CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 596

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - DEDONI - COSSA - FOIS - MULA - PISANO

il 10 dicembre 2013

Piano straordinario per la scuola sarda

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

I recenti tragici eventi che hanno colpito la Sardegna impongono un'attenta riflessione sul sistema scolastico regionale e sulla necessità di promuovere un'attività di verifica e intervento estesa a tutta la Regione.

In particolare, a seguito degli eventi alluvionali, è emersa la necessità di un attento censimento di tutti gli edifici scolastici con particolare riferimento al rischio idrogeologico.

Altrettanta attenzione deve essere posta alla verifica di tutti gli edifici che presentano carenze strutturali che possono nel tempo comportare potenziali problemi di sicurezza come ad esempio avvenuto per il Liceo Dettori di Cagliari.

Gli studenti, gli insegnanti, il personale hanno diritto a svolgere la loro attività scolastica in edifici sicuri e allo stesso tempo le famiglie hanno il diritto alla sicurezza dei loro congiunti.

Ma ad oltre 17 anni di distanza non è stata data piena attuazione alla legge n. 23 del 1996 che prevedeva la definizione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Se n'è occupato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) con uno studio aggiornato al 2012.

Dai dati pubblicati emerge una situazione preoccupante sia a livello nazionale sia regionale soprattutto se riferita alla vetustà degli edifici secondo cui una percentuale del 4 per cento risulta costruita prima del 1900, il 44 per cento tra il 1961 e il 1980 e la restante parte spalmata negli anni.

In Sardegna in particolare risultano 11 edifici costruiti ante 1900, 69 tra il 1900 e il 1945, 250 tra il 1946 e il 1960, 611 tra il 1961 e il 1980 e 388 dopo il 1980, quindi si tratta di edifici parecchio datati che richiedono attente verifiche.

La proprietà degli edifici è prevalentemente dei comuni, 85,2 per cento, seguita dalle province, 13,6 per cento, e altri enti.

Con riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza a livello nazionale risulta che nell'89 per cento delle schede presentate si attesta il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel 17,7 per cento del certificato prevenzione incendi (CPI ancorché il 60 per cento degli edifici sia dotato di impianto); nel 17 per cento dei casi si è in possesso di entrambi i certificati. Da sottolineare che anche le scuole che hanno la certificazione e hanno presentato agli enti locali relazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria da realizzare, non hanno avuto un riscontro positivo a causa delle scarse disponibilità economiche con cui i comuni o province si trovano ad operare.

In Sardegna l'84,6 per cento ha il DVR, il 4,6 per cento ha il CPI, il 4,4 percento ha entrambe le certificazioni.

Va, altresì, evidenziato che, con ordinanza del 20 marzo 2003, la Sardegna è stata inserita tra le regioni a rischio sismico ancorchè in zona 4 e cioè con possibilità di danni sismici bassi.

È opportuno segnalare che la maggior parte degli edifici scolastici non è dotata di certificato di agibilità.

Da un recente rapporto Ance-Cresme è emerso che nel territorio italiano oltre 24 mila scuole si trovano in aree ad elevato rischio sismico ed oltre 6.250 sono in aree ad elevato rischio idrogeologico.

Il suddetto rapporto individua, tra l'altro, una strategia globale di intervento sul patrimonio scolastico prevedendo tre principali filoni di intervento:
- costruzione di nuove scuole in aggiunta e/o in sostituzione di quelle obsolete o non utilizzabili per problemi di natura sismica o idrogeologica;
- messa in sicurezza degli edifici esistenti;
- riqualificazione ed efficienza energetica e adeguamenti funzionali con realizzazione di impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative (impianti fotovoltaici per la produzione di energia e solari termici per la produzione di acqua calda, sostituzione caldaie con impianti ad alta efficienza, con un risparmio del 30 per cento-40 per cento di energia, che vuol dire meno spesa pubblica e più risorse che rimangono agli enti locali.

