CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 593
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - DIANA Giampaolo - STERI - CUCCUREDDU - DEDONI - RODIN - MULAS - COCCO Daniele Secondo - SOLINAS Christianil 5 dicembre 2013
Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione al disposto dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013 che prevede il pagamento degli ammortizzatori sociali; a tal fine la proposta autorizza la Sfirs a anticipare, per suo conto, la somma di trenta milioni di euro a favore dei lavoratori che, a seguito di gravi situazioni di crisi aziendale, possano divenire beneficiari di ammortizzatori sociali in esito a specifiche procedure già avviate.
La proposta di legge disciplina dettagliatamente le procedure che dovranno essere seguite dalla Sfirs e dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che entro ventiquattro ore dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà fornire alla Sfirs l'elenco dei beneficiari e dei singoli importi da corrispondere a ciascun lavoratore.
La proposta di legge precisa che le somme anticipate dalla Sfirs saranno rimborsate dalla Regione e che la Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate e nell'ipotesi in cui la concessione dell'anticipazione degli ammortizzatori sociali non dovesse giungere a perfezionamento sarà la stessa Regione a provvedere autonomamente al recupero degli importi non andati a buon fine.
La proposta di legge contiene la clausola secondo cui entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Buras.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), la Regione autorizza la Sfirs ad anticipare, per suo conto, a partire dal mese di dicembre 2013, somme, per una spesa complessiva fino ad euro 30.000.000, comprensive degli oneri di gestione di cui al comma 3, in favore dei lavoratori che per effetto di gravi situazioni di crisi aziendale siano stati colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro e che possano divenire beneficiari di ammortizzatori sociali in esito a specifiche procedure all'uopo già avviate.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla Sfirs, per conto della Regione autonoma della Sardegna, in forma di bonifico diretto su conto corrente o mediante emissione di assegno circolare, in favore dei soggetti nominativamente indicati dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'Assessorato in ragione della particolare urgenza entro ventiquattrore dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a fornire alla Sfirs, su adeguato supporto informatico, un elenco degli stessi completo degli importi esatti da corrispondere a ciascun lavoratore.
3. Le somme di cui al comma 1, così anticipate dalla Sfirs, sono alla medesima rimborsate dalla Regione entro il 31 marzo 2014 a fronte di presentazione di un riepilogo delle operazioni effettuate e dei connessi oneri determinati in misura pari al tasso dell'1,50 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata.
4. La Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate ai lavoratori in questione e nell'ipotesi in cui la concessione dell'anticipazione degli ammortizzatori sociali non dovesse giungere a perfezionamento è la Regione a provvedere autonomamente al recupero degli importi non andati a buon fine.
5. La presente disposizione non esonera la Regione da ogni necessaria intesa con l'INPS per il ristoro delle anticipazioni.
Art. 2
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 30.000.000 per l'anno 2013, si fa fronte mediante pari riduzione di autorizzazioni di spesa disposte in conto dell'UPB S06.06.004.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2013 euro 30.000.000
in aumento
UPB S08.01.009
Spese per attività generali
2013 euro 30.000.000
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).