CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 616

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - CUCCUREDDU - CAMPUS - SOLINAS Christian - MURGIONI - COCCO Daniele Secondo - DEDONI

il 14 gennaio 2014

Modificazioni agli articoli 38, 40 della legge regionale n. 31 del 1998

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge consta di 3 articoli.

Gli articoli 1 e 2 intervengono sulla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 nella quale si introduce l'articolo 38 bis e si sostituisce l'articolo 40.

In particolare, l'articolo 38 bis (inserito tra le disposizioni del titolo IV che già trattano della mobilità dei dipendenti) contiene la disciplina organica del passaggio diretto (ipotesi, procedure, contingente), mentre l'articolo 32 bis, inserito nel titolo III relativo alla dirigenza, ne prevede l'estensione ad essa.

Sul piano della disciplina del rapporto di lavoro, la mobilità del personale tra amministrazioni, nella forma del passaggio diretto, si realizza attraverso l'istituto della cessione del contratto previsto nel Codice civile. Così, come dispone l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dipendente trasferito si applica il contratto collettivo vigente nell'amministrazione di destinazione, con inquadramento nella categoria corrispondente per contenuti professionali e titolo di accesso e nel livello economico di valore pari a quello in godimento. Al dipendente trasferito, inoltre, è mantenuta l'iscrizione alle particolari forme di previdenza integrativa e di quiescenza esistenti presso l'amministrazione di provenienza.

Sul piano procedurale, la mobilità prende avvio col programma triennale del fabbisogno di personale nel cui ambito viene stabilito il numero dei posti che possono essere coperti mediante passaggio diretto di dipendenti a tempo indeterminato che ne facciano domanda. Analogamente provvedono gli organi competenti delle agenzie e degli enti regionali.

Per quanto riguarda le modalità con cui si realizza il passaggio diretto, è previsto, come nella normativa quadro nazionale, che i posti da ricoprire e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi, siano resi pubblici da ciascuna amministrazione nell'apposito avviso di mobilità, e che il trasferimento venga disposto previo parere favorevole delle amministrazioni da cui e presso cui il dipendente chiede di essere trasferito.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, dispone in materia d'impiego di personale all'interno delle amministrazioni del comparto di contrattazione collettiva regionale (Amministrazione, agenzie ed enti), coniugando il criterio della massima flessibilità con l'autonomia funzionale, organizzativa e di bilancio di cui sono dotati gli enti e le agenzie.

In sintesi, la norma dispone che i dipendenti delle amministrazioni del comparto possano essere assegnati temporaneamente (o comandati) al loro interno senza limiti numerici, ma con un limite temporale di tre anni. Invece, da amministrazioni di altri comparti, l'Amministrazione regionale e gli enti/agenzie possono richiedere l'assegnazione temporanea (o il comando), la prima sino a 12 dipendenti complessivamente nell'esercizio finanziario, i secondi sino a 3 dipendenti, e tutti per un periodo non superiore a 12 mesi, motivatamente rinnovabile una sola volta.

I provvedimenti sono adottati sentito il dipendente interessato, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.

Inoltre, con riferimento a specifici progetti, e quindi per fronteggiare interventi ben definiti negli obiettivi e nel tempo, le amministrazioni regionali possono stipulare tra loro e con altre pubbliche amministrazioni apposite intese per l'avvalimento di dipendenti, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modificazioni all'articolo 38
della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.
3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.
5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.
6. Sono fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

Art. 2
Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)
1. La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente interessato e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione o d'ufficio. Si prescinde dai pareri nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale e negli interventi generali di razionalizzazione organizzativa volti anche al riequilibrio nella distribuzione del personale.

2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.

3. Nei casi di assegnazione temporanea previsti nei commi 1 e 2, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale.".

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).