CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 602

presentata dal Consigliere regionale
BRUNO

il 19 dicembre 2013

Promozione dell'imprenditorialità giovanile e femminile e dell'occupazione:
interventi di primo impatto

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende far fronte all'emergenza occupazionale e all'allarmante situazione di crisi del sistema produttivo in Sardegna, attraverso strumenti di sostegno e di semplificazione dei procedimenti, attuabili nel breve periodo, finalizzati ad incentivare la creazione di piccole imprese giovanili e femminili e a favorire nuove opportunità di occupazione stabile, in conformità agli obiettivi della strategia di crescita europea 2020 e alla programmazione europea.

Gli aiuti previsti sono erogati nei limiti indicati dagli orientamenti e dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale mediante le somme già stanziate sull'UPB S06.06.004 (Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti). Si fa ricorso a una intesa col Ministero dell'economia e delle finanze per definire le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni e di utilizzo del credito di imposta, i rapporti finanziari tra Stato e Regione in relazione alle minori entrate ed alla quota parte di imposte ad esse relativa da trasferire alla Regione ai sensi dello Statuto, al fine di assicurare la fruibilità del credito anche su più anni, la compensazione anche con imposte diverse e l'esclusione del contributo dal reddito imponibile.

Le nuove imprese con un massimo di cinque addetti, comunque impiegati, avviate in forma individuale o familiare (articolo 230 bis del Codice civile) o di società in nome collettivo (Snc), società in accomandita semplice (Sas), società a responsabilità limitata (Srl) o società cooperativa (articolo 2522 del Codice civile) da uomini di età non superiore ai 50 anni e donne di ogni età residenti in Sardegna che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi o che negli ultimi dodici mesi non hanno lavorato, sono rimasti disoccupati o hanno svolto solo attività di collaborazione, possono ricevere, per un periodo massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data del primo pagamento delle imposte successivo all'inizio dell'attività d'impresa, un contributo d'avvio rapportato all'ammontare delle imposte sul reddito di impresa e di quelle sulle attività produttive, sotto forma di credito d'imposta. Le agevolazioni sono incrementate nel caso in cui ad avviare e condurre l'impresa siano donne, in particolare con figli e familiari a carico. In aggiunta a tali misure, dal secondo anno di attività, sono rimborsate all'impresa le spese effettivamente sostenute per la registrazione di marchi o brevetti e la frequenza di corsi di formazione per l'imprenditore, i soci e i dipendenti.

Alle nuove imprese così costituite sono concessi prestiti a tasso zero da destinare alle spese di avvio (esercizio ed investimento) attraverso un fondo per il microcredito ad esse riservato istituito dalla Regione, la quale stipula una convenzione con i consorzi fidi di cui alle leggi regionali al fine di assicurare assistenza finanziaria e garanzie per l'accesso al credito.

Al fine di semplificare l'iter di avvio delle nuove imprese, il SUAP presta ogni assistenza, anche con un ufficio dedicato, per la presentazione della segnalazione di inizio attività e di ogni comunicazione e dichiarazione per lo svolgimento dell'attività produttiva, mentre la Regione, direttamente o tramite suoi enti, istituisce uno sportello dedicato all'assistenza tecnica ed amministrativa, anche mediante forme di start-up ed incubatori.

Le misure a favore dell'occupazione riguardano le piccole imprese e i datori di lavoro con non più di nove dipendenti che hanno sede operativa in Sardegna e si tratta di aiuti erogati sotto forma di credito di imposta. Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di soggetti molto svantaggiati, svantaggiati, disoccupati, lavoratori precari, disabili e donne residenti in Sardegna è concesso, per tre anni, un contributo rapportato ai contributi previdenziali a carico delle imprese, pari al totale del contributo previdenziale per il primo anno, al 75 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo. È il datore di lavoro a rifondere al lavoratore un quarto del contributo percepito con la retribuzione mediante scomputo delle somme dallo stesso dovute a titolo di contributi. Sono previste agevolazioni maggiori per l'assunzione di donne, e riduzioni in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato ma parziale. L'erogazione del contributo è sospesa se l'impresa riduce il numero dei dipendenti o nel caso in cui sia accertata la violazione dei contratti collettivi di lavoro o delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Essendo le misure previste tutte immediatamente applicabili affinché possano produrre risultati nel breve periodo, si intende avviare un pronto monitoraggio: una commissione composta da otto persone, rappresentanti del mondo sindacale e imprenditoriale ed istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si occuperà di verificare l'attuazione delle misure e la loro efficacia in relazione ai risultati attesi, ed elaborerà tali informazioni nell'ambito di una relazione da pubblicare entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tesa a fornire indicazioni utili e a suggerire eventuali interventi migliorativi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e destinatari

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo, di incrementare i livelli di occupazione e di sviluppare un'imprenditorialità diffusa nel territorio regionale, la presente legge prevede misure per incentivare l'avvio di imprese di piccola dimensione giovanili e femminili e per favorire le nuove assunzioni in forma stabile in conformità agli obiettivi della strategia di crescita europea 2020 e alla programmazione europea.

2. Gli aiuti sono erogati nei limiti previsti dagli orientamenti e dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (ovvero nella misura consentita per gli aiuti di importanza de minimis).

3. Gli interventi della presente legge sono destinati a:
a) uomini di età non superiore ai 50 anni e donne di ogni età residenti in Sardegna che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi o che, non essendo più iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, negli ultimi dodici mesi non hanno svolto alcuna attività lavorativa, sono rimasti disoccupati o hanno svolto solo attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia;
b) soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, disoccupati, lavoratori precari, disabili, donne, residenti in Sardegna.

