CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 597

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - COSSA - DEDONI - FOIS - MULA - PISANO

l'11 dicembre 2013

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira ad adeguare le procedure elettorali alle esigenze della modernità, specie quando in gioco c'è il diritto di voto di migliaia di cittadini di elettori. È dovere infatti di una buona politica deritualizzare l'istituto elettorale rendendolo aperto e realmente fruibile in linea con una società ormai compiutamente flessibile e globalizzata.

La frequenza e la densità degli spostamenti interni costringono infatti a ripensare il requisito fisso della residenza come unico criterio per il reale esercizio del diritto di voto, sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 48.

La presente proposta di legge intende dunque dare un primo impulso a una necessaria innovazione del procedimento elettorale, fornendo un modello a livello nazionale: vogliamo liberare in tutte le sue potenzialità il diritto di voto dei cittadini sardi e costruire un modello di partecipazione elettorale più agevole.

Confermare procedure elettorali obsolete e rituali, ma facilmente innovabili, negherebbe ai tanti sardi sparsi per l'Italia e per il mondo la possibilità di esprimere il proprio voto e partecipare in piena democrazia alla formazione della "volontà generale". Inoltre, il cambiamento auspicato avrebbe come effetto la riduzione non solo di quell'astensione fisica ormai crescente, ma anche dei costi a carico dei cittadini costretti a spostarsi per esercitare il proprio diritto di voto.

Infine non bisogna sottovalutare gli effetti della terribile alluvione che ha colpito la Sardegna nel novembre 2013. Per molti cittadini l'esercizio concreto del diritto di voto potrebbe non essere pieno, specie per quelle popolazioni sfollate che hanno trovato accoglienza in altre zone dell'Isola.

La presente proposta di legge introduce la pratica dell'early vote, ormai consolidata in molti paesi europei, già a partire dalle prossime elezioni regionali. In concreto, si apre alla possibilità dì votare, su richiesta, in un giorno tra il ventunesimo e il quattordicesimo precedente alla data della votazione ordinaria, affidando il processo alle Prefetture, organo territoriale del Governo.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto, conformemente ai principi di eguaglianza, libertà e segretezza.

 

Art. 2
Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), è inserito il seguente:
"Art. 4 bis
1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
2. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito internet della Regione, in un riquadro visibile.
3. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:
a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 bis;
b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 bis, lo compila e lo sottoscrive;
d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dalla Regione, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.
4. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesîmo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 3, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
5. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui al comma 4, apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 2. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura "Voto anticipato" ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
6. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 3, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato.".

 

Art. 3
Integrazioni all'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Dopo il punto 10) dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979 è aggiunto il seguente:
"10 bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 7, comma 1 bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)) e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 bis.".

 

Art. 4
Attuazione del voto anticipato

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 24 bis
1. Ogni Prefettura - ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi dell'articolo 4 bis, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni:
a) a predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;
b) a stampare in numero adeguato, in base alla richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2013;
c) a predisporre buste non trasparenti, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2013;
d) a predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presentano un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
e) a predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b); tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;
f) a stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni della Regione da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo.".

 

Art. 5
Integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2013

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2013, è aggiunto il seguente:
"Art. 7 bis (Schede per il voto anticipato)
1. Le schede per l'espressione del voto anticipato sono bianche a riempimento e presentano:
a) riportata la dicitura "scheda per il voto anticipato";
b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;
c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito.".

 

Art. 6
Integrazioni all'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 1979 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 4 bis, comma 4, il presidente di sezione e il segretario del seggio dispongono che non siano siglate né timbrate.".

 

Art. 7
Spoglio del voto anticipato

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"Art. 39 bis
1. Prima dell'applicazione di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 39, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;
c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.
2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto.".

 

Art. 8
Integrazioni all'articolo 42 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Dopo il primo comma dell'articolo 42 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:
"1 bis. Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 24, comma 1, punto 10 bis.".

 

Art. 9
Integrazioni all'articolo 51 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Al primo comma dell'articolo 51, della legge regionale n. 7 del 1979 dopo le parole "inviare il voto per iscritto " sono aggiunte le parole "salvo le disposizioni previste dagli articoli 4 e 24".

 

Art. 10
Integrazioni all'articolo 63 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Al punto 2) del primo comma dell'articolo 63, della legge regionale n. 7 del 1979 dopo le parole: "o la firma dello scrutatore", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui all'articolo 24 bis della presente legge e all'articolo 7 bis della legge regionale n. 16 del 2013".

 

Art. 11
Integrazioni all'articolo 64 della legge regionale n. 7 del 1979

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 64, della legge regionale n. 7 del 1979, è inserito il seguente:
"3 bis. Il presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata".