CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 606
presentata dai Consiglieri regionali
TOCCO - PITTALIS - SANNA Matteo - BARDANZELLU - GALLUS - GRECO - LAI -
MURGIONI - PERUil 20 dicembre 2013
Ricostituzione del Centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è finalizzata alla ricostituzione e riorganizzazione del Centro regionale antimalarico e antinsetti (CRAAI) e all'assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Come noto il Centro regionale antimalarico e antinsetti seguì l'opera dell'Ente regionale lotta anti anofelica Sardegna (ERLAAS) e venne istituito con legge regionale 7 marzo 1953, n. 6.
Di fatto, se non de jure, lo stesso operava, ad integrazione degli interventi dello Stato (Alto commissariato igiene sanità - ACIS), già dal 1950 (legge regionale 3 febbraio 1950, n. 2) ed alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Nel tempo, scongiurato il pericolo della malaria, fu studiato un progetto, di grande attualità: "la lotta contro gli agenti trasmettitori di malattie" che conferiva al CRAAI (legge regionale 28 novembre 1957, n. 25) un assetto a sé stante, essenziale per la peculiarità dell'attività svolta.
Nel 1986 con legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, l'attività, propria del CRAAI, venne delegata alle quattro province sarde e nel 1999, con legge regionale 10 giugno 1999, n. 21, definitivamente trasferita. Nel recente passato, a seguito dell'istituzione delle nuove province i Centri provinciali antinsetti sono diventati ben otto.
Alla luce delle problematiche emergenti e croniche, presenti nella nostra Isola, legate ai vettori responsabili di trasmissione di malattie, anche gravissime, che non risparmiano l'uomo, gli animali e le piante, diventa assolutamente prioritaria l'esigenza di abrogare la legge regionale n. 21 del 1999 con la ricostituzione del Centro regionale antimalarico e antinsetti (CRAAI) per i seguenti motivi:
1) necessità di un coordinamento unitario: non è assolutamente pensabile che otto centri antinsetti, vista la delicatezza della materia trattata, operino in maniera totalmente indipendente e senza linee guida e protocolli scientifici a carattere regionale e preventivamente valutati dalle autorità preposta all'ambiente e alla salute, così come avviene in altre realtà europee;
2) adeguamento alle specifiche europee: il progetto europeo di emanare uno standard europeo di qualità per i servizi di disinfestazione e derattizzazione è prossimo all'entrata in vigore (entro il 2014); l'Italia, infatti, è fra i paesi europei aderenti alla Commissione europea di normazione (CEN) con l'insediamento del CEN/TC404 Project Committee - Service of pest management companies, insieme a: Francia, Germania, Slovenia, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Belgio e Ungheria; l'Italia, attraverso l'ente normatore, Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), sta per intraprendere una sostanziale riorganizzazione delle norme che dovranno assicurare, se non migliorare, le attività di disinfestazione, in armonia con le competenze e gli specifici requisiti che i servizi di controllo delle infestazioni dovranno assicurare con il corretto utilizzo dei biocidi tutelando e salvaguardando l'uomo e l'ambiente, a partire dal contesto urbano;
3) semplificazione dei procedimenti amministrativo-contabili: attualmente il servizio viene gestito attraverso le risorse della Regione liquidate annualmente alle province sarde con fondi della legge regionale n. 21 del 1999, trasferimento di risorse che crea non poche problematiche in quanto la disponibilità delle risorse avviene in tempi successivi rispetto all'inizio degli esercizi finanziari e secondo una ripartizione tra le province che andrebbe rivista; inoltre, a partire dal 2013, la Regione ha già dedotto dalla quota annuale il rimborso del personale della Regione in comando presso le province, proprio per evitare un doppio passaggio di denaro tra le casse di detti enti; ciò comporterà, comunque, l'emissione di altri atti contabili a fine anno in quanto le detrazioni sono avvenute sulla base di dati storici e di spese presunte e quindi, a consuntivo, si dovrà operare una sistemazione contabile sulla base dei dati effettivamente rendicontati;
4) migliore efficienza del servizio: abbiamo un riscontro del fatto che il Servizio antinsetti con l'originaria struttura regionale, funzionasse meglio rispetto all'attuale organizzazione frazionata in otto realtà, ed è stato in grado di affrontare, con successo e immediatezza, emergenze sanitarie anche di vasta importanza e portata come la malaria e altre malattie debellandole; l'organizzazione unitaria consentirebbe inoltre un monitoraggio sui fenomeni più puntuale e di vasta scala, nonché una maggiore tempestività degli interventi e un'ottimale attività di coordinamento del personale, abbassando prontamente le possibilità di contaminazione che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'organismo ospite (vedi: il punteruolo rosso delle palme, la lingua blu per gli ovini, la febbre del Nilo per l'uomo, ecc.); si tratta, pertanto, di un servizio di forte rilevanza ambientale e sanitaria, dato che viene esercitato a tutela della salute pubblica, e che comporta, nei casi di non ottemperanza o di scarsa efficacia, delle responsabilità anche di natura penale ed è soggetto a particolare interesse mediatico;
