CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 604
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - CUCCUREDDU - MULAS - SANNA Matteo - COCCO Daniele Secondo - MELONI Francescoil 19 dicembre 2013
Norma di incentivo all'esodo per i dipendenti della Fluorite di Silius SpA in liquidazione
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge, che riguarda l'incentivo all'esodo in favore dei dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, società partecipata al 100 per cento dalla Regione, nasce dall'esigenza sia di razionalizzare la spesa posta a carico della Regione, sia per dare seguito alla procedura liquidatoria della società, incentivando, così come è avvenuto in passato, l'esodo del maggior numero dei lavoratori.
Inoltre, riguarda l'autorizzazione per il trasferimento in favore della Fluorite di Silius delle risorse necessarie per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dal 2009 al 2012, periodo durante il quale erano collocati in cassa integrazione a rotazione. I medesimi dipendenti sono rientrati tutti al lavoro nel 2013.
La società Fluorite di Silius Spa in liquidazione è una società interamente partecipata dalla Regione. La società fu costituita per effetto delle disposizioni della legge regionale 2 novembre 2006, n. 16, e nel maggio del 2007 si aggiudicò, in via provvisoria, la gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del titolo minerario. La concessione denominata "Genna Tres Montis", nei Comuni di San Basilio e Silius, venne rilasciata in favore della società, esclusivamente in via amministrativa, nelle more dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni inerenti la compatibilità ambientale sul progetto della concessione medesima.
I lavoratori già dipendenti della società Nuova Mineraria Silius Spa furono, previo licenziamento, collocati in mobilità e riassunti dalla società Fluorite di Silius per essere occupati in lavori obbligatori di mantenimento e messa in sicurezza della miniera di Genna Tres Montis, in attesa della ripresa produttiva.
Successivamente, per effetto della decisione del dicembre 2007 con la quale la Commissione europea avviò un procedimento di infrazione ex articolo 88, paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, la concessione mineraria fu revocata e, nelle more di assegnazione a un nuovo soggetto privato, furono affidati alla Fluorite di Silius il mantenimento in sicurezza e la custodia della miniera.
Nell'agosto 2008 venne pubblicato un nuovo bando per l'affidamento della concessione mineraria di Genna Tres Montis, che vide la presentazione di una sola offerta da parte di una società a capitale interamente privato.
Con determinazione del dicembre 2008 del direttore del Servizio attività estrattive dell'Assessorato dell'industria, la concessione mineraria di Genna Tres Montis venne rilasciata alla società privata aggiudicataria. Con lo stesso provvedimento si invitava Fluorite di Silius, già concessionaria dello stesso titolo minerario, "a garantire la custodia e la manutenzione della miniera e delle sue pertinenze per il tempo strettamente necessario al passaggio delle consegne (...) da effettuarsi entro e non oltre il mese di gennaio 2009".
La società privata aggiudicataria non prese mai in consegna la miniera e fu, pertanto, dichiarata decaduta nel novembre 2009.
In data 18 maggio 2009, l'assemblea dei soci deliberò lo scioglimento della società e il liquidatore, ai fini della conservazione del valore di impresa, venne autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività, limitatamente alla custodia e alla manutenzione ordinaria, minima e di legge, necessaria a mantenere lo status quo della miniera di Genna Tres Montis e delle sue pertinenze e della Laveria di Assemini, fino al momento della consegna dell'intero compendio al nuovo concessionario.
Il 20 febbraio 2012 il Servizio attività estrattive dell'Assessorato dell'industria ha bandito una nuova gara per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al rilascio della concessione per la riattivazione ai fini produttivi della miniera in questione, con impianto di trattamento mineralurgico nel Comune di Assemini, la cui graduatoria è stata approvata il 9 aprile 2013. Nelle more dell'affidamento della concessione mineraria al vincitore del bando, l'attività di custodia e messa in sicurezza, più volte richiamata, prosegue da parte della Fluorite di Silius, anche sulla base dell'articolo 5, comma 39 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12.
Per quanto riguarda il personale si ricorda che sono stati sottoscritti alcuni accordi con le organizzazioni sindacali di Fluorite di Silius, di cui la Giunta regionale ha preso atto: in data 11 luglio 2008 fu sottoscritto un verbale di accordo dalle organizzazioni sindacali di Fluorite di Silius, di cui la Giunta regionale prese atto con la deliberazione n. 39/42 del 15 luglio 2008 ed a cui seguì un ulteriore accordo siglato in data 30 gennaio 2009 ed infine, in data 16 novembre 2011, fu siglato un nuovo accordo con i rappresentanti dei dipendenti della Fluorite di Silius di cui la Giunta prese atto con deliberazione n. 52/109 del 23 dicembre 2011 e il Consiglio regionale autorizzò la relativa spesa con la legge regionale 23 maggio 2012, n. 6, articolo 4, comma 27.
