CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 600

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - OPPI - CUCCUREDDU - MELONI Francesco - RODIN - CAMPUS - COCCO Daniele Secondo

il 18 dicembre 2013

Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale)
e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge si propone di assicurare una maggior efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale; a tal fine l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a bandire dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Tali concorsi, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, saranno gestiti direttamente dalla stessa agenzia in considerazione della specificità delle figure professionali richieste.

Al fine di dare immediata attuazione alla presente proposta di legge, questa prevede che, entro sette giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale definisca, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2005, la dotazione organica dell'Agenzia regionale per l'impiego che, in virtù delle nuove competenze assegnate alla stessa, in sede di prima attivazione viene individuata in 480 unità.

La proposta prevede anche la modifica dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, sostituendo il regolamento generale che disciplina l'attività dell'Agenzia con uno statuto, lasciando inalterata la modalità di approvazione da parte del Consiglio regionale; tuttavia, sempre al fine di dare immediata attuazione alla normativa proposta, è previsto che ai soli fini della presente legge lo statuto dell'Agenzia sia approvato dalla Giunta regionale; pertanto viene espressamente derogato il contenuto dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, così come modificato dalla presente legge.

Al fine di garantire la continuità dei servizi in attesa dello svolgimento dei concorsi e della conclusione dei conseguenti procedimenti di assunzione, la proposta di legge autorizza l'Agenzia per il lavoro a procedere alla contrattualizzazione a termine di personale esperto nella materia, nella misura massima delle posizioni vacanti nella dotazione organica.

La presente proposta di legge, inoltre, si propone di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013. A tal fine è previsto che i lavoratori aventi diritto siano iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 3 del 2008. L'Agenzia regionale del lavoro provvederà a stipulare appositi accordi con gli enti di formazione di provenienza del personale e le amministrazioni di destinazione.

Nel medesimo accordo sarà previsto un bonus occupazionale per ciascun lavoratore, erogato dall'Agenzia, a favore degli enti di formazione per lo svolgimento di una attività di tutoraggio e formazione del personale inserito nella lista di cui sopra.

Infine, la proposta di legge, all'articolo 3 prevede che fino all'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, le amministrazioni siano autorizzate a garantire la prosecuzione, in regime di convenzione di utilizzo, dei servizi resi dagli operatori di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2012.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Servizi per il lavoro

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), e di assicurare una maggiore efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, l'Agenzia regionale per il lavoro, in considerazione della rilevanza sociale dei servizi per il lavoro, è autorizzata, in conformità ai limiti di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e successive modifiche, ad indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato che, in deroga all'articolo 54 della legge regionale 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono gestiti direttamente dalla stessa Agenzia in considerazione della specificità delle figure professionali richieste.

2. Nel comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 le parole "regolamento generale" sono sostituite dalla seguente: "statuto".

3. Ai soli fini della presente legge, in deroga all'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, così come modificata dal comma 2, lo statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro è approvato dalla Giunta regionale entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Giunta regionale, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2005, tenendo conto delle disposizioni del comma 1 e dell'articolo 15, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge regionale n. 20 del 2005. La dotazione organica di prima attivazione, in virtù delle nuove competenze assegnate all'Agenzia, è di 480 unità.

5. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale il termine del "31 dicembre 2013" è sostituito dal termina "31 dicembre 2014".

 

Art. 2
Disposizioni attuative della legge regionale
n. 10 del 2013

1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della verifica già espletata dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulle domande pervenute e che ha individuato in n. 89 i lavoratori aventi diritto, si dispone con la presente norma l'iscrizione dei suddetti lavoratori alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. Per la piena attuazione di quanto previsto dal comma 1, qualora non intervenga, entro il 31 dicembre 2013, la proroga degli ammortizzatori sociali relativi ai lavoratori di cui al comma 1, e a domanda individuale degli stessi aventi diritto, l'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata a stipulare appositi accordi procedimentali di collaborazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), con gli enti di formazione di provenienza del personale di cui al comma 1 e le amministrazioni di destinazione. L'accordo prevede un apposito bonus occupazionale per ciascun lavoratore erogato dall'Agenzia a favore degli enti di formazione per lo svolgimento di una specifica attività di tutoraggio e formazione per la qualificazione del personale inserito nella lista di cui al comma 1. Agli oneri relativi al presente articolo, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse già stanziate per la medesima finalità dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22 (Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale)) a valere, quanto a euro 2.250.000 sulla UPB S01.02.008, quanto a euro 750.000 sulla UPB S01.02.002.

 

Art. 3
Interventi a favore degli operatori
di tutela ambientale

1. Fino all'attuazione della riforma organica dell'ordinamento delle autonomie locali di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), le amministrazioni provinciali sono autorizzate a garantire la prosecuzione in regime di convenzione di utilizzo, dei servizi resi dal personale di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie). Per tali finalità si opera a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2014 nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015, in conto dell'UPB S06.06.004 - cap. SC06.1623.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).