5) importanza sanitaria del servizio - rischio salute: prima di intraprendere qualsiasi iniziativa occorre un approccio sistematico alla cosiddetta "plasticità biologica" delle specie di parassiti che si intendono contrastare; questo concetto, limpidamente espresso da tutti gli esperti del "Pest management", è anche formulabile mediante la riduzione della "capacità portante" dell'ambiente, ovvero della capacità di un determinato ecosistema di sostenere o meno la presenza di dette specie che non può essere delegato ai singoli contesti territoriali e che, quindi, non può essere circoscritta da meri confini amministrativi territoriali (comuni, aree vaste, città metropolitane e quant'altro); è palese che questi aspetti non riguardino esclusivamente le attività che dovranno essere effettuate dal servizio disinfestazione, ma riguarderanno più in generale gli aspetti di programmazione ed organizzazione sotto un'auspicata e unica "cabina di regia", alla quale dovranno convergere tutti i centri provinciali antinsetti (CPAI) attuali, che consentirà una più efficace azione di controllo e lotta, con notevoli risparmi derivanti da tale scelta; per quanto attiene al "rischio salute" è argomentazione corrente la recrudescenza della Blue tongue (Lingua blu) inesorabile patologia trasmessa da un piccolo insetto vettore (Culicoides) che, se correttamente contrastato, consentirebbe importanti risultati per tutto il nostro comparto zootecnico, in aggiunta agli aspetti veterinari sul bestiame; e così si potrebbe dire per la febbre del Nilo (West Nile disease), ulteriore patologia trasmessa da insetti vettori; ma la lista potrebbe essere infinita; per quanto attiene alla specie umana, ci sono tutti gli aspetti legati ad importantissime patologie derivanti da insetti vettori quali la malaria per la quale non bisognerebbe abbassare la guardia anche in relazione agli importanti flussi migratori da parte di persone provenienti da paesi dove la stessa è endemica, che rischiano di riattivare il ciclo del Plasmodio, che si trasmette attraverso la puntura delle zanzare anofeline (tuttora presenti nel territorio regionale), riportandoci a situazioni di concreta crisi sanitaria; altrettanta importanza riveste, altresì, la salvaguardia del benessere dei cittadini in relazione alla presenza di zanzare "urbane"; su questo aspetto occorre soffermarci sull'insediamento della zanzara tigre che, seppure contrastata per diversi anni, in mancanza di un coordinamento unitario (che era tipico del CRAAI) è riuscita a stabilizzarsi sul territorio isolano;
6) economicità sulle procedure di approvvigionamento: con la creazione di un unico centro di costo si otterrebbe un consistente taglio della spesa, anche in linea con quanto stabilito dalla spending review; si potrebbe avere così un risparmio sulle risorse umane impegnate nei procedimenti di gara, sulle spese di pubblicazione dei bandi, una maggiore forza contrattuale che consentirebbe la spunta di prezzi più vantaggiosi;
7) legame ancora esistente tra servizio antinsetti provinciale e regione: attualmente il servizio antinsetti opera attraverso il personale della Regione in comando presso le province ed il personale provinciale che è preposto esclusivamente a questo servizio, a vari livelli e mansioni, nell'attività istituzionale; nelle stesse squadre operano a stretto contatto, operatori regionali e provinciali svolgenti le medesime mansioni e i medesimi compiti, lo stesso avviene negli uffici amministrativi.Come sopra evidenziato, sono molteplici le motivazioni e i vantaggi che condurrebbero ad una ricostituzione del servizio antinsetti a livello regionale.
Si passa dalle motivazioni di natura economica, tendenti ad ottimizzare le spese, ad esigenze di uniformare le modalità operative, oggi diverse per singola provincia, ad un maggiore controllo dei fenomeni possibile attraverso il monitoraggio e lo studio a livello regionale, ecc.
Inoltre, visti i legami mai sciolti tra l'attuale Servizio provinciale e la Regione, appare evidente la facilità di ricostituire lo storico CRAAI, creando un unico centro direzionale, con sede in Cagliari, presso la storica sede di via Rockefeller.
L'accorpamento delle competenze presso il CRAAI risulterebbe in linea con lo spirito del progetto europeo tendente a standardizzare i servizi di disinfestazione e derattizzazione di prossima attuazione (entro il 2014) secondo le indicazioni dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) in relazione all'insediamento del CEN/TC4O4 Project Committee - Service of pest management companies per le strutture che si occupano di disinfestazione.