Tale situazione, se da una parte è dovuta alla scarsa attenzione da parte dello Stato che nell'ultimo ventennio non ha investito opportune risorse per un piano di riqualificazione o di realizzazione di nuove strutture, dall'altra è stata accentuata dalla burocrazia e dall'impossibilità di spendere le risorse disponibili da parte degli enti locali a causa del patto di stabilità.

Infatti, nonostante l'attenzione prestata negli ultimi anni dalla Regione, si ritiene necessario attuare un piano straordinario per la scuola sarda al fine di perseguire i seguenti principali obiettivi:
- garantire la sicurezza degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado con riferimento agli aspetti strutturali, impiantistico-igienico-sanitario, al trasporto-mobilità e accessibilità agli edifici;
- garantire condizioni ottimali di confort per il regolare svolgimento delle attività didattiche garantendo l'integrazione del sistema scolastico con il tessuto socio-urbano;
- garantire una formazione didattica di elevata qualità investendo in laboratori ed attrezzature e arredi;
- garantire il diritto allo studio e condizioni di pari dignità e opportunità per gli studenti diversamente abili;
- riconoscere le peculiarità dei singoli territori della Regione al fine di ridurre le difficoltà concernenti l'accessibilità al sistema scolastico nelle aree svantaggiate sotto l'aspetto socio-economico e/o di marginalità territoriale e infrastrutturale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Competenze

1. La Regione coordina gli studi e gli interventi concernenti l'edilizia scolastica sulla base di un apposito elenco delle strutture inserite nell'archivio dell'anagrafe scolastica.

2. L'elenco è redatto sulla base della popolazione scolastica presente nei singoli territori ed individua apposite tipologie e casistiche di interventi. A tal fine viene istituita una commissione che, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, esamina i dati relativi agli immobili delle singole autonomie scolastiche forniti dai singoli comuni ed uffici delle ex province. La commissione individua le varie tipologie di intervento sugli immobili e le azioni per eliminare tutte le criticità relative alla sicurezza nonché tutte le attività necessarie al rilancio del sistema scolastico regionale.

3. La commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
c) tre dirigenti scolastici designati dalla Direzione scolastica regionale;
d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
La commissione può attivare audizioni a livello territoriale con i sindaci interessati e gli organismi scolastici.

 

Art. 2
Censimento ed identificazione
dell'edificio scolastico

1. Allo scopo di individuare con puntualità le caratteristiche dei singoli edifici scolastici, nelle more della completa definizione dell'anagrafe scolastica, è creata la "Carta d'identità" dell'edificio scolastico già proposta con la legge 11 gennaio del 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).

2. La carta d'identità dell'edificio individua:
a) l'anno di costruzione dell'istituto;
b) l'originaria destinazione se riferita ad edificio scolastico o edificio adattato;
c) l'elenco degli interventi effettuati negli anni e le risorse impegnate;
d) l'ente proprietario e i riferimenti catastali;
e) i collaudi statici, le certificazioni degli impianti, l'agibilità;
f) le risorse finanziarie disponibili per interventi progettati o da progettare o l'eventuale elencazione dei lavori in corso;
g) l'elenco degli interventi necessari per la messa a norma;
h) la presenza o no del documento di valutazione dei rischi (DVR);
i) l'identificazione del rischio idrogeologico o sismico;
j) la verifica della presenza di materiali contenenti amianto e interventi di protezione;
k) la valutazione energetica e la sostenibilità ambientale;
l) la verifica della rispondenza alle esigenze didattiche;
m) l'identificazione delle condizioni al contorno (traffico, parcheggi, viabilità, trasporti);
o) il numero degli studenti iscritti degli ultimi dieci anni e le previsioni di incremento o decremento;
p) la verifica del rispetto dei parametri del dimensionamento delle aule;
q) l'identificazione degli spazi per lo sport, culturali, terziari, ricreativi commerciali, ricettivi.

