CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 619
presentata dal Consigliere regionale
STOCCHINOil 21 gennaio 2014
Modifica della normativa in materia di circoscrizioni comunali ed istituzione della circoscrizione comunale di Flumini di Quartu
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge punta a modificare la normativa con cui si regolamenta il funzionamento della Municipalità di Pirri (Cagliari) e l'organo di decentramento rappresentativo dei residenti delle frazioni di Sassari.
Si evidenzia la necessità di prevedere che agli eletti venga riconosciuta un'indennità, un compenso limitato che possa però permettere ad ogni cittadino di essere componente di un organo in cui verranno discusse le istanze di migliaia di cittadini.
Nell'articolo 1 si prevede anche di istituire nuovamente la circoscrizione di Flumini di Quartu, un territorio rimasto privo di rappresentanza a seguito delle modifiche inerenti l'ordinamento degli enti locali, norme approvate sia in sede nazionale che in sede regionale. Il costituendo organo andrà a rappresentare un vastissimo territorio abitato da diverse migliaia di residenti, persone che, in alcuni casi, sarebbero costrette a percorrere anche 15 chilometri prima di raggiungere la sede del Comune di Quartu Sant'Elena. L'insediamento di un organo politico eletto democraticamente dovrà essere il primo passo per arrivare ad un reale decentramento delle funzioni amministrative esercitate dal comune. L'esercitarle nel luogo più vicino alla residenza dei cittadino è infatti un principio cardine del nostro ordinamento costituzionale. La creazione di un consiglio circoscrizionale sarebbe in grado di dare piena rappresentanza democratica ad un territorio bisognoso di attenzioni da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica della normativa in materia di consigli circoscrizionali1. L'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è sostituito con il seguente:
"Art. 2 (Riduzione dei costi e disposizioni varie)
1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti dei consigli circoscrizionali è riconosciuta una indennità. Tale compenso è pari ad un terzo dell'indennità massima percepita dal relativo sindaco per il presidente, e ad un quarto per i consiglieri. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In occasione del primo rinnovo del consiglio comunale di Quartu Sant'Elena successivo alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede ad istituire la circoscrizione rappresentativa della frazione di Flumini di Quartu. In materia di indennità si applica quanto previsto per la Municipalità di Pirri e la circoscrizione del Comune di Sassari.
3. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) dopo le parole "le unioni di comuni sono" sono aggiunte le parole "associazioni di". Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unioni di comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.
5. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia non si applica ìn Sardegna l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2001, n. 191(legge finanziaria 2010).
7. Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna.
8. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né al comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).