Il passaggio ipotizzato, infatti, sarebbe agevole perché le risorse economiche sono già regionali e parte del personale è già inquadrato nei ruoli regionali.
Sarebbe opportuno mantenere il centro di coordinamento presso la sede di Cagliari in quanto questa struttura organizzativa era storicamente quella deputata efficacemente a tale ruolo e in quanto risulta essere strutturalmente più funzionale e qualificata (unico centro a detenere la certifìcazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il Servizio disinfestazione e laboratorio entomologico). Inoltre il centro di Cagliari rappresenta, di fatto, un importante punto di riferimento per tutte le altre province: ci si rivolge, infatti, puntualmente alla struttura di Cagliari per consulenze, anche in virtù del fatto che è dotata del citato laboratorio entomologico (unico a livello regionale) fornito di moderne strumentazioni in grado di individuare rapidamente gli insetti sottoposti ad esame e a vantare la presenza di un funzionario esperto in materia entomologica.
In conclusione, si ritiene essenziale l'emanazione di una normativa regionale che possa recepire le ipotesi, sopra esplicitate, di accorpamento del servizio che preveda anche il trasferimento, nei ruoli della Regione, di tutte le risorse umane attualmente impiegate in via esclusiva, nel servizio antinsetti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ricostituzione del Centro regionale antimalarico e antinsetti1. Le competenze provinciali in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), già di competenza regionale, sono riacquisite dalla Regione autonoma della Sardegna a decorrere dal 1° febbraio 2014 allo scopo di ricostituire il Centro regionale antimalarico e antinsetti (CRAAI) di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 (Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (C.R.A.I.)).
2. A decorrere, pertanto, dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le norme della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante), e della legge regionale n. 21 del 1999 in contrasto con il trasferimento di funzioni disposto dalla presente legge.
Art. 2
Coordinamento unitario1. Le competenze di cui all'articolo 1 sono gestite attraverso un Centro direzionale dotato di laboratorio entomologico certificato in qualità, con sede in Cagliari, che opera a livello regionale, alla dirette dipendenze dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
2. Il territorio della Regione, per la migliore attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, è suddiviso in quattro zone coincidenti con i territori delle province storiche (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano) secondo il modello organizzativo di cui alla legge regionale n. 25 del 1957.
3. Il Centro direzionale, ai fini del coordinamento delle attività delle zone, convoca almeno una volta all'anno, una conferenza programmatica per la formulazione strategica degli indirizzi comuni in relazione alle più opportune tecniche di lotta ed all'acquisizione dei principi attivi da utilizzare per l'intero territorio regionale.
4. Il Centro direzionale, che ha funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo dell'attività preposta di cui alla presente legge, si fa carico, altresì, di programmare annualmente la formazione del personale afferente, sia quello tecnico che amministrativo-contabile, al fine di garantire pari livelli di conoscenza ed un aggiornamento continuo.
Art. 3
Organizzazione del CRAAI e personale1. Il Centro regionale antimalarico e antinsetti è costituito da:
a) un servizio operativo;
b) un servizio amministrativo.2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 è trasferito alla Regione il personale così individuato:
a) personale regionale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge si trova in comando presso le province ai sensi della legge regionale n. 21 del 1999, già facente parte dell'organico della Regione;
b) personale provinciale di ruolo che presta servizio nei centri provinciali antinsetti (CPAI), secondo le variazioni in aumento dell'organico della Regione.3. La direzione del CRAAI è assegnata al dirigente del CPAI della Provincia di Cagliari, che è trasferito d'ufficio alla Regione secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. L'individuazione dei dipendenti di livello non dirigenziale avviene sulla base dell'assegnazione ai servizi provinciali antinsetti, secondo la definizione delle piante organiche e sulla base dell'assegnazione disposta nel Piano esecutivo di gestione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto d'ufficio, salvo espresso rifiuto dei dipendenti.
5. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della Regione in cui il personale è inquadrato. A seguito del trasferimento del personale, sono ridotte, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche delle province interessate.
6. Tutto il personale CRAAI di cui al presente articolo è collocato in capo all'organico dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che provvede al necessario adeguamento della pianta organica d'intesa con i competenti uffici regionali.
Art. 4
Norma finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i recuperi delle risorse stanziate annualmente ai sensi della legge regionale n. 21 del 1999, cap. SC05.0229, pari a euro 8.650.000, fermi restando eventuali ulteriori finanziamenti previsti in caso di nuove o aumentate emergenze di carattere sanitario e/o veterinario, di competenza del CRAAI, stabiliti dagli Assessorati regionali competenti.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferite in proprietà della Regione, d'intesa con gli enti e nelle more della stesura degli atti derivanti, tutte le risorse strumentali di proprietà dei Centri provinciali antinsetti e adibite, alla medesima data, alle funzioni trasferite con la presente legge.
Art. 5
Norme di attuazione1. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).