3. La carta di identità di ogni edificio contiene, inoltre, una sintetica relazione conclusiva sugli interventi da realizzare, con indicazione di massima della convenienza economica tra ristrutturazione e nuova costruzione.

 

Art. 3
Competenze di edilizia scolastica

1. Le competenze per dare attuazione agli interventi di edilizia scolastica del 1° ciclo sono confermate tra le competenze già attribuite ai comuni. La competenza relativa alle strutture del 2° ciclo, già di competenza delle province, è trasferita ai comuni, insieme alle risorse economiche, tecnologiche e strumentali impegnate o programmate.

2. La Giunta regionale assicura che tutte le risorse previste dalla presente legge sono inserite nel tetto previsto dal patto di stabilità regionale e comunale e sono pertanto utilizzabili nel corso dell'anno di riferimento. A tal fine la Regione garantisce, altresì, precedenza nel trasferire le risorse relative agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

3. Per quanto riguarda i trasferimenti regionali e l'approvazione dei progetti sono individuate le seguenti priorità di intervento:
a) interventi urgenti di ristrutturazione straordinaria per danni dovuti ad eventi alluvionali o meteorologici di particolare rilevanza;
b) interventi di messa in sicurezza nelle aree a rischio idrogeologico; in questo caso è presentato uno studio che dimostri che l'intervento sia risolutivo o che comunque consenta l'utilizzo dell'immobile in condizioni di sicurezza; nel caso in cui il rischio permanga con riferimento alla vita umana la scuola è abbattuta o declassata ad usi diversi;
c) interventi di messa in sicurezza strutturale;
d) interventi di messa a norma degli impianti con rispettivi collaudi;
e) interventi necessari per l'abbattimento di barriere architettoniche;
f) interventi per l'ottenimento del certificato di agibilità.

4. I comuni possono promuovere ulteriori interventi relativi ad ampliamenti o adeguamenti di edifici scolastici per il rispetto dei parametri dimensionali rapporto studente/mq aula. Analoghi interventi sono previsti per l'adeguamento dei laboratori e delle attrezzature per migliorare l'attività didattica.

5. I locali sede di istituzioni scolastiche, di proprietà di privati e in affitto al sistema scolastico pubblico, sono oggetto di ristrutturazione e accedono ai finanziamenti previsti solo al fine di garantire i livelli di sicurezza del personale e degli studenti. In questo caso si procede solo con preventivi accordi con la proprietà che comportano un recupero dei costi di affitto.

 

Art. 4
Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi

1. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante un piano annuale di attuazione predisposto dalla Regione, sentiti gli uffici scolastici regionali, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. I piani tengono conto delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentiti gli uffici scolastici provinciali che a tal fine adottano le procedure consultive dei vari istituti, sulla base dei fabbisogni emergenti, dalle richieste già inoltrate e non evase per mancanza di risorse.

3. Il piano prende in considerazione il completamento di edifici che non abbiano avuto finanziamenti adeguati alla copertura dei costi o quelli per i quali siano sopravvenuti oneri in misura superiore alle risorse disponibili.

4. Per il finanziamento di nuovi interventi il piano tiene esclusivamente conto delle opere di particolare ed accertata necessità per le quali non sia stato concesso alcun finanziamento.

5. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia paritarie gestite da enti e istituzioni, il
piano prende prioritariamente in considerazione le richieste inoltrate per le scuole dell'infanzia statali.

6. Gli enti territoriali competenti, affidano i lavori nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della concessione del contributo.

 

Art. 5
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, oltre ai trasferimenti statali rientranti nel Piano straordinario d'intervento e le risorse di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante integrazione delle somme già disponibili nei bilanci regionali e/o trasferite agli enti locali con una dotazione di ulteriori euro 20.000.000 destinati, nel bilancio regionale, alla creazione di un fondo unico vincolato agli interventi di edilizia scolastica. Il fondo è finanziato per tre anni dall'alienazione di beni immobili di proprietà regionale o da altre risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa della Regione.