CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 601
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - CUCCUREDDU - MELONI Francesco - RODIN - CAMPUS - COCCO Daniele Secondo - SOLINAS Christianil 18 dicembre 2013
Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche pro loco
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta si intende riassegnare, a partire dal 1° gennaio 2014, la competenza in materia di pro loco all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio. L'attribuzione di questa specifica funzione e delle relative risorse nell'ambito del fondo unico, ha, infatti, evidenziato una marcata disparitą di trattamento nel sostegno alle attivitą svolte dalle associazioni turistiche nelle varie province. In alcuni casi i contributi previsti in favore delle pro loco non sono stati liquidati (anche a causa dei vincoli di spesa imposti dal patto di stabilitą) ed in alcuni casi le relative risorse non sono state neppure impegnate o sono state impegnate per altre finalitą.
Nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali e di quella del settore turistico, appare opportuno restituire le competenze all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, che ha organizzazione e competenze per gestire tale funzione.
Il comma 1 dell'articolo 1 prevede, attraverso la sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21, l'attribuzione delle funzioni alla Regione; il secondo comma prevede l'abrogazione della norma che aveva attribuito la competenza alla province.
L'articolo 2 contiene la norma finanziaria: le risorse, pari a euro 2.000.000, assegnate all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio sono portate in detrazione dalla quota per le province del fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007.
L'articolo 3 contiene, invece, disposizioni circa l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Competenza in materia di pro loco
e abrogazione1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertą e interventi vari), č sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Competenze in materia di pro loco)
1. A decorrere dall'anno 2014 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), relativi alle funzioni in materia di associazioni pro loco, previste dal decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 5 novembre 1997, n. 887, conseguentemente la lettera e) del comma 1 dell'articolo 31, della legge regionale n. 9 del 2006 č abrogata.".
Art. 2
Norma finanziaria1. Č autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, una spesa valutata in euro 2.000.000 annui, a valere sulle risorse recate dal fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), attribuite alle Province.
2. Nel bilancio della Regione, per gli anni 2014-2015 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2014 euro 2.000.000
2015 euro 2.000.000
in aumento
UPB S.06.02.001
Enti turistici - Spese di funzionamento
2014 euro 2.000.000
2015 euro 2.000.000
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).