CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 594
presentata dal Consigliere regionale
SABATINIil 5 dicembre 2013
Istituzione di una scuola di alta formazione per la protezione civile - AMP.SIC.O.RA.
(Alta formazione su metodi e procedure per la sicurezza olistica e la risposta adeguata)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La funzione della protezione civile è quella di fornire un servizio concreto ed efficace, in grado di proteggere l'integrità delle vite e dei beni, non solo riparando ai disastri, ma cercando di individuare le cause e prevenirle. Occorrono nuovi supporti legislativi per avviare una vera e organica politica di prevenzione, dove la formazione e l'informazione diventeranno le attività basilari per il miglior funzionamento dell'intero sistema di protezione civile regionale. La delicata costituzione geomorfologica della Sardegna, con un territorio continuamente alterato ed aggredito da incendi e alluvioni, ci impone la creazione di strutture specializzate, a supporto della popolazione, per affrontare i rischi presenti nel territorio in modo corretto, sapendo fronteggiare le situazioni di emergenza con il giusto approccio e le necessarie competenze. La diffusione delle competenze in materia di sicurezza dovrà avere un approccio multidisciplinare, condizione necessaria per dare adeguate risposte agli eventi, in termini di prontezza, efficacia ed efficienza. Per attuare questo obiettivo, l'istituzione della Scuola di alta formazione per la protezione civile denominata "A.M.P.SIC.O.R.A.", servirà a fornire una permanente e sistematica attività di formazione, informazione, ed educazione in materia di protezione civile rivolta alla collettività e a tutte le istituzioni coinvolte nelle emergenze. Questa struttura organizzativa, all'interno della Direzione della protezione civile regionale, si proporrà di razionalizzare e potenziare i programmi di formazione indirizzati alla diffusione di una cultura della sicurezza del territorio, alla condivisione di strumenti e modalità operative tra gli operatori di protezione civile, i sindaci, i vigili del fuoco (VVF), le forze armate, la polizia, l'esercito, il soccorso alpino e speleologico, la Croce rossa, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Ente foreste. L'offerta di un approccio interdisciplinare è fondamentale nella formazione dei soggetti di riferimento, siano essi operanti a livello politico, amministrativo, scientifico, tecnico o pratico-attuativo. La scuola progetta, organizza e gestisce, l'attività didattica in materia di protezione civile che si svolgerà in accordo con il Dipartimento di protezione civile e si relazionerà alle varie necessità formative, coinvolgendo le istituzioni internazionali, le università, gli esperti, gli istituti e i centri specializzati dotati di specifiche competenze. Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione capillare della cultura della prevenzione nel mondo scolastico. Per facilitare l'interazione col mondo della scuola si procederà, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, a programmare interventi appropriati alle necessità dei vari territori.
ARTICOLATO
La proposta di legge consta di cinque articoli. Nell'articolo 1 vengono definiti le finalità della legge, l'istituzione delta Scuola di alta formazione per la protezione civile denominata "A.M.P.SIC.O.R.A." che, come settore della Direzione della protezione civile regionale, curerà l'organizzazione permanente della formazione e dell'informazione in materia di protezione civile diretta a tutta la popolazione della Regione. Per svolgere l'attività di formazione si avvarrà, in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza. La Giunta regionale emanerà apposito regolamento per l'organizzazione e la gestione della Scuola di alta formazione per la protezione civile.
L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione che individua nella protezione civile la struttura operativa di riferimento dell'Amministrazione regionale, per la gestione e il superamento delle emergenze. In fase preventiva supporterà le amministrazioni locali per la predisposizione, revisione e aggiornamento dei piani comunali e intercomunali di protezione civile.
L'articolo 3 prevede la norma finanziaria, l'articolo 4 la norma transitoria e l'articolo 5 l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità della Scuola di alta formazione per la protezione civile1. La Direzione della protezione civile promuove ed organizza una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta a tutta la popolazione della Regione, istituendo la Scuola di alta formazione per la protezione civile denominata "A.M.P.SIC.O.R.A." (Alta formazione su metodi e procedure per la scurezza olistica e la risposta adeguata).
2. La costituzione e la responsabilità della Scuola di alta formazione per la protezione civile è finalizzata ad accrescere una maggiore consapevolezza sulla protezione civile e a sollecitare nella comunità locale una rinnovata coscienza di difesa del territorio.
3. La scuola di cui al comma 1 è lo strumento mediante il quale è possibile sviluppare il sistema delle competenze di intervento in materia di protezione civile, in modo da pervenire con programmi comuni alla realizzazione di percorsi formativi specifici.
4. In particolare la scuola di cui al comma 1 favorisce l'attività di formazione promuovendo e coordinando la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi, in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e centri specializzati e di agenzie formative dotate di specifica competenza.
5. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della Scuola di alta formazione per la protezione civile. Il regolamento disciplina le modalità per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione da avviarsi anche in collaborazione con le università, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Ente foreste.
Art. 2
Ambito di applicazione1. La protezione civile è la struttura operativa dell'Amministrazione regionale, con finalità di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle calamità naturali e delle situazioni di emergenza straordinaria in generale.
2. La protezione civile si avvale organizzativamente e funzionalmente: del radicamento territoriale delle varie strutture d'intervento; del tecnicismo differenziato nelle attività in relazione ai vari rischi; dell'utilizzo del personale e dei mezzi specializzati sui singoli eventi; la protezione civile ottimizza le risorse disponibili nell'interdisciplinarietà degli interventi.
3. Le disposizioni della presente legge integrano quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'articolo 69 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), relativamente alle funzioni regionali di indirizzo, gestione e controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine di istituire la Scuola di alta formazione per la protezione civile per:
a) ottimizzare la formazione nella qualità preventiva degli interventi, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica, fornendo l'assistenza nella predisposizione, revisione e aggiornamento dei piani comunali e intercomunali di protezione civile;
b) attuare progetti volti al miglioramento della sicurezza dei cittadini per prevenire, nelle emergenze, la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
c) studiare forme d'intervento preventive, nei territori a rischio, per il contenimento dei danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
d) sviluppare la cultura della "prevenzione civile", incentivando, valorizzando e sostenendo le attività del volontariato e favorendo le relazioni intersettoriali delle varie componenti;
e) armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali nazionali e comunitarie;
f) sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale, per la prevenzione delle emergenze.
Art. 3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 4
Regolamento di attuazione1. Il regolamento alla presente legge è adottato dalla Giunta regionale sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).