CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 592

presentata dai Consiglieri regionali
STERI - PITTALIS - DIANA Giampaolo - CUCCUREDDU - DEDONI -
MULAS - COCCO Daniele Secondo - SOLINAS Christian

il 4 dicembre 2013

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

In attesa di una normativa specifica e dedicata al sistema di protezione civile regionale, in un'ottica di generale riconsiderazione dell'intera architettura della protezione civile e dell'esercizio delle funzioni e quindi dei poteri e delle responsabilità nei diversi livelli di governo comunale, intermedio e regionale, si ritiene di dover procedere ad alcune importanti modifiche nell'ambito delle competenze fissate dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9.

Le modifiche in parola, peraltro, considerano il favore del legislatore per quella azione di continuo confronto delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione come proposti in prima istanza proprio dalla leggi di indirizzo delle azioni di trasferimento dei poteri agli enti locali, ma anche, e con maggior riguardo, dalle più evolute letture della carta costituzionale alla luce delle modifiche intervenute al titolo V della stessa.

L'esigenza e l'urgenza della riallocazione di alcune funzioni è stata poi drammaticamente resa più chiara dagli ultimi avvenimenti calamitosi del novembre 2013.

L'articolato in proposta prevede la costituzione degli uffici territoriali di protezione civile quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile.

Si tratta di strutture snelle che curano in loco aspetti di supporto alla pianificazione, alle attività istruttorie e di verifica delle gestioni comunali che assolveranno in particolare a quella funzione di cerniera tra coordinamento regionale e gestione locale della protezione civile. La presenza di queste strutture sul territorio assume pertanto una valenza strategica oltreché l'importantissima funzione operativa garantita dall'esercizio delle funzioni suddette.

L'articolo 2 ha come oggetto il "Centro funzionale decentrato", ed in particolare il reclutamento del personale più qualificato per la composizione del suo organico. Si tratta della struttura di supporto della quale è questione con il Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio sul suo tardivo allestimento. La Giunta regionale, si evidenzia, ha già approvato con deliberazione n. 39/15 del 26 settembre 2013 l'iter procedurale per l'attivazione del Centro funzionale decentrato. La stessa delibera ha elevato l'attivazione in parola ad "obiettivo strategico" della Regione. Tale percorso è stato condiviso col Dipartimento di protezione civile, che ne ha considerato positivamente l'adeguatezza e la correttezza rispetto alle direttrici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2004 citata, che prevede l'attivazione dei centri, individuandone e disciplinandone le funzioni. Secondo l'iter proposto la Regione dovrà completare tale attivazione entro il 30 aprile 2014, data entro la quale dovranno sussistere tutte le condizioni operative, procedimentali e le garanzie di buon funzionamento utili all'ottenimento da parte del Dipartimento citato del nulla osta all'attivazione. Deve rammentarsi che il dipartimento ha acconsentito alla prosecuzione delle attività di supplenza alle funzioni del centro in parola (di cui all'articolo 3 della direttiva 27 febbraio 2004 citata), in virtù dell'assicurazione da parte della Regione del rispetto della data del 30 aprile 2014, decorsa la quale tale supplenza non sarà più garantita.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Uffici territoriali di protezione civile

1. Nelle more della definizione del nuovo ordinamento degli enti locali, sono istituiti gli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale con funzioni di:
a) attività organizzative e di gestione del volontariato;
b) predisposizione in ambito sovracomunale del programma di previsione e prevenzione rischi;
c) supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile;
d) attività istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche);
e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito sovracomunale.

2. Per le esigenze operative derivanti dall'istituzione degli uffici territoriali di protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato il comando del personale e l'utilizzo dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite, sulla base di criteri e modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte mediante appositi accordi fra la Direzione generale della protezione civile e gli enti interessati, a valere sulle risorse già destinate alle province dal fondo regionale a favore del sistema della autonomie locali di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), UPB S01.06.001.

 

Art. 2
Centro funzionale decentrato

1. Per le esigenze operative derivanti dall'attivazione del Centro funzionale decentrato della Direzione generale della protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, è attivata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conclusa entro i successivi sessanta giorni, una procedura straordinaria di mobilità per l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di un dirigente e 25 unità di personale mediante cessione del contratto e comunque rientranti nella previsione organica vigente.

2. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie, i bacini di provenienza e stabilisce i criteri per l'esame delle domande.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in complessivi euro 1.230.000 di cui euro 500.000 a valere sul fondo nuovi oneri legislativi (UPB S08.01.002) ed euro 730.000 a valere sulle UPB S01.02.001 e S01.02.002 attingendo dalle risorse destinate alla copertura del programma di reclutamento e mediante riduzione del contributo di funzionamento spettante alle agenzie ed enti di provenienza del personale mobilitato ed iscritti nel bilancio della Regione.

4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3
Volontariato

1. Per le attività connesse all'operatività, addestramento e aggiornamento del volontariato della protezione civile è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, una spesa annua valutata in euro 1.000.000.

Copertura finanziaria

in aumento

UPB S04.03.005
Protezione civile - Spese correnti
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000

 

Art. 4
Abrogazioni

1. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69, le parole "provinciali e" sono abrogate;
b) la lettera c) del comma 2 e i commi 3 e 4 dell'articolo 70 sono abrogati.

2. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è abrogato.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).