CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 611

presentata dai Consiglieri regionali
MANCA - DIANA Giampaolo - SANNA Gian Valerio - SABATINI - PORCU - MELONI Valerio - LOTTO - ESPA - COCCO Pietro - AGUS - MORICONI - CUCCU - BRUNO

il 10 gennaio 2014

Disciplina dell'attività per il controllo e la valutazione delle politiche regionali del Consiglio regionale della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge ha come oggetto la valutazione dell'attuazione e degli effetti delle politiche pubbliche da parte del Consiglio regionale. Si tratta di un'attività di estrema importanza, necessaria per conoscere l'efficacia delle politiche regionali e indispensabile per verificare come vengono spese le risorse pubbliche.

Tale attività richiede un ripensamento della funzione di controllo che svolge l'Assemblea legislativa, tradizionalmente intesa come "sindacato ispettivo" (principalmente interrogazioni e interpellanze e mozioni) che, da sola, non è in grado di offrire delle risposte alle esigenze conoscitive relative al grado di attuazione e all'efficacia delle leggi approvate dal Consiglio e delle politiche attuate dalla Giunta regionale.

L'obiettivo della valutazione non è quello di mettere in discussione l'operato della Giunta regionale, ma la bontà delle scelte effettuate con la politica pubblica, intesa come soluzione adottata per affrontare e risolvere un determinato problema collettivo; si tratta di conoscere gli effetti che sono derivati dalle proprie decisioni e conseguentemente comprendere se abbiano o meno funzionato e quindi raggiunto i risultati previsti.

In quest'ottica il Consiglio regionale, già nella fase della definizione delle politiche e quindi dell'approvazione delle leggi regionali, acquisisce tutti gli elementi utili alla comprensione della problematica e stabilisce su quali dati valuterà se e in che misura la politica regionale avrà avuto successo e se i cambiamenti prodotti dall'intervento pubblico sono correlati all'intervento messo in atto.

L'oggetto della valutazione delle politiche regionali deve riguardare, da un lato, la comprensione del "se" e del "come" l'intervento pubblico previsto nella legge si sia tradotto in azioni concrete (attuazione della legge) e dall'altro in che misura l'intervento pubblico abbia prodotto i cambiamenti desiderati sui problemi che si intendevano risolvere (valutazione degli effetti delle politiche).

La logica nella quale si dovrebbe svolgere l'attività è quella dell'auto apprendimento: se qualcosa non ha funzionato è bene che il legislatore lo sappia, affinché possa operare le opportune correzioni attraverso delle modifiche legislative o nuovi atti d'indirizzo. In caso di politiche inefficaci - cioè non capaci di incidere positivamente nella realtà - il legislatore può decidere l'abrogazione delle norme relative, oppure di riallocare le risorse disponibili a favore degli interventi che si sono dimostrati più utili.

Tale attività implica la necessità di chiedere ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate. Tali informazioni servono a conoscere i dati relativi ai tempi e alle modalità di attuazione della legge, a evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione e infine a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale.

L'articolo 1 della proposta di legge definisce l'oggetto e la finalità della legge.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del Comitato paritetico per il controllo e la valutazione delle politiche regionali, un organismo consiliare al quale attribuire in maniera permanente il compito di promuovere l'uso di strumenti di valutazione nell'ambito dell'attività legislativa. Esso è composto da dieci consiglieri regionali in rappresentanza, in pari misura, dei gruppi consiliari della maggioranza e dell'opposizione. L'articolo prevede che a metà legislatura ci sia il rinnovo delle cariche per garantire l'alternanza tra maggioranza e minoranza.

L'articolo 3 elenca le funzioni del Comitato paritetico per il controllo e la valutazione delle politiche regionali che si esplicano sia nella fase di approvazione delle leggi regionali che in quella di verifica dell'attuazione delle stesse.

L'articolo 4 prevede la costituzione di una struttura tecnica, interna al Consiglio regionale, costituita da figure professionali competenti in analisi e valutazione delle politiche, che fornisca il necessario supporto al Comitato. La norma introduce inoltre la possibilità di avvalersi - con procedura a bando - di organismi valutatori indipendenti esterni per l'effettuazione di specifiche analisi complesse ex post.

