CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 599

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - OPPI - CUCCUREDDU - CAMPUS - SOLINAS Christian - RODIN - COCCO Daniele Secondo - MELONI Francesco

il 18 dicembre 2013

Norme urgenti in materia di agricoltura

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Articolo 1 (Credito in agricoltura)

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono l'istituzione di un fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura destinato alle aziende di produzione primaria operanti nel territorio della Sardegna. Il perdurare della situazione di grave crisi economica e finanziaria internazionale sta determinando una sempre crescente difficoltà delle imprese a reperire risorse finanziarie presso le banche e un forte peggioramento delle condizioni di accesso al credito, in particolare per le imprese del settore agricolo considerate, dal sistema bancario, ad alto rischio di insolvenza.

In tale contesto l'istituzione di un fondo per la concessione di piccoli prestiti a tasso agevolato per iniziative inerenti il settore primario rappresenta un importante strumento in grado di ridurre il costo delle operazioni di finanziamento e, nel contempo, migliorare la competitività dell'apparato economico agricolo regionale.

La definizione delle procedure di attuazione della presente norma e le modalità di funzionamento del fondo saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. L'aiuto sarà sottoposto all'approvazione della Commissione europea ex articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al fine di affrontare le emergenze del settore agricolo sono previste diverse tipologie di intervento quali: la riduzione degli oneri relativi al credito, il consolidamento delle passività onerose derivanti da investimenti aziendali, misure di accesso al credito.

Il fondo di rotazione da istituirsi presso la SFIRS, con una dotazione per l'annualità 2013 quantificata in euro 11.072.768,49, consentirà di reintegrare il capitale di spesa, tramite il rientro delle rate di finanziamento, da utilizzarsi per finanziare nuovi programmi di intervento.

Alla dotazione finanziaria del fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura concorrono le risorse rinvenute nei capitoli sotto riportati, già precedentemente assegnate, che saranno rimodulate per essere destinate all' intervento in argomento:
- euro 4.603768,49 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2010 sul capitolo SC06.1028 e euro 1.673.000 sul capitolo SC06.1029 - UPB S06.04.009;
- euro 1.796.000 già impegnati a favore di SFIRS per le finalità stabilite dall'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2010 capitolo SC06.1088 - UPB SC06.04.013;
- euro 3.000.000 già impegnati a favore di ARGEA per le finalità stabilite dall'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2010 sul capitolo SC06.0949 - UPB S06.04.005.

Si ritiene di recuperare e riprogrammare tali risorse al fine di finanziare una misura in grado di sostenere le imprese agricole in questo particolare contesto socio-economico.

I commi 3 e 4 prendono atto dei modesti risultati conseguiti a seguito di quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010 con il quale si stabiliva che le risorse del fondo gestito da ISMEA per l'attuazione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006 fossero destinate all'attuazione degli interventi di ricambio generazionale in agricoltura di cui al regime di aiuti n. XA 259/09, denominato "Agevolazioni per l'inserimento in agricoltura", registrato da ISMEA presso la Commissione europea. In considerazione dei risultati ottenuti, a fronte di una cospicua dotazione finanziaria, con questa norma si stabilisce che a tale azione sia destinata la somma di euro 3.000.000 e che la restante parte della disponibilità sia destinata al finanziamento di interventi di accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sardegna nel settore della produzione agricola e del- la trasformazione e commercializzazione.

Articolo 2 (Assistenza tecnica in zootecnia)

Con questa disposizione si prevede l'estensione dell'aiuto disciplinato dall'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, fino al 31 dicembre 2015; viene, inoltre, precisato che i servizi di assistenza tecnica devono essere svolti a favore di tutti gli allevatori della Sardegna. L'aiuto verrà erogato dall'Agenzia LAORE Sardegna con le risorse presenti nel proprio bilancio.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008)

L'articolo 3 sostituisce il comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6. Il nuovo testo dell'articolo 4 bis prevede che il finanziamento regionale, già previsto dal testo originario del comma, concorra, oltre che alle spese per la gestione degli impianti consortili, anche ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica. È, inoltre, incrementata la percentuale massima di contribuzione che viene elevata dal 40 al 75 per cento. La norma rimanda all'organo esecutivo, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, la definizione dei criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare. La ratio dell'articolo è da rinvenirsi nella volontà di contribuire con maggiore incidenza alle spese di gestione e coprire in parte i costi riguardanti l'attività istituzionale al fine di ridurre il carico impositivo gravante sui consorziati in una situazione di forte crisi dell'intero settore agricolo, in modo da promuovere la ripresa del comparto.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008)

L'articolo 4 modifica il comma 11 dell'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008 portando da sei mesi a otto mesi la durata dei contratti a tempo determinato da stipularsi con il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 11.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2012)

Nelle more della revisione e del riordino della normativa di settore e dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali, l'articolo 5 modifica il comma 1 del'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2012 estendendo al 31 dicembre 2014 il termine di efficacia delle concessioni demaniali ai fini di pesca e di acquacoltura già in essere alla data del 29 dicembre 2008.