I suddetti accordi prevedevano, fra l'altro, anche l'incentivazione all'esodo secondo quanto previsto nel verbale di intesa siglato dall'EMSA e dalle organizzazioni sindacali il 15 ottobre 1997.
Il numero dei dipendenti occupati dalla Fluorite di Silius, il 1° gennaio 2012, era pari a 104 lavoratori. La società, il 20 gennaio 2012, ha presentato istanza per la richiesta della proroga del trattamento CIGS in deroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012 per tutto il personale, a rotazione. L'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con determinazione del Servizio politiche del lavoro e per le pari opportunità n. 21282-1408, ha prorogato il trattamento richiesto. Contestualmente, la Fluorite di Slius ha avviato la procedura di mobilità, su base volontaria, ai sensi della legge n. 223 del 1991, per 20 unità lavorative, da attuarsi fino al 31 dicembre 2013.
Alla fine del 2012 il personale si era ridotto a 94 unità.
A seguito di un incontro avvenuto il 17 dicembre 2012 tra l'Assessore dell'industria, il liquidatore della società, le organizzazioni sindacali, i funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e della provincia, si è stabilito il rientro a lavoro, a far data dal 1° gennaio 2013, di tutto il personale.
A seguito di tale rientro, l'onere relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti, anche per il precedente periodo di cassa integrazione, grava sulla società.
Tuttavia, allo stato attuale i lavori di custodia e manutenzione della miniera non consentono l'impiego di tutto il personale, pertanto si rende necessaria, l'approvazione dell'allegata proposta di legge, che consenta, come in passato, l'esodo di dipendenti della società.
L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce le fattispecie per le quali è ammesso l'incentivo all'esodo; stabilisce l'importo massimo e rinvia il calcolo alle formule di cui al comma 6 dell'articolo 1. Inoltre, all'articolo 1, è prevista l'autorizzazione al trasferimento in favore della Fluorite di Silius delle risorse necessarie per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti dal 2009 al 2012, a seguito del rientro al lavoro a far data dal 1° gennaio 2013.
Sempre l'articolo 1 dispone il divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.
La copertura finanziaria è garantita per euro 2.400.000 a valere sul cap. SC06.0693 - UPB S06.03.023 (gestione liquidatoria) sulle annualità 2011, 2012 e 2013.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Esodo dipendenti Fluorite di Silius
in liquidazione1. Al fine di razionalizzare la spesa e dare seguito alla procedura liquidatoria della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, è corrisposta un'indennità a titolo di incentivazione che tiene conto delle seguenti fattispecie alternative:
a) risoluzione del rapporto di lavoro consensuale incentivata senza il collocamento di mobilità;
b) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che non maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità;
c) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità.2. È fatto divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.
3. Al fine di garantire una parità di trattamento con i lavoratori precedentemente esodati, a seguito delle procedure di liquidazione dell'ex EMSA (Ente minerario sardo) e della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si tiene conto dei criteri di calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo di cui al comma 6. In ogni caso l'importo massimo dell'incentivo da riconoscere a ciascun dipendente non può essere superiore a euro 120.000.
4. Sulla base di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la società Fluorite di Silius Spa in liquidazione attiva le procedure necessarie al fine di predisporre un piano esodi compatibile con le attività di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis fino all'affidamento al nuovo concessionario.
5. È autorizzato in favore della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, il trasferimento delle somme per l'accantonamento e il pagamento del trattamento di fine rapporto, maturato negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 dai dipendenti rientrati in servizio dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'accordo del 17 dicembre 2012.
6. Ai fini del calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo si tiene conto, per le casistiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, rispettivamente dei seguenti criteri di calcolo:
a) I.I.=12+(AxMM)xRAL/12
1) 12: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MM=48: Numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991;
4) RAL: Retribuzione annua lorda;
b) I.I.=9+(AxMPM)xRAL/12
1) 9: n. mensilità da corrispondere;
2) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
3) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità;
4) RAL: Retribuzione annua lorda;
c) I.I.= (AxMPM)xRAL/12
1) A=0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
2) MPM: numero mesi di permanenza in mobilità per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
3) RAL: Retribuzione annua lorda.
Art. 2
Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 2.400.000, si fa fronte:
a) quanto ad euro 1.720.000 mediante utilizzo delle somme sussistenti, ancorché impegnate, in conto residui del cap. SC06.0693 - UPB S06.03.023;
b) quanto ad euro 680.000 mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di cui all'articolo 5, comma 39, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), cap. SC06.0693 - UPB S06.03.023
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).