di produzione, che trovano applicazione mediante la realizzazione di contratti di filiera.
2. I disciplinari e i contratti di filiera assicurano la partecipazione responsabile di tutti gli attori della filiera del processo produttivo, dalla coltivazione della materia prima alla vendita del prodotto finito.
Art. 3
Organismo di controllo e vigilanza1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'Organismo di controllo e vigilanza incaricato della promozione, verifica, controllo, vigilanza e attuazione della presente legge. Esso tiene l'elenco dei prodotti tipici, avendo cura di aggiornano a seguito di richiesta al medesimo organismo.
Art. 4
Misure di promozione1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, possono essere promosse le seguenti iniziative:
a) azioni pubblicitarie;
b) azioni promozionali della commercializzazione;
c) campagne informative al consumo;
d) misure volte all'attuazione dei programmi di controllo di qualità.2. Le attività di cui al presente articolo sono attuate direttamente dalla Regione o, su incarico della stessa, da istituti, enti, o associazioni attivi nei rispettivi settori.
3. Per le iniziative di cui al comma 1, la Regione può anche concedere specifici contributi.
4. Le disposizione relative alle risorse annue messe a disposizione, alle percentuali di contribuzione e alle modalità di concessione sono rimandate ad apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).