L'articolo 5 disciplina le clausole e le missioni valutative. Entrambi questi strumenti prevedono il contenuto, i tempi e le modalità con le quali la Giunta regionale e gli altri soggetti attuatori trasmettono al Consiglio i dati e le informazioni necessari a valutare l'attuazione e l'efficacia della legge.

L'articolo 6 precisa cosa si intende per soggetto attuatore di una legge o di una politica regionale e sottolinea l'obbligo informativo a carico degli stessi.

L'articolo 7 dispone che il Consiglio regionale adegui il proprio regolamento interno e adotti le necessarie misure organizzative per l'attuazione della presente legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna si dota di strumenti e metodi atti a controllare l'attuazione delle leggi e valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare la loro efficacia nel risolvere i problemi collettivi che le hanno motivate.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata a generare una conoscenza condivisa e si fonda sulla raccolta, elaborazione e comunicazione di informazioni fondate su evidenze empiriche sull'efficacia degli interventi regionali e il loro utilizzo in seno al processo legislativo.

 

Art. 2
Istituzione del Comitato paritetico per il controllo e la valutazione delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, istituisce il Comitato paritetico per il controllo e la valutazione delle politiche regionali (di seguito comitato) composto da dieci consiglieri in modo da garantire la rappresentanza paritaria dei gruppi consiliari della maggioranza e della minoranza. A metà legislatura si provvede al rinnovo delle cariche in modo da consentire l'alternanza tra maggioranza e minoranza.

 

Art. 3
Funzioni del comitato

1. Il comitato di cui all'articolo 2 opera a sostegno dell'esercizio della funzione consiliare di controllo, in particolare:
a) propone l'inserimento nei progetti di legge di apposite clausole valutative;
b) promuove l'effettuazione di missioni valutative di leggi e politiche regionali;
c) esprime dei pareri alle commissioni di merito sulla formulazione di norme da inserire nei progetti di legge e finalizzate al controllo sull'attuazione della legge;
d) esamina la documentazione trasmessa dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in rispetto delle disposizioni di legge che prevedono obblighi informativi e fornisce i pareri alle commissioni di merito.

2. Il comitato riferisce all'Aula in merito all'esito dell'attività di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

 

Art. 4
Struttura consiliare di supporto

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 il comitato si avvale della collaborazione di un'apposita struttura tecnica qualificata, interna al Consiglio regionale, che assicura il supporto all'analisi dell'attuazione e degli effetti delle politiche regionali. Il comitato, ove necessario in relazione alla complessità dell'attività valutativa richiesta, può fare ricorso a società o professionisti con specifica competenza nel settore.

 

Art. 5
Clausole e missioni valutative

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono il contenuto, i tempi e le modalità con cui la Giunta regionale e gli altri soggetti attuatori di una legge regionale, per il tramite della stessa Giunta, sono tenuti a trasmettere al Consiglio regionale le informazioni richieste necessarie a controllare l'attuazione e valutare gli effetti prodotti dalla legge stessa. Le leggi regionali che contengono clausole valutative stanziano, qualora la complessità dell'attività valutativa lo richieda, le risorse finanziarie per l'effettuazione dell'analisi.

2. Le missioni valutative sono iniziative consiliari volte a valutare le politiche regionali che possono essere proposte dal comitato o dalle commissioni consiliari di merito. L'incarico di effettuare le missioni valutative è assegnato a due consiglieri, anche non componenti del comitato, e scelti in rappresentanza della maggioranza e della minoranza che nello svolgimento della missione sono assistiti dalla struttura di cui all'articolo 3.

 

Art. 6
Soggetti attuatori

1. Per soggetti attuatori si intendono le istituzioni pubbliche, gli enti e gli organismi a vario titolo coinvolti nell'attuazione delle leggi regionali. Essi sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre le relazioni di cui all'articolo 3.

 

Art. 7
Modifiche al Regolamento consiliare

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento e adotta le misure organizzative necessarie a garantire operatività alle disposizioni previste nella presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.