Articolo 6 (Norma finanziaria)

Il comma 1 individua le risorse da destinare alle finalità di cui al'articolo 22 della legge regionale 11 novembre 2010, n. 15 e al comma 11 dell'articolo 34 delle legge regionale n. 6 del 2008.

Il comma 2 incrementa di euro 500.000 lo stanziamento di euro 3.000.000 già disposto per il 2013 dall'articolo 4, comma 25 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, al fine di abbattere ulteriormente i costi di funzionamento dei consorzi di bonifica nello svolgimento della loro attività istituzionale e, conseguentemente, i correlativi ruoli da porre a carico della comunità consorziata.

Il comma 3 è finalizzato a permettere l'utilizzo delle risorse destinate a favore dei consorzi di bonifica ai sensi del comma 2, lettere c) e d), e comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008, rinvenienti dagli esercizi precedenti per la copertura dei costi di funzionamento dei consorzi relativi al periodo 2006-2011.

Articolo 7 (entrata in vigore)

L'articolo 7, vista l'urgenza delle questioni affrontate, fa coincidere il giorno dell'entrata in vigore della presente legge con quello di pubblicazione sul BURAS.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Credito in agricoltura

1. È istituito presso la SFIRS un fondo di rotazione per il piccolo credito in agricoltura. Il fondo è destinato alle aziende di produzione primaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo. L'aiuto di cui al presente articolo è sottoposto all'approvazione della Commissione europea, ex articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Alle spese previste per l'attuazione del fondo di rotazione di cui al comma 1, valutate per l'anno 2013 in euro 11.072.768,49, si fa fronte con le risorse rinvenute sui capitoli sotto elencati, mediante rimodulazione delle risorse precedentemente assegnate:
a) euro 4.603.768,49 sul capitolo SC06.1028 e euro 1.673.000 sul capitolo SC06.1029 - UPB S06.04.009;
b) euro 1.796.000 sul capitolo SC06.1088 - UPB S06.04.013;
e) euro 3.000.000 sul capitolo SC06.0949 - UPB S06.04.005.

3. Il fondo per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), è determinato in euro 3.000.000.

4. La quota restante delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 3 è destinata ad interventi regionali funzionali a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, aventi sede operativa in Sardegna, operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione. Tali interventi sono individuati e disciplinati da deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

 

Art. 2
Assistenza tecnica in zootecnia

1. L'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), continua ad applicarsi sino alla data del 31 dicembre 2015. All'erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 è così sostituita:
"d) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna fino al 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della Sardegna.".

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del TFUE.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le procedure di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.

 

Art. 3
Modifica all'articolo 5 della legge regionale
n. 6 del 2008

1. Il comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) è così sostituito:
"4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la gestione degli impianti consortili ed ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica, nella misura massima del 75 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. I criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.".

 

Art. 4
Modifica all'articolo 34 della legge regionale
n. 6 del 2008

1. Al comma 11 dell'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008 le parole "Per almeno sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Per almeno otto mesi".

 

Art. 5
Modifica all'articolo 1 della legge regionale
n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014", al fine di consentire il completamento delle procedure di evidenza pubblica.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2010, è autorizzata sul CDR 00.06.01.04 - UPB S04.02.003 capitolo SC04.0201, per l'anno 2013, una spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, della legge regionale n. 6 del 2008. I relativi oneri pari a euro 3.000.000 per l'anno 2013 sono individuati sulle disponibilità recate sul CDR 00.06.01.04 - UPB S04.02.003 - capitolo SC04.0193 relative al finanziamento per le spese correnti ai consorzi di bonifica per le attività previste dalla legge quadro in materia di consorzi di bonifica; nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
CDR 00.06.01.04 - cap. SC04.0193
2013 euro 3.000.000

in aumento

UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
CDR 00.06.01.04 - cap. SC04.0201
2013 euro 3.000.000

2. Lo stanziamento straordinario di euro 3.000.000 per il 2013 disposto dall'articolo 4, comma 25, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) è incrementato di ulteriori euro 500.000 a valere sulle risorse disponibili sull'UPB S04.02.003 - capitolo SC04.0193.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, è autorizzato l'utilizzo, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale n. 6 del 2012, delle risorse destinate a favore dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e) e d), e comma 4 della legge regionale n. 6 del 2008, rinvenienti dagli esercizi precedenti (UPB S04.02.003).

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale detta Regione autonoma della Sardegna (BURAS).