 

Art. 2
Avvio di nuove imprese

1. Le misure previste dagli articoli 3 e 4 sono riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che avviano un'impresa in forma individuale o familiare (articolo 230 bis del Codice civile) ovvero di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata o società cooperativa (articolo 2522 del Codice civile) purché i requisiti siano posseduti dalla maggioranza dei soci o da almeno un socio in caso di due soli soci.

2. Sono ammesse ai benefici le imprese avviate nelle modalità e forme descritte al comma 1 che abbiano fino a un massimo di cinque addetti comunque impiegati; dal calcolo sono esclusi gli apprendisti e i soggetti inseriti con contratto di formazione o di inserimento.

3. È data priorità alle imprese dei settori:
a) tutela e ripristino ambientale;
b) efficienza energetica e promozione delle fonti rinnovabili di energia;
c) turismo sostenibile;
d) agro-alimentare sostenibile;
e) servizi alle imprese.

 

Art. 3
Agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate per trentasei mesi decorrenti dalla data del primo pagamento delle imposte successivo all'inizio dell'attività d'impresa, sotto forma di credito di imposta.

2. Per il periodo previsto è erogato a ciascuna impresa un contributo d'avvio rapportato all'ammontare delle imposte sul reddito di impresa e di quelle sulle attività produttive.

3. Il contributo è incrementato per le imprese avviate da donne anche in società, con priorità per le donne con figli o familiari anziani non autosufficienti a carico.

4. A decorrere dal secondo anno è inoltre erogato un contributo per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per:
a) registrazione di marchi o brevetti;
b) corsi di aggiornamento per l'imprenditore, i soci e i dipendenti.

 

Art. 4
Accesso al credito

1. La Regione istituisce un fondo per il microcredito riservato alle imprese di cui all'articolo 2, per la concessione di prestiti a tasso zero da destinare alle spese di avvio (esercizio ed investimento) dell'impresa.

2. La Regione stipula una convenzione con i consorzi fidi disciplinati dalle leggi regionali al fine di assicurare assistenza finanziaria e garanzie per l'accesso al credito alle imprese di cui all'articolo 2.

 

Art. 5
Oneri amministrativi ed assistenza

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presta ogni assistenza, anche con un ufficio dedicato, alle imprese suddette per la presentazione della segnalazione di inizio attività e di ogni comunicazione e dichiarazione per lo svolgimento dell'attività produttiva.

2. La Regione, direttamente o tramite suoi enti, istituisce uno sportello dedicato all'assistenza tecnica ed amministrativa, anche mediante forme di start-up ed incubatori, alle nuove imprese di cui alla presente legge.

 

Art. 6
Misure per l'occupazione

1. Le misure previste nel presente articolo si applicano alle piccole imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, associazioni) e ai lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, i lavoratori autonomi che esercitino l'attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli albi/registri competenti, con non più di nove dipendenti, escludendo dal calcolo gli apprendisti e i soggetti con contratto di formazione o di inserimento, con sede operativa nel territorio della Sardegna e sono erogate sotto forma di credito di imposta.

2. Per ogni nuova assunzione, fino a un massimo di due, con contratto a tempo pieno e indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è erogato un contributo rapportato ai contributi previdenziali a carico delle imprese.

3. Il contributo è concesso per tre anni ed è pari al 100 per cento del contributo previdenziale per il primo anno, al 75 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo.

4. Il datore di lavoro rifonde al lavoratore un quarto del contributo percepito con la retribuzione mediante scomputo delle somme dallo stesso dovute a titolo di contributi.

5. Il contributo è incrementato del 10 per cento in caso di assunzione di donne; è ridotto del 20 per cento in caso di assunzione a tempo parziale indeterminato.

6. Il contributo decade, con la conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nel caso in cui, durante il periodo di erogazione, si riduca il numero dei dipendenti dell'impresa, ovvero sia accertata la violazione dei contratti collettivi di lavoro ovvero delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche se riguarda lavoratori per i quali non è percepito il contributo.

 

Art. 7
Accordo col Ministero dell'economia
e delle finanze

1. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta e i rapporti finanziari tra Stato e Regione in relazione alle minori entrate ed alla quota parte di imposte ad esse relativa da trasferire alla Regione ai sensi dello Statuto, sono definite con un'intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nell'ambito dell'intesa è assicurata la fruibilità del credito anche su più anni, la compensazione anche con imposte diverse e l'esclusione del contributo dal reddito imponibile.

 

Art. 8
Verifica di attuazione

1. Al fine di verificare la reale efficacia delle misure previste nella presente legge, è istituita una commissione apposita, nominata dal Consiglio regionale, con rappresentanti indicati dalle associazioni datoriali e sindacali. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva la composizione e le norme di funzionamento della commissione medesima. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione elabora e pubblica una relazione tesa a fornire indicazioni utili a verificare l'attuazione della norma e a suggerire eventuali interventi migliorativi.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Le spese di cui alla presente legge sono determinate in complessivi euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, di cui:
a) euro 3.000.000 per le agevolazioni mediante credito di imposta alle nuove imprese di cui all'articolo 3;
b) euro 3.000.000 per la costituzione del fondo per il microcredito di cui all'articolo 4;
c) euro 3.000.000 per i contributi per le nuove assunzioni di cui all'articolo 6.

2. Ai relativi oneri si fa fronte mediante le somme già stanziate sull'UPB S06.06.004 (Fondo regionale per l'occupazione spese correnti).

3. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a portare le corrispondenti variazioni di bilancio a seguito della stipula dell'intesa di cui all'